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LA PREVIDENZA / LE PENSIONI aggiornato al 31.12.2006

 

Salve,sono lavoratore dipendete enel da 29 anni a seguito di grave malattia mi ha riconosciuto una invalidita pari al 68%  ed anche   la 104 da poche settimane, non ho ancora ufficializzato la cosa alla mia azienda perche vorrei capire prima a  cosa andrei incontro( sono operaio caposquadra e non vorrei ritrovarmi in un ufficio a vita sendentaria)vorrei sapere che agevolazioni potrei usufuire dalla 104 e che grado di invalidita' occorrerebbe per avere il prepenzionamento senza nulla pedere.29.6.05
  L'art. 80 della legge 388 del 23.12.2000 dispone che agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è riconosciuta una invalidità superiore al 74% è attribuito un beneficio di due mesi di
contribuzione figurativa, fino al limite massimo di 5 anni, per ogni anno di servizio A tal fine dovranno essere presi in considerazione i periodi di attività lavorativa svolti in concomitanza con il possesso del requisito sanitario.
L' attribuzione del beneficio è subordinata alla presentazione della richiesta corredata da  idonea documentazione ( verbale di accertamento sanitario rilasciato da competenti
Commissioni mediche ASl per l'accertamento dell'invalidità civile completa della conferma operata  dalla Commissione Medica di Verifica del Tesoro ) Cordiali saluti    4.7.05
Salve,desideravo sapere,avendo 31anni di contributi dipendente e circa 3anni commerciante posso chiedere la ricongiunzione a riscatto dei contributi dalla gestione commerciante,e se possibile sapere se è molto oneroso 29.6.05
  I periodi di iscrizione negli elenchi dei lavoratori autonomi ( commercianti, artigiani, coltivatori diretti ) possono essere ricongiunti nel Fondo lavoratori dipendenti dell'INPS alla condizione che, successivamente al giorno dell'ultima iscrizione in detti elenchi, si faccia valere almeno 5 anni
di contribuzione da lavoro dipendente ( obbligatoria, volontaria, figurativa o da riscatto). La facoltà non può essere esercitata dai lavoratori che risultino già titolari di pensione. La ricongiunzione è condizionata al pagamento di un onere " riserva matematica" che varia in dipendenza dell'età, del vantaggio che sul piano pensionistico i contributi trasferiti  fanno realizzare, e del sesso. Tutti questi elementi di calcolo sono riferiti alla data della  domanda di ricongiunzione. 
Qualora entro 60 giorni dalla comunicazione dell'onere, il soggetto richiedente non provveda al pagamento dell'intero importo, ovvero al pagamento delle prime tre rate
( in caso di pagamento rateale ) la domanda di ricongiunzione si intende rinunciata. Cordiali saluti  30.6.05
Sono un dipendente del SSN nato il 16/12/1947 con oltre 38 anni contributivi compreso il riscatto degli anni di laurea e del servizio militare e pertanto il 31/12/1995 avevo oltre 18 anni contributivi. Gradirei sapere se andando in pensione dopo il 1/01/2008 rischierei di vedermi decurtato il relativo trattamento in virtù delle nuove norme previdenziali allora vigenti. Ringrazio e porgo distinti saluti. 28.6.05
  La riforma pensionistica che entrerà in vigore il 1° gennaio 2008 ha in nessun modo toccato il sistema di calcolo delle pensioni. Nel suo caso, quindi, la pensione sarà calcolata con il sistema retributivo, cioè, sulla base delle retribuzioni delle ultime 520 settimane di contribuzione. Cordiali saluti 30.6.05
Alla data del 31/12/1995 avevo 17, 5 anni di contributi, per cui dovrei rientrare nel sistema contributivo misto. A quella data mi mancano quindi 6 mesi per avere i 18 anni. Ho già ricongiunto circa 8 mesi di attività precedente e l’anno di militare, possibile non ci sia un’altra possibilità di racimolare ulteriori 6 mesi anche pagando contributi volontari? 28.6.05
  Il pagamento dei versamenti volontari non può in nessun caso coprire periodi pregressi, si riferisce sempre e solo al trimestre  precedente. Cordiali saluti 30.6.05
55 anni (nato 7/6/50), lavoratore dipendente del Mezzogiorno, stavo per andare in mobilità
ordinaria (44 mesi + 12 mesi di preavviso) il prossimo 31 Luglio 2005. Raggiungendo i 35
anni di contributi a Nov 2009 (a 59 anni e mezzo!), speravo di essere uno dei 10000
lavoratori "derogati" dal "comma 18" che sarebbe andato in pensione il 1°
Apr 2010 con le vigenti condizioni, e non con quelle della nuova Legge 243/2004. Tre settimane fa ho scoperto con preoccupazione che, per quanto l'accordo di mobilita' firmato tra la mia azienda, le parti sociali ed il Ministero Lavoro, sia precedente al 1° Mar 2004, il monitoraggio condotto da INPS ha stabilito che il numero dei 10000 lavoratori beneficiari di tale deroga (comma 18) sia già stato raggiunto con le uscite del 31 Mar u.s. A questo punto mi chiedo se devo seriamente preoccuparmi e, in particolare, se l'azienda me ne darà la possibilità, se non sia consigliabile ritardare la mia uscita dal lavoro fino a definizione della problematica, per non rischiare di restare, a Dic 2007, senza assegno di mobilità e senza il raggiungimento dei requisiti pensionistici. In particolare, c'e' il rischio che al 31 Dic 2007 INPS cessi l'erogazione dell'assegno e io resti nel contempo "sganciato" dal raggiungimento dei miei requisiti pensionistici, che per giunta si allontaneranno fino al 2011, anno in cui io compierò i 61 anni richiesti dalla "Maroni-base"? Faccio bene ad essere preoccupato e dunque intenzionato a non lasciare il lavoro in questa situazione?
Per finire, cosa risolverà/risolverebbe la questione: un intervento del Governo che
amplii il numero, o una diversa interpretazione delle modalità di monitoraggio? Mi riferisco infatti alla considerazione che il numero dei lavoratori compresi in piani di uscite in mobilità con patti concordati prima del Mar 2004 doveva ben essere noto alle parti. Come è possibile che ci sia stato questo sforamento così grossolano a piani appena avviati? Tenete infatti conto che nella mia azienda la gran massa dei lavoratori
che doveva uscire per mobilità era previsto uscire non prima del Dic 2005.
Non sono ancora riuscito ottenere risposta da nessuno di quelli che ho contattato
(INPS Incluso). Grazie 27.6.05
  Le sue preoccupazioni sono condivisibili ma, almeno per il momento, la sua resta una delle categorie di lavoratori escluse dalla riforma che entrerà in vigore il 1°gennaio 2008.
Non si possono fare previsioni su eventuali future modifiche in campo previdenziale. Cordiali saluti.
sono nato il 10 gennaio 1951 e sono entrato nel mondo del lavoro il 7 ottobre 1968 con tutte le marche in regola come lavoratore dipendente domanda:puo dirmi quando vado in pensione con la nuova riforma maroni anno, mese,giorno. grazie in anticipo 26.6.05
  La riforma pensionistica, approvata con legge 243 del 23.8.2004, che entrerà in vigore
il 1° gennaio 2008, prevede la possibilità di accedere alla pensione di anzianità con
40 anni di contribuzione a prescindere dall'età o con 35 anni di contribuzione e 60 anni di
età anagrafica.
Per quanto riguarda le finestre d'uscita, la stessa legge prevede che, se il requisito sarà
raggiunto nel primo semestre dell'anno la pensione decorrerà dai 1° gennaio dell'anno successivo,
se il requisito verrà maturato nel secondo semestre la finestra utile sarà 1° luglio dell'anno successivo.
Cordiali saluti.. 27.6.05
Cordiali saluti dall`Inghilterra!
Mi chiamo Vappu Kidd, sono d`origine finlandese da quasi 6 anni sposata con John Kidd. Ho due nazionalita`, quella finlandese e  italiana, perche` mio primo marito ( sono divorziata da oltre 25 anni ) era italiano, morto 10 anni fa. Non ho voluto sposandomi la nazionalita` inglese, perche` avrei perso quello finlandese. In Italia sono stata 40 anni. Ho 67 anni e da quando mi sono risposata, ho ottenuto qui la pensione minima delle casalinghe, c. 300 Euro al mese. Mio marito ha la pensione dell`insegnante e anche quella  statale.
Ora vorremo venire  a vivere in Italia e chiedo se posso ottenere la pensione anche la` come qui? In Italia ho lavorato solo qualche mese - prima all`aeroporto di Milano, Linate e poi in un hotel, null`altro. Dove mi devo rivolgere ? Cosa mi consigliate di fare ? Grazie!
Nell`attesa della vostra riposta , vi saluto e ringrazio cordialmente e chiedo anche il perdono per gli errori in italiano - Grazie ! 
25.6.05
  In Italia l'erogazione della pensione alle casalinghe è legata al versamento della relativa contribuzione. :
Svincolato da requisiti contributivi vi è l'assegno sociale che interessa di conseguenza quegli anziani che non hanno svolto attività lavorativa o che, comunque, non possono far valere un numero di contributi sufficienti ad ottenere una pensione contributiva.
Le condizioni fondamentali per poterne beneficiare sono:
 - l'età di 65 anni, sia per gli uomini, che per le donne
 - la cittadinanza italiana
 - l'effettiva residenza sul territorio nazionale
 - la mancanza di reddito, o comunque il non superamento dei limiti sabiliti dalla legge (per l'anno 2005 reddito personale € 4017, 26 cumulato con il coniuge € 13.842,63 )  La consiglio di rivolgersi a qualche Patronato italiano presente nella sua zona
ACLI - 134, Clerkenwell Road  LONDON  EC 1R 5DL
INAS - 248, Wauxhall Bridge Road  LONDON SW1 W1JZ
INCA - 124, Canonbury Road  LONDON N1 2UT
ITAL - Collingham H. Gladstone Rd. S. 206 LONDON SW19  1QT (26.6.05)
Ringrazio anticipatamente per la risposta che di seguito le pongo.
Ho una contribuzione di circa 30 anni nel settore industria metalmeccanica già maturata.
Qualche mese fa ho cambiato società per cui lavoro. Quest'ultima è stata classificata dall'INPS come società SETTORE TERZIARIO , ( in quanto piccola società nata anch'essa da qualche mese) trattasi di società di progettazione per il settore metalmeccanico industriale. Gentilmente le chiedo cosa succede per la contribuzione INPS in quanto risulterei dipendente di società TERZIARIA. Il mio timore è che il sistema di contribuzione sia diverso da quello fino ad adesso maturato. Cordiali saluti 22.6.05
  Se lei è assicurato come lavoratore dipendente il metodo di calcolo della sua pensione non cambia. Cordiali saluti  23.6.05
Nel passaggio fra regime retributivo-contributivo alla data del 31/12/1995 mi mancano 6 mesi per arrivare a 18 anni di contribuzione: la maggior parte dal fondo telefonici, sommati i contributi figurativi del servizio militare e poco più di 8 mesi riunificati da una esperienza lavorativa precedente). Come immagina sto crcando disperatamente di trovare il modo di recuperare questi 6 mesi e le uniche possibilità che ho sono rappresentati da:
-
          Dopo il periodo lavorativo di poco più di 8 mesi ho dato le dimissioni per partecipare ad un corso pre-assunzionale in SIP (ora telecom Italia) di 6 mesi.
-
          Due anni di università con 5 esami fatti.
A parte la possibilità di completare un ciclo universitario di almeno 3 anni (che sto valutando) che cosa può consigliarmi? Possibile che il corso di 6 mesi non possa essere recuperato? Che altro potrei fare? Grazie e saluti
22.6.05
rIsposta La legge n°335/95 stabilisce i criteri di calcolo da adottare a seconda dell'anzianità contributiva  maturata dal lavoratore alla data del 31.12.1995:
 - interamete retributiva, cioè rapportata alla retribuzione media percepita dal lavoratore negli ultimi 10 anni, se l'assicurato può far valere a tale data almeno 18 anni di contribuzione.
 - misto, cioè retributivo per la contribuzione maturata fino al 31.12.1995 e contributivo per l'anzianità  dal 1.1.1996 alla data di decorrenza della pensione, per i lavoratori che al 31.12.1995 non avevano maturato 18 anni di contribuzione
 - interamente contributivo per i lavoratori assunti dopo il 31.12.1995.
Condizione essenziale per il riscatto del periodo di laurea è , oltre al conseguimento del diploma di laurea, che i periodi richiesti non risultino già coperti da contribuzione, obbligatoria,figurativa o da riscatto.
I periodi di stage non sono coperti da assicurazione. 23.6.05
Nell'ottobre del 2006 andrò in pensione con 35 anni di contributi e 58 anni di età anagrafica. Ho cessato l'attività lavorativa nel luglio del 2002 potendo accedere al fondo esuberi per il personale dipendente di aziende di credito (l'azienda versa i contributi inps per 4 anni).
Da ottobre 2006 posso cumulare la mia pensione di anzianità con un reddito di lavoro autonomo e versare i contributi volontari per raggiungere i 37 anni di contributi? 20.6.05
rIsposta In caso di cessazione o di sospensione dell’attività lavorativa, i lavoratori dipendenti, parasubordinati o autonomi possono ricorrere ai versamenti volontari al fine di PERFEZIONARE i requisiti previsti per il raggiungimento del diritto a  pensione. Nel momento in cui  il prosecutore volontario percepisce prestazioni pensionistiche deve sospendere il versamento  dei contributi volontari.
Ai sensi dell’art. 44 della legge n° 289/2002 dall’1.1.2003 il titolare di pensione di anzianità, liquidata sulla base di almeno 40 anni di contribuzione, oppure con 37 anni di contributi accompagnati da 58 anni di età, non è soggetto ad alcuna riduzione del trattamento pensionistico, sia nel caso in cui svolga attività lavorativa subordinata sia attività autonoma o professionale. Cordiali saluti 22.6.05

Salve gradirei sapere questa informazione  a giugno 2007 maturo 35 anni di contributi e a gennaio 2007 compio 57 anni e vero che avendo l assegno di invalidita non posso uscire con la pensione di anzianità se e cosi alla scadenza dei 3 anni cioe ottobre 2005 posso non chiedere il rinnovo dell'assegno? grazie 20.6.05

rIsposta Se alla data del 6/2007  potrà far valere 35 anni di contribuzione utile al diritto come lavoratore dipendente e 57 anni di età’  potrà richiedere la  pensione di anzianità da ottobre 2007.
Le sentenze 8433 e 9492 del 2004 della Corte di Cassazione a Sezioni Riunite ha stabilito che i titolari di assegno ordinario di invalidità non sono ammessi alla trasformazione del titolo in  pensione di anzianità.
La trAsformazione è prevista solo al compimento dell'età pensionabile ( 60 se donna,   65 se uomo ) in pensione di vecchiaia.
L'assegno di invalidità è una prestazione "a tempo" è, infatti, concesso per la durata di tre anni. L'interessato  ne può comunque chiedere il rinnovo per ulteriori periodi triennali.
Dopo tre riconoscimenti l'assegno diventa definitivo.
Se l'assegno di invalidità è definitivo non è trasformabile. Se invece è ancora rinnovabile,è sufficiente che  non ne venga  richiesta alla scadenza la relativa conferma. Cordiali saluti   21.6.05
Salve, mio padre e' pensionato inps dal 1955 con il versamento di 5 anni di contribuzione e in piu percepisce sempre dal 1955 assegno di invalidita' inail, grado di invalidita' 35%. Successivamente l'invalidita' si e' aggravata con l'amputazione della gamba nel 1992,
la cosa che vorreri sapere e':avendo lui una macelleria attivita' cessata nel 2000 ,i contributi li deve pagare normalmente o in misura ridotta essendo invalido?
grazie per l'attenzione cordiali saluti. 17.6.05
rIsposta Non risulta alcuna legge che preveda riduzione dell'importo della contribuzione in presenza di invalidità.  L'unica agevolazione, prevista dalla legge n° 449 del 27.12.1997, art.59, comma15,  riguarda i lavoratori autonomi, già titolari di pensione, con più di 65 anni di età,  per i quali il contributo previdenziale può essere, a richiesta, applicato nella misura del 50% (ovviamente l'eventuale supplemento sarà calcolato in base all'importo dei contributi effettivamente versati). Cordiali saluti 17.6.05
Salve, sono un dipendente iscritto all'INPDAP.
Ho lavorato dall'1.3.1968 al 31/08/1972 (sett. 235) come apprendista e dal 01/09/1972 al 31/01/1973 (settimane 22) con contratto lavoro dipendente. In corso domanda di rincongiunzione. Dal 01/06/1973, a tutt'oggi,  lavoro presso una Azienda Sanitaria Locale.
Sono nato il 20/03/1952. Quando posso andare in pensione?
Come verrà calcolata la mia pensione in rapporto agli ultimi 5 anni o calcolata nell'intero periodo di lavoro? Grazie (15.6.05)
rIsposta La riforma pensionistica approvata con legge n° 243 del 23.8.2004, che entrerà in vigore il 1°gennaio 2008 prevede la possibilità di accedere alla pensione di anzianità con 40 anni di contribuzione a prescindere dall'età o con 35 anni di contribuzione e 60 anni di età anagrafica elevati a 61 dal 2010.
Per quanto riguarda il calcolo della pensione, se Lei può far valere 18 anni di contribuzione al 31.12.1995 la sua pensione sarà calcolata con il sistema retributivo, cioè sulla base delle retribuzioni degli ultimi 10 anni. Cordiali saluti  
Grazie del servizio che offrite!
Nato il 19 04 1956. Assunto come Apprendista Artigiano il 06 11 1972.
Licenziato il 31 01 1976 (troppa onerosità, in vista del Servizio Militare, per il datore di lavoro).
Militare dal 12 10 1977 al 04 10 1978.
Riassunto dal 01 06 1980; sono tuttora al lavoro come impiegato Poligrafico.
La mia Azienda entro fine 2005 disporrà prepensionamenti: predestinati dall'Azienda, chi ha 32 anni di contributi ne riceve 3 di bonus....e va in Pensione!!!!!!
In definitiva a Novembre 2005 maturo 29 anni e 36 settimane (da Estratto Conto INPS).
Le mie domande:
1) Il fatto che ho cominciato a lavorare a 16 anni mi fa "Lavoratore Precoce"?. Ho diritto a bonus contributivo?
2) A cavallo del periodo Militare, iscritto alla Camera di Commercio-Artigiani ho lavorato in proprio come Artigiano Elettr.-Idraulico senza versare contributi: quali sono le possibilità di "pagare" in qualsiasi modo l' INPS per questo
"buco" di 2 anni e 16 settimane?
3) Nel caso posso, come si calcola il pagamento? (grosso modo quanto devo all' INPS).
Attendo VS risposte.(15. 06 2005)
rIsposta I contributi relativi al periodo di lavoro in proprio come artigiano non possono più essere in alcun modo riscattati in quanto ormai caduti in prescrizione.
Per quanto riguarda il beneficio concesso ai lavoratori "precoci", esso consiste non in una maggiorazione di contribuzione bensì in un rallentamento nella gradualità del raggiungimento del requisito ( previsto dalla legge 335/95 e 449/97 )dei 57 anni di età anagrafica in presenza dei 35 anni di contribuzione. A partire dal 2006 il requisito di età anagrafica sarà uguale per la generalità dei lavoratori. Cordiali saluti
Sono nato il 9/6/1944. Ho cominciato a lavorare il 1/1/1969 ed i versamenti tra INPS e INPDAP, ricongiunti all'INPDAP, sono continuativi. Secondo me avrei maturato oltre 35 anni di contributi e compiuto 61 anni e quindi potrei andare in pensione. Se faccio domanda di pensionamento entro il corrente mese di giugno qual'è la data dell'ultimo giorno di lavoro ?
grazie  (15. 06 2005)
rIsposta Avendo lei già maturato sia il requisito contributivo ( 35 anni ) sia il requisito anagrafico ( 57 anni ) la pensione di anzianità decorre dal 1° giorno del mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro e alla presentazione della domanda.
Cordiali saluti. (15. 06 2005)
Sono un militare in servizio ho ricongiunto  e riscattato dall' inps all' inpdap base alla legge 29/79 5 anni 10 mesi  4 giorni iniziando a lavorare nel 1977 all' età di 14 anni fino all' eta di 19 anni perchè nato nel 1963  ANNI 42.
Vi chiedo sono un lavoratore precoce anche per l' inpdap?
Quale agevolazione ho oggi oppure nel  futuro è considerato un anno figurativo oppure posso riscattarlo? 
In considerazione che con la ricongiunzione ho esattamente:
 ARRUOLATO : 17 12 1985
RICONGIUNZIONE LEGGE 29/ 79                               5 ANNI  10  MESI 4 GIORNI
ANNI DI SERVIZIO   ALLA DATA ODIERNA               19  ANNI  06  MESI      
ANNI FIGURATIVI  BONUS DI STATUS MILITARE        5 ANNI  (°)
(°) SI MATURANO NEL PERCORSO DEI 25 ANNI
    DI EFFETTIVO SERVIZIO CALCOLANDO 1/5     
    OGNI 5 ANNI HAI FINI PENSIONISTICI
    CON RELATIVO RISCATTO ANCHE HAI FINI DI T.F.S.  GRAZIE CLAUDIO  9.6.05   
rIsposta Con la legge n°335/95 vengono poste progressive restrizioni per l'accesso alla pensione di anzianità; non è sufficiente infatti il solo requisito dei 35 anni di contribuzione. In aggiunta è stato INTRODOTTO  il requisito dell'anzianità anagrafica, previsto in forma graduale,  dai 52 anni per il 1996 ai 57 anni dall'anno 2006 ( aumento di un anno ogni due ).
Con la legge n°449/97 vi è un inasprimento per quanto riguarda il requisito dell'anzianità anagrafica richiesto, fissato per il 1998 in 54 anni, che  aumenta progressivamente fino ai 57 anni, nel 2002 per i  lavoratori dipendenti privati , nel 2004 per i lavoratori dipendenti pubblici.
I requisiti fissati dal 1° gennaio 1998 in poi dalla legge 497/97 non si applicano però a tutti i lavoratori dipendenti.  Trova ancora applicazione la normativa più favorevole, prevista dalla riforma del 1995, per coloro che AVEVANO un intero anno di contribuzione tra i 14 ed i 19 anni di età anagrafica, i cosiddetti lavoratori precoci.

A partire dal 2006 i requisiti di età e contribuzione stabiliti dalla legge n°335/95 saranno uguali
a quelli previsti dalla legge n°449/97 per la generalità dei lavoratori.

Quindi i lavoratori precoci non beneficiano di un anno di contribuzione "in aggiunta", ma solo di un rallentamento nella gradualità (raggiungimento del requisito dei 57 anni di età anagrafica dall'anno 2006, anzichè dal 2004) COME ERA PREVISTO DALLA LEGGE N.335/95. Cordiali saluti. 15.6.05
Ho 21 anni di contributi da dipendente, 4 da autonomo (promotore finanziario con contributi settore commercianti), 4 da cococo (gestione separata INPS) ed attualmente continuo come cocopro a lavorare e versare nella gestione separata.
Faccio presente che al 31/12/95 avevo più di 18 anni di contribuzione da dipendente e quindi ho diritto al conteggio col sistema retributivo.
Ho 56 anni (1949). Quale sarà il mio destino di pensionato?
Quali periodi potrò ricongiungere?
Se dovessi decidere di portare tutto nella gestione separata, quando potrei andare in pensione e quanto presumibilmente perderei in percentuale rispetto al conteggio col sistema retributivo (considerato che per quasi la totalità  dei 21 anni sono stato un dipendente bancario con discreto stipendio) ? Che cosa mi consiglierebbe di fare? 8.6.05
rIsposta I lavoratori che possono far valere un'anzianità contributiva di almeno 18 anni alla data del 31 dicembre 1995, a meno che non abbiano esercitato il diritto di opzione entro il 1°ottobre 2001, sono esclusi dalla facoltà di richiedere nell'ambito della gestione separata il computo di predetti contributi.
Lei, quindi, maturerà  il diritto a 2 pensioni :
 -      una pensione di vecchiaia ( al compimento del 65° anno di età ), calcolata col sistema retributivo, sulla base dei contributi da dipendente ( 21 anni ) e da commerciante ( 4 anni ).

 -     una pensione  di vecchiaia, calcolata con il sistema contributivo  per i periodi di contribuzione versata nella gestione separata dei parasubordinati cordiali saluti (8.6.05)
Consultando il Vs. sito sui problemi legati al mondo delle pensioni, mi permetto di rivolgervi il seguente quesito:
Sono nato il 15-4-1951 e ho cominciato a versare i contributi (compreso il riscatto del periodo dei 15 mesi di militare) dal 1-5-69. Potrei essere considerato lavoratore precoce e quindi avere diritto alla deroga dell'innalzamento del requisito di eta', rimanendo vigenti per questi i requisiti di cui alla tabella B della legge n.335/95 (che già prevedeva i 53 anni di età dal 1.1.1998).
Desidererei a questo punto sapere se ho diritto alla pensione rientrando in questa deroga avendo oramai maturato oltre 36 anni di versamenti e 54 anni di eta'.
In attesa di un Vs. gentile riscontro Vi porgo i miei piu' sinceri saluti. 8.6.05
rIsposta Con la legge n°335/95 vengono poste progressive restrizioni per l'accesso alla pensione di anzianità. I 35 anni di contribuzione non sono più sufficienti, in aggiunta sono stati previsti  requisiti di anzianità anagrafica.
Con la legge n° 449/97 vi è un'inasprimento per quanto riguarda il requisito di anzianità anagrafica richiesta. Restano immutate le regole della legge 335/95 per coloro che abbiano un intero anno di contribuzione tra i 14 ed i 19 anni di età, i cosiddetti lavoratori precoci. La legge 335/95 prevedeva un graduale aumento dell'età anagrafica necessaria per accedere alla pensione di anzianità con 35 anni di contribuzione.
L'età anagrafica veniva elevata, partendo da 52 anni nel 1996, di un anno ogni due fino ad arrivare ai  57 anni nel 2006.
Attualmente, quindi,  un lavoratore precoce per poter richiedere la pensione di anzianità deve poter far valere 35 anni di contribuzione e 56 anni di età anagrafica.
Nulla è previsto nella riforma pensionistica che entrerà in vigore il 1° gennaio 2008 per quanto riguarda i lavoratori " precoci ".  Cordiali saluti  9.6.05

Sono un dipendente di un'azienda privata in mobilità lunga dal 01/01/2004 (legge n.223 1991)

a marzo 2009 avro' , considerando i versamenti figurativi della mobilità lunga,  40 anni  di contributi.

compirò 57 anni a febbraio 2010.

Avrei da porle 3 domande:

1) Quando avrò raggiunto il requisito e con quale finestra di uscita andrò in pensione ?

2) Gli ultimi anni di contributi figurativi saranno considerati nei 10 anni per il calcolo della pensione spettante ?

3) II messaggio INPS n.15774 del 18/04/2005  ha definito l’esclusione dal monitoraggio del limite di   10000 domande dei lavoratori in mobilità lunga… , ora questi lavoratori  seguiranno il trattamento   col vecchio ordinamento ?Distinti saluti 5.6.05

rIsposta La riforma pensionistica che entrerà in vigore il 1°gennaio 2008 prevede la possibilità di accedere alla pensione di anzianità con 40 anni di contribuzione a prescindere dall'età
o con 35 anni di contribuzione e 60 anni di età ( fino al 2009, età  elevata poi a 61 anni ). Nel suo caso specifico, raggiungendo il requisito nel primo semestre del 2009, la finestra
utile sarà 1° gennaio dell'anno successivo ( salvo modifiche ).
I contributi figurativi relativi a periodi trascorsi in mobilità sono utili per il raggiungimento del diritto e per la misura della pensione STESSA.
Mantengono le vecchie norme  solo i lavoratori collocati in mobilità ( nel limite di 10.000 ) che maturano i requisiti per il pensionamento di anzianità entro il periodo di fruizione
dell'indennità di mobilità di cui all'art.7, comma 2 della legge  223/91. Tale norma trova applicazione soltanto nei confronti di coloro che sono in godimento dell'indennità di mobilità ordinaria nelle aree del Mezzogiorno. Cordiali saluti (8.6.05)
Sono un dipendente che verso la fine dell’anno andrà in mobilità.  Mi mancheranno 5 anni, per arrivare ai 40 che danno diritto alla pensione,  di questi 2 saranno coperti dalla mobilità,  ne rimarranno 3 che pensavo di coprire eventualmente con contributi volontari. Il mio dubbio è il seguente: se nel corso dei tre anni nei quali ho gia iniziato a fare i miei versamenti all’inps, qualche legge nuova va a modificare l’età pensionabile (per esempio portando il limite dei 40 anni lavorati a 42) o altro, dovrò eventualmente adeguarmi o rimane valida la normativa con la quale ho iniziato i versamenti?
La leggi nuove
, come anche l’ultima del governo Berlusconi, in un caso come quello soprascritto, in che maniera possono incidere?
Mi
interesso a questo, per avere un idea del possibile impatto economico sulle mie finanze.
Cordiali saluti e grazie per l’eventuale informazione (2.6.05)
rIsposta LA RIFORMA PENSIONISTICA PREVEDE CHE LE VIGENTI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PENSIONAMENTI DI ANZIANITA' CONTINUINO AD ESSERE APPLICATE AI LAVORATORI CHE SIANO STATI AUTORIZZATI AI VERSAMENTI VOLONTARI PRIMA DELL'1.3.2004.
pER IL MOMENTO NON SONO PREVISTE ULTERIORI REVISIONI O RIFORME PENSIONISTICHE. 5.6.05
Sono un dipendente privato in mobilità lunga dal 31/12/2004 (legge n.223 1991)
ad ottobre 2008 avro' 57 anni e , considerando i versamenti figurativi della mobilità lunga,  39 anni e tre mesi di contributi.
Sarà rispettato Il raggiungimento dei requisiti secondo il ''vecchio'' ordinamento e secondo la circolare inps n.116 del 30-6-2003  con pensione ad ottobre a 57 anni e finestra di uscita ad aprile 2009 ?.
Sarebbe eventualmente possibile versare 9 mesi di  contributi volontari per raggiungere i 40 anni ? cordiali saluti (31.5.05)
rIsposta Le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità vigenti prima della data di entrata in vigore della riforma pensionistica continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari, ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi della legge n°223 del 23.7.1991 sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 1° marzo 2004 e che maturano i requisiti per il pensionamento di anzianità entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità.

Possono essere autorizzati ai versamenti volontari i lavoratori che non sono più soggetti all'obbligo assicurativo, in quanto hanno cessato o sospeso qualsiasi attività lavorativa e non sono già pensionati.
I contributi volontari sono utili per tutti i tipi di pensione e possono essere effettuati non solo dagli assicurati che non hanno ancora raggiunto il diritto a pensione, ma anche da coloro che, pur avendo raggiunto tale diritto, intendono aumentare la loro anzianità contributiva Cordiali saluti
Buongiorno, sono una casalinga di 56 anni, vorrei sapere se la perdita visiva del 90%, di un'occhio, rientra nei requisiti per poter richiedere l'invalidità civile. Grazie (27.5.05)
rIsposta Sono interessati AL RICONOSCIMENTO DELL'INVALIDITA' CIVILE tutti i cittadini di età compresa tra i 18 e i 65 anni, affetti da minorazioni congenite o acquisite che abbiano una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore ad 1/3, non dovuta a cause di guerra o di infortunio sul lavoro o di servizio.
Le richieste di accertamento sanitario vanno presentate alle commissioni mediche dell'Asl, allegando la certificazione medica necessaria. Con la medesima istanza l'interessato chiede la concessione delle provvidenze economiche spettanti in relazione allo stato di invalidità riconosciuta.
Il procedimento relativo all'accertamento sanitario da parte delle stesse commissioni deve concludersi entro nove mesi dalla presentazione della domanda. Cordiali saluti (28.5.05)
Salve, vorrei gentilmente delle delucidazioni sul caso che ora vi pongo:mia moglie (nata il 16/6/1949),ha lavorato nel settore del commercio dal 1974 al 1986,con relativi contributi versati regolarmente. Nel novembre scorso in seguito ad un intervento chirurgico all'occhio ,causato da un foro maculare ha completamente perso l'occhio.Vi chiedo se con i 12 anni di contributi, e la perdita dell'occhio può richiedere la pensione di invalidità civile.Saluti e grazie per l'attenzione  (26.5.05)
rIsposta Il riconoscimento dell'invalidità civile prescinde totalmente da qualsiasi requisito contributivo.
Sono interessati tutti i cittadini di età compresa tra i 18 e i 65 anni, affetti da minorazioni congenite o acquisite che abbiano una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore ad 1/3, non dovuta a cause di guerra o di infortunio sul lavoro o di servizio.
Le richieste di accertamento sanitario vanno presentate alle commissioni mediche dell'Asl, allegando la certificazione medica necessaria. Con la medesima istanza l'interessato chiede la concessione delle provvidenze economiche spettanti in relazione allo stato di invalidità riconosciuta.
Il procedimento relativo all'accertamento sanitario da parte delle stesse commissioni deve concludersi entro nove mesi dalla presentazione della domanda. Cordiali saluti (27.5.05)
A novembre 2007 compiro’ 57 anni con circa 36 anni di contributi ,di cui 33 anni come lavoro dipendente e 3 anni come libero  professionista  quando potro’ Andare in pensione?E’ corretto che Inps mi consideri nella gestione “commercianti “?? La ringrazio,saluti (26.5.05)
rIsposta La liquidazione della pensione nel fondo pensioni dei lavoratori dipendenti prevede l'utilizzo dei soli contributi accreditati presso questo fondo.
Se il lavoratore, per raggiungere il diritto a pensione deve utilizzare anche contribuzione versata in un gestione dei lavoratori autonomi, la pensione verrà liquidata in tale gestione.
La vigente normativa prevede la possibilità di richiedere la pensione di anzianità nella gestione dei lavoratori autonomi con 35 anni di contribuzione e 58 anni di età o con 40 anni di contribuzione a prescindere dall'età.
La riforma pensionistica ( legge 243 del 23.8.2004 ) che entrerà in vigore con il 1° gennaio del 2008, prevede la possibilità di accedere alla pensione di anzianità:
 - nel fondo dei lavoratori dipendenti con 40 anni di contribuzione versata esclusivamente nel fondo STESSO a prescindere dall'età, o con 35 anni di contribuzione sempre versata nel fondo e 60 anni di età ( fino al 2010, elevatA poi a 61)
- nella gestione dei lavoratori autonomi con 40 anni di contribuzione totale a prescindere dall'età o con 35 anni e 61 anni di età ( fino al 2010, elevatA poi a 62 ).
 
Se Lei attualmente versa la contribuzione nel fondo lavoratori dipendenti, nel 2011 maturerà il diritto a pensione
sia nel fondo lavoratori dipendenti ( 35 anni di contribuzione e 61 anni di età), sia nella gestione lavoratori autonomi ( 40 anni di contribuzione totale ).
Se il requisito è raggiunto entro il primo semestre dell'anno, la finestra utile, salvo modifiche, sarà IL 1° gennaio dell'anno successivo, se E' RAGGIUNTO nel secondo semestre sarà IL 1°luglio dell'anno successivo. Cordiali saluti (26.5.05)
Nel luglio 2008 compirò 57 anni con 37 anni di contributi, quando potrò andare in pensione? Grazie. 24.5.05
rIsposta La riforma pensionistica, approvata con legge n°243 del 23.8.04, che entra in vigore il 1° gennaio 2008, prevede la possibilità di accedere alla pensione di anzianità con
35 anni di contribuzione e 60 anni di età o con 40 anni di contribuzione a prescindere dall'età. Alla luce di questa normativa Lei potrà richiedere la pensione nel 2011.
Qualora risultino raggiunti i requisiti previsti entro il primo semestre dell'anno, potrà accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell'anno successivo; qualora, invece, risultino perfezionati entro il secondo semestre potrà accedere al pensionamento dal 1° luglio dell'anno successivo. Cordiali saluti (25.5.05)
Buongiorno,sono un dipendente di un'azienda privata  attualmente in cigs da un anno. Il prossimo giugno sarò collocato in mobilità per altri tre anni sino al raggiungimento dell'età pensionabile(35  anni nel novembre 2007 con 57 anni di età) per tale data mi saranno attribuiti quindi,  quattro anni di contributi figurativi. Vorrei sapere se tali contributi abbasseranno, anche se in minima parte, l'importo della pensione e se la mia finestra sarà quella di aprile o luglio 2008. Saluti Marco - 21.5.05
rIsposta I periodi trascorsi in mobilità sono "coperti" da contribuzione figurativa:
in sostanza è come se il lavoratore avesse continuato a lavorare e a percepire una regolare retribuzione e l'azienda avesse versato contributi INPS in suo favore. Il valore retributivo da attribuire ai periodi di percezione  dell'indennità di mobilità è uguale a quello dell'ultimo periodo di paga settimanale prima della risoluzione del rapporto di lavoro. Il contributo figurativo è calcolato sulla retribuzione cui è riferito il trattamento di  integrazione salariale preso in considerazione per l'indennità di mobilità.
Maturando, lei,  i requisiti alla pensione di anzianità nel 4°trimestre dell'anno, la finestra
 utile sarà 1° luglio dell'anno successivo.  cordialmnte (23.5.05)
Sono un impiegato di un'azienda edile privata, con 37 anni di contributi e 62 anni di età.Fine maggio corrente mese cesserò l'attività lavorativa, per presentare domanda di pensione il 01/06/2005, vorrei sapere quale finestra considerare o l'inps mi pagherà la pensione subito?. (19.5.05)
rIsposta LA VIGENTE NORMATIVA PREVEDE LA POSSIBILITA' DI ACCEDERE ALLA PENSIONE DI ANZIANITA' CON 35 ANNI DI CONTRIBUZIONE E 57 ANNI DI ETA'. AVENDO LEI GIA' MATURATO PREDETTI REQUISITI, POTRA' OTTENERE LA PENSIONE DAL MESE SUCCESSIVO LA CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA. PERTANTO, CESSANDO IL RAPPORTO DI LAVORO ENTRO IL 31.5.2005, DOVRA' PRESENTARE ANCHE LA DOMANDA DI PENSIONE ENTRO TALE DATA (31.5.2005) PER POTERE OTTENERE LA PRESTAZIONE CON DECORRENZA 1.6.2005. CORDIALMENTE (19.5.05)
 

Riguardo alle pensioni, si legge sempre che non bisogna toccare i diritti acquisiti. Bene. Allo stesso modo, vorrei che i diritti fossero  sempre - uguali per tutti.
Qualche tempo fa ho però scoperto che il cumulo dei versamenti INPS é possibile solo per alcune categorie. Sembra infatti che i versamenti effettuati dagli Artigiani/Commercianti sono cumulabili con i versamenti fatti come Dipendenti, mentre NON lo sono i versamenti obbligatori effettuati dalle categorie "Co.Co.Co/Co.Pro/P.IVA" ed i versamenti effettuati come Dipendente(pubblico e/o privato).E' vero?

gradirei conoscere quando e come potrò andare in pensione (di vecchiaia o di anzianità). Sono nato il 1 settembre del 1950 e finora ho effettuato i seguenti
versamenti:
- 25 anni di contributi INPS come dipendente privato;
-  9  anni come lavoratore autonomo con versamenti INPS nell'apposita gestione separata.

 

rIsposta

L'articolo 2 comma 26 della legge n°335 del 1995 stabilisce che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorchè non esclusiva, attività di lavoro autonomo di cui al comma 1 art. 49 del testo unico sull'imposte dirette, gli incaricati alle vendite a domicilio, nonchè i titolari di collaborazione coordinata e continuativa, devono essere iscritti ad un'apposita gestione separata.
L'art. 3 del D.M 282/96 prevede che gli iscritti alla gestione separata, che possono far valere contributi presso:
-l' Assicurazione Generale Obbligatoria ( AGO ),
-forme esclusive e sostitutive
dell'AGO,
-gestioni autonome,
hanno facoltà di chiedere nella gestione separata il TRASFERIMENTO dei
predetti contributi alle condizioni previste dall'art. 2 comma 26 della legge 335 del 1995, possano CIOE'  far valere almeno 15 ANNI di contribuzione di cui almeno 5 nella gestione separata.
La pensione verrà calcolata NELLA GESTIONE SEPARATA con il sistema contributivo, sulla base, cioè, di tutti i contributi versati nella vita lavorativa.
SONO ESCLUSI DALLA POSSIBILITA' DI TRASFERIMENTO (A MENO CHE NON NE AVESSERO FATTO RICHIESTA ENTRO L' 1.10.2001) I LAVORATORI CHE AL 31.12.95 POTEVANO FAR VALERE 18 ANNI DI CONTRIBUZIONE.
iN QUESTO CASO AVRANNO DIRITTO ALLA LIQUIDAZIONE DI 2 PENSIONI:
-UNA CONTRIBUTIVA NELLA GESTIONE SEPARATA
-UN'ALTRA RETRIBUTIVA NELLA GESTIONE DI APPARTENENZA DELLA RESTANTE CONTRIBUZIONE

 N.B.: Requisiti  minimi richiesti per accedere aLLA pensione NELLA GESTIONE SEPARATA sono: la cessazione del rapporto di lavoro, il compimento dei 57 anni, un minimo di 5 anni di contribuzione nella Gestione e la maturazione di un trattamento pensionistico pari ad almeno 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale( 2005 pari ad € 367.97).
Allorchè si compiano i 65 anni di età, la pensione è riconosciuta qualunque sia l'ammontare.

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