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Salve,sono lavoratore dipendete enel da 29 anni a seguito di
grave malattia mi ha riconosciuto una invalidita pari al 68% ed
anche la 104 da poche settimane, non ho ancora ufficializzato
la cosa alla mia azienda perche vorrei capire prima a cosa
andrei incontro( sono operaio caposquadra e non vorrei
ritrovarmi in un ufficio a vita sendentaria)vorrei sapere che
agevolazioni potrei usufuire dalla 104 e che grado di
invalidita' occorrerebbe per avere il prepenzionamento senza
nulla pedere.29.6.05 |
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L'art. 80 della legge 388 del
23.12.2000 dispone che agli invalidi per qualsiasi causa, ai
quali è riconosciuta una
invalidità superiore al 74% è attribuito un beneficio di due
mesi di
contribuzione figurativa, fino al
limite massimo di 5 anni, per ogni anno di servizio
A tal fine dovranno essere presi in
considerazione i periodi di attività lavorativa svolti in
concomitanza con il possesso del requisito sanitario.
L' attribuzione del beneficio è
subordinata alla presentazione della richiesta corredata da
idonea
documentazione ( verbale di accertamento sanitario rilasciato da
competenti
Commissioni mediche ASl per
l'accertamento dell'invalidità civile completa della conferma
operata dalla Commissione Medica di Verifica del Tesoro )
Cordiali saluti 4.7.05 |
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Salve,desideravo sapere,avendo 31anni di contributi dipendente e
circa 3anni commerciante posso chiedere la ricongiunzione a
riscatto dei contributi dalla gestione commerciante,e se
possibile sapere se è molto oneroso 29.6.05 |
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I periodi di iscrizione negli
elenchi dei lavoratori autonomi ( commercianti, artigiani,
coltivatori diretti ) possono
essere ricongiunti nel Fondo lavoratori dipendenti dell'INPS
alla condizione che, successivamente al giorno dell'ultima
iscrizione in detti elenchi, si faccia valere almeno 5 anni
di contribuzione da lavoro
dipendente ( obbligatoria, volontaria, figurativa o da
riscatto). La facoltà non può
essere esercitata dai lavoratori che risultino già titolari di
pensione. La ricongiunzione è
condizionata al pagamento di un onere " riserva matematica" che
varia in dipendenza dell'età,
del vantaggio che sul piano pensionistico i contributi
trasferiti fanno
realizzare, e del sesso. Tutti questi elementi di calcolo sono
riferiti alla data della domanda
di ricongiunzione.
Qualora entro 60 giorni dalla
comunicazione dell'onere, il soggetto richiedente non provveda
al pagamento dell'intero importo, ovvero al pagamento delle
prime tre rate
( in caso di pagamento rateale ) la
domanda di ricongiunzione si intende rinunciata.
Cordiali saluti 30.6.05 |
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Sono un dipendente del SSN nato il 16/12/1947 con oltre 38
anni contributivi compreso il riscatto degli anni di laurea e
del servizio militare e pertanto il 31/12/1995 avevo oltre 18
anni contributivi. Gradirei sapere se andando in pensione dopo
il 1/01/2008 rischierei di vedermi decurtato il relativo
trattamento in virtù delle nuove norme previdenziali
allora vigenti. Ringrazio e porgo distinti saluti. 28.6.05 |
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La riforma pensionistica che entrerà
in vigore il 1° gennaio 2008 ha in nessun modo toccato
il sistema di calcolo delle
pensioni. Nel suo caso, quindi, la pensione sarà calcolata con
il sistema retributivo, cioè, sulla base delle retribuzioni
delle ultime 520 settimane di contribuzione.
Cordiali saluti 30.6.05 |
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Alla data
del 31/12/1995 avevo 17, 5 anni di contributi, per cui dovrei
rientrare nel sistema contributivo misto. A quella data mi
mancano quindi 6 mesi per avere i 18 anni. Ho già ricongiunto
circa 8 mesi di attività precedente e l’anno di militare,
possibile non ci sia un’altra possibilità di racimolare
ulteriori 6 mesi anche pagando contributi volontari?
28.6.05 |
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Il pagamento dei versamenti
volontari non può in nessun caso coprire periodi pregressi, si
riferisce sempre e solo al trimestre
precedente. Cordiali saluti
30.6.05 |
55 anni (nato 7/6/50), lavoratore dipendente del Mezzogiorno,
stavo per andare in mobilità
ordinaria (44 mesi + 12 mesi di preavviso) il prossimo 31 Luglio
2005. Raggiungendo i 35
anni di contributi a Nov 2009 (a 59 anni e mezzo!), speravo di
essere uno dei 10000
lavoratori "derogati" dal "comma 18" che sarebbe andato in
pensione il 1°
Apr 2010 con le vigenti condizioni, e non con quelle della nuova
Legge 243/2004. Tre settimane fa ho scoperto con preoccupazione
che, per quanto l'accordo di mobilita' firmato tra la mia
azienda, le parti sociali ed il Ministero Lavoro, sia precedente
al 1° Mar 2004, il monitoraggio condotto da INPS ha stabilito
che il numero dei 10000 lavoratori beneficiari di tale deroga
(comma 18) sia già stato raggiunto con le uscite del 31 Mar u.s.
A questo punto mi chiedo se devo seriamente preoccuparmi e, in
particolare, se l'azienda me ne darà la possibilità, se non sia
consigliabile ritardare la mia uscita dal lavoro fino a
definizione della problematica, per non rischiare di restare, a
Dic 2007, senza assegno di mobilità e senza il raggiungimento
dei requisiti pensionistici. In particolare, c'e' il rischio che
al 31 Dic 2007 INPS cessi l'erogazione dell'assegno e io resti
nel contempo "sganciato" dal raggiungimento dei miei requisiti
pensionistici, che per giunta si allontaneranno fino al 2011,
anno in cui io compierò i 61 anni richiesti dalla "Maroni-base"?
Faccio bene ad essere preoccupato e dunque intenzionato a non
lasciare il lavoro in questa situazione?
Per finire, cosa risolverà/risolverebbe la questione: un
intervento del Governo che
amplii il numero, o una diversa interpretazione delle modalità
di monitoraggio? Mi riferisco infatti alla considerazione che il
numero dei lavoratori compresi in piani di uscite in mobilità
con patti concordati prima del Mar 2004 doveva ben essere noto
alle parti. Come è possibile che ci sia stato questo sforamento
così grossolano a piani appena avviati? Tenete infatti conto che
nella mia azienda la gran massa dei lavoratori
che doveva uscire per mobilità era previsto uscire non prima del
Dic 2005.
Non sono ancora riuscito ottenere risposta da nessuno di quelli
che ho contattato
(INPS Incluso). Grazie 27.6.05 |
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Le sue preoccupazioni sono
condivisibili ma, almeno per il momento, la sua resta una delle
categorie di lavoratori
escluse dalla riforma che entrerà in vigore il 1°gennaio 2008.
Non si possono fare previsioni su
eventuali future modifiche in campo previdenziale.
Cordiali saluti. |
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sono nato il 10 gennaio 1951 e
sono entrato nel mondo del lavoro il 7 ottobre 1968 con tutte
le marche in regola come lavoratore dipendente domanda:puo
dirmi quando vado in pensione con la nuova riforma maroni
anno, mese,giorno. grazie in anticipo 26.6.05 |
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La riforma pensionistica, approvata
con legge 243 del 23.8.2004, che entrerà in vigore
il 1° gennaio 2008, prevede la
possibilità di accedere alla pensione di anzianità con
40 anni di contribuzione a
prescindere dall'età o con 35 anni di contribuzione e 60 anni di
età anagrafica.
Per quanto riguarda le finestre
d'uscita, la stessa legge prevede che, se il requisito sarà
raggiunto nel primo semestre
dell'anno la pensione decorrerà dai 1° gennaio dell'anno
successivo,
se il requisito verrà maturato nel
secondo semestre la finestra utile sarà 1° luglio dell'anno successivo.
Cordiali saluti.. 27.6.05 |
Cordiali saluti dall`Inghilterra!
Mi chiamo Vappu Kidd, sono d`origine finlandese da quasi 6 anni
sposata con John Kidd. Ho due nazionalita`, quella finlandese e
italiana, perche` mio primo marito ( sono divorziata da oltre 25
anni ) era italiano, morto 10 anni fa. Non ho voluto sposandomi
la nazionalita` inglese, perche` avrei perso quello finlandese.
In Italia sono stata 40 anni.
Ho 67 anni e da quando mi sono risposata, ho ottenuto qui la
pensione minima delle casalinghe, c. 300 Euro al mese. Mio
marito ha la pensione dell`insegnante e anche quella statale.
Ora vorremo venire a vivere in Italia e chiedo se posso
ottenere la pensione anche la` come qui? In Italia ho lavorato
solo qualche mese - prima all`aeroporto di Milano, Linate e poi
in un hotel, null`altro. Dove mi devo rivolgere ? Cosa mi
consigliate di fare ? Grazie!
Nell`attesa della vostra riposta , vi saluto e ringrazio
cordialmente e chiedo anche il perdono per gli errori in
italiano - Grazie ! 25.6.05 |
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In Italia l'erogazione della pensione alle casalinghe è
legata al versamento della relativa contribuzione. :
Svincolato da requisiti contributivi vi è l'assegno sociale
che interessa di conseguenza quegli anziani che non
hanno svolto attività lavorativa o che, comunque, non possono far valere un
numero di contributi sufficienti ad ottenere una pensione contributiva.
Le condizioni fondamentali per poterne beneficiare sono:
- l'età di 65 anni, sia per gli uomini, che per le donne
- la cittadinanza italiana
- l'effettiva residenza sul territorio nazionale
- la mancanza di reddito, o comunque il non superamento dei
limiti sabiliti dalla legge (per l'anno 2005 reddito
personale € 4017, 26 cumulato con il coniuge € 13.842,63 )
La consiglio di rivolgersi a qualche Patronato italiano
presente nella sua zona
ACLI - 134, Clerkenwell Road LONDON EC 1R 5DL
INAS - 248, Wauxhall Bridge Road LONDON SW1 W1JZ
INCA - 124, Canonbury Road LONDON N1 2UT
ITAL - Collingham H. Gladstone Rd. S. 206 LONDON SW19 1QT
(26.6.05) |
Ringrazio anticipatamente per la risposta che di seguito le pongo.
Ho una contribuzione di circa 30 anni nel settore industria metalmeccanica
già maturata.
Qualche mese fa ho cambiato società per cui lavoro. Quest'ultima è stata
classificata dall'INPS come società SETTORE TERZIARIO , ( in quanto piccola
società nata anch'essa da qualche mese) trattasi di società di progettazione
per il settore metalmeccanico industriale. Gentilmente le chiedo cosa
succede per la contribuzione INPS in quanto risulterei dipendente di società
TERZIARIA. Il mio timore è che il sistema di contribuzione sia diverso da
quello fino ad adesso maturato. Cordiali saluti 22.6.05 |
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Se lei è assicurato come lavoratore dipendente
il metodo di calcolo della sua pensione
non cambia. Cordiali saluti 23.6.05 |
Nel passaggio fra regime retributivo-contributivo alla data
del 31/12/1995 mi mancano 6 mesi per arrivare a 18 anni di
contribuzione: la maggior parte dal fondo telefonici, sommati
i contributi figurativi del servizio militare e poco più di 8
mesi riunificati da una esperienza lavorativa precedente).
Come immagina sto crcando disperatamente di trovare il modo di
recuperare questi 6 mesi e le uniche possibilità che ho sono
rappresentati da:
-
Dopo il periodo lavorativo di
poco più di 8 mesi ho dato le dimissioni per partecipare ad un
corso pre-assunzionale in SIP (ora telecom Italia) di 6 mesi.
-
Due anni di università con 5
esami fatti.
A parte la possibilità di completare un ciclo universitario di
almeno 3 anni (che sto valutando) che cosa può consigliarmi?
Possibile che il corso di 6 mesi non possa essere recuperato?
Che altro potrei fare? Grazie e saluti
22.6.05 |
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rIsposta |
La legge n°335/95 stabilisce i
criteri di calcolo da adottare a seconda dell'anzianità
contributiva maturata
dal lavoratore alla data del 31.12.1995:
- interamete retributiva, cioè
rapportata alla retribuzione media percepita dal lavoratore
negli ultimi 10 anni, se
l'assicurato può far valere a tale data almeno 18 anni di
contribuzione.
- misto, cioè retributivo per la
contribuzione maturata fino al 31.12.1995 e contributivo per
l'anzianità dal
1.1.1996 alla data di decorrenza della pensione, per i
lavoratori che al 31.12.1995 non avevano maturato 18 anni di
contribuzione
- interamente contributivo per i
lavoratori assunti dopo il 31.12.1995.
Condizione essenziale per il
riscatto del periodo di laurea è , oltre al conseguimento del
diploma di laurea, che i
periodi richiesti non risultino già coperti da contribuzione,
obbligatoria,figurativa o da riscatto.
I periodi di stage non sono coperti
da assicurazione. 23.6.05 |
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Nell'ottobre del 2006 andrò in
pensione con 35 anni di contributi e 58 anni di età
anagrafica. Ho cessato l'attività lavorativa nel luglio del
2002 potendo accedere al fondo esuberi per il personale
dipendente di aziende di credito (l'azienda versa i contributi
inps per 4 anni).
Da ottobre 2006 posso cumulare la
mia pensione di anzianità con un reddito di lavoro autonomo e
versare i contributi volontari per raggiungere i 37 anni di
contributi?
20.6.05
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rIsposta |
In caso di cessazione o di
sospensione dell’attività lavorativa, i lavoratori dipendenti,
parasubordinati o autonomi possono ricorrere ai versamenti
volontari al fine di PERFEZIONARE i requisiti previsti per il
raggiungimento del diritto a pensione. Nel momento in cui il
prosecutore volontario percepisce prestazioni pensionistiche
deve sospendere il versamento dei contributi volontari.
Ai sensi dell’art. 44 della legge n° 289/2002 dall’1.1.2003 il
titolare di pensione di anzianità, liquidata sulla base di
almeno 40 anni di contribuzione, oppure con 37 anni di
contributi accompagnati da 58 anni di età, non è soggetto ad
alcuna riduzione del trattamento pensionistico, sia nel caso in
cui svolga attività lavorativa subordinata sia attività autonoma
o professionale. Cordiali saluti 22.6.05 |
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Salve
gradirei sapere questa informazione a giugno 2007 maturo 35
anni di contributi e a gennaio 2007 compio 57 anni e vero che
avendo l assegno di invalidita non posso uscire con la pensione
di anzianità se e cosi alla scadenza dei 3 anni cioe ottobre
2005 posso non chiedere il rinnovo dell'assegno? grazie 20.6.05 |
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rIsposta |
Se alla data del 6/2007 potrà far
valere 35 anni di contribuzione utile al diritto come lavoratore
dipendente e 57 anni di età’ potrà richiedere la pensione di
anzianità da ottobre 2007.
Le sentenze 8433 e 9492 del 2004
della Corte di Cassazione a Sezioni Riunite ha stabilito che i
titolari di assegno ordinario di invalidità non sono ammessi
alla trasformazione del titolo in pensione di anzianità.
La trAsformazione è prevista solo al
compimento dell'età pensionabile ( 60 se donna, 65 se uomo )
in pensione di vecchiaia.
L'assegno di invalidità è una
prestazione "a tempo" è, infatti, concesso per la durata di tre
anni. L'interessato ne può comunque chiedere il rinnovo per
ulteriori periodi triennali.
Dopo tre riconoscimenti l'assegno
diventa definitivo.
Se l'assegno di invalidità è
definitivo non è trasformabile. Se invece è ancora rinnovabile,è
sufficiente che non ne venga richiesta alla scadenza la
relativa conferma. Cordiali saluti
21.6.05 |
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Salve, mio padre e' pensionato inps dal 1955
con il versamento di 5 anni di contribuzione e in piu
percepisce sempre dal 1955 assegno di invalidita' inail, grado
di invalidita' 35%. Successivamente l'invalidita' si e'
aggravata con l'amputazione della gamba nel 1992,
la cosa che vorreri sapere
e':avendo lui una macelleria attivita' cessata nel 2000 ,i
contributi li deve pagare normalmente o in misura ridotta
essendo invalido?
grazie per l'attenzione cordiali
saluti. 17.6.05
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rIsposta |
Non risulta alcuna legge che
preveda riduzione dell'importo della
contribuzione in presenza di invalidità.
L'unica agevolazione, prevista dalla legge
n° 449 del 27.12.1997, art.59, comma15, riguarda i lavoratori
autonomi, già titolari di pensione, con più di 65 anni di età,
per i quali il contributo previdenziale può essere, a
richiesta, applicato nella misura del 50% (ovviamente
l'eventuale supplemento sarà calcolato in base all'importo dei
contributi effettivamente versati).
Cordiali saluti 17.6.05 |
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Salve, sono un dipendente iscritto
all'INPDAP.
Ho lavorato dall'1.3.1968 al
31/08/1972 (sett. 235) come apprendista e dal 01/09/1972 al
31/01/1973 (settimane 22) con contratto lavoro dipendente. In
corso domanda di rincongiunzione. Dal 01/06/1973, a tutt'oggi,
lavoro presso una Azienda Sanitaria Locale.
Sono nato il 20/03/1952. Quando
posso andare in pensione?
Come verrà calcolata la mia
pensione in rapporto agli ultimi 5 anni o calcolata
nell'intero periodo di lavoro? Grazie (15.6.05)
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rIsposta |
La riforma
pensionistica approvata con legge n° 243 del 23.8.2004,
che entrerà in vigore il
1°gennaio 2008 prevede la possibilità di accedere alla pensione
di anzianità con 40 anni di contribuzione a
prescindere dall'età o con 35
anni di contribuzione e 60 anni di età
anagrafica elevati a 61 dal
2010.
Per quanto riguarda il
calcolo della pensione, se Lei può far valere
18 anni di contribuzione al
31.12.1995 la sua pensione sarà calcolata
con il sistema retributivo,
cioè sulla base delle retribuzioni degli ultimi 10 anni.
Cordiali saluti |
Grazie del servizio che offrite!
Nato il 19 04 1956. Assunto come Apprendista Artigiano il 06 11
1972.
Licenziato il 31 01 1976 (troppa onerosità, in vista del
Servizio Militare, per il datore di lavoro).
Militare dal 12 10 1977 al 04 10 1978.
Riassunto dal 01 06 1980; sono tuttora al lavoro come impiegato
Poligrafico.
La mia Azienda entro fine 2005 disporrà prepensionamenti:
predestinati dall'Azienda, chi ha 32 anni di contributi ne
riceve 3 di bonus....e va in Pensione!!!!!!
In definitiva a Novembre 2005 maturo 29 anni e 36 settimane (da
Estratto Conto INPS).
Le mie domande:
1) Il fatto che ho cominciato a lavorare a 16 anni mi fa
"Lavoratore Precoce"?. Ho diritto a bonus contributivo?
2) A cavallo del periodo Militare, iscritto alla Camera di
Commercio-Artigiani ho lavorato in proprio come Artigiano
Elettr.-Idraulico senza versare contributi: quali sono le
possibilità di "pagare" in qualsiasi modo l' INPS per questo
"buco" di 2 anni e 16 settimane?
3) Nel caso posso, come si calcola il pagamento? (grosso modo
quanto devo all' INPS).
Attendo VS risposte.(15. 06 2005) |
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rIsposta |
I contributi
relativi al periodo di lavoro in proprio come artigiano non
possono più essere in alcun modo riscattati in quanto ormai
caduti
in prescrizione.
Per quanto riguarda il
beneficio concesso ai lavoratori "precoci", esso consiste
non in una maggiorazione di
contribuzione bensì in un rallentamento nella
gradualità del raggiungimento
del requisito ( previsto dalla legge 335/95 e 449/97 )dei 57
anni di età anagrafica in presenza dei 35 anni di contribuzione.
A partire dal 2006 il
requisito di età anagrafica sarà uguale per la generalità dei
lavoratori.
Cordiali saluti
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Sono nato il 9/6/1944. Ho
cominciato a lavorare il 1/1/1969 ed i versamenti tra INPS e
INPDAP, ricongiunti all'INPDAP, sono continuativi. Secondo me
avrei maturato oltre 35 anni di contributi e compiuto 61 anni
e quindi potrei andare in pensione. Se faccio domanda di
pensionamento entro il corrente mese di giugno qual'è la data
dell'ultimo giorno di lavoro ?
grazie
(15. 06 2005)
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rIsposta |
Avendo lei già
maturato sia il requisito contributivo ( 35 anni ) sia il
requisito
anagrafico ( 57 anni ) la pensione
di anzianità decorre dal 1° giorno del mese successivo alla
cessazione del rapporto di lavoro e alla presentazione della
domanda.
Cordiali saluti.
(15. 06 2005) |
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Sono un militare in servizio ho
ricongiunto e riscattato dall' inps all' inpdap base alla
legge 29/79 5 anni 10 mesi 4 giorni iniziando a lavorare nel
1977 all' età di 14 anni fino all' eta di 19 anni perchè nato
nel 1963 ANNI 42.
Vi chiedo
sono un lavoratore precoce anche per l' inpdap?
Quale agevolazione ho oggi oppure
nel futuro è considerato un anno figurativo oppure posso
riscattarlo?
In considerazione che con la
ricongiunzione ho esattamente:
ARRUOLATO :
17 12 1985
RICONGIUNZIONE LEGGE 29/
79 5 ANNI 10 MESI 4 GIORNI
ANNI DI SERVIZIO ALLA
DATA ODIERNA 19 ANNI 06 MESI
ANNI FIGURATIVI BONUS DI STATUS
MILITARE 5 ANNI (°)
(°) SI MATURANO NEL PERCORSO DEI
25 ANNI
DI EFFETTIVO
SERVIZIO CALCOLANDO 1/5
OGNI 5 ANNI HAI FINI
PENSIONISTICI
CON RELATIVO RISCATTO ANCHE
HAI FINI DI T.F.S. GRAZIE CLAUDIO 9.6.05
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rIsposta |
Con la legge
n°335/95 vengono poste
progressive restrizioni per l'accesso
alla pensione di anzianità;
non è sufficiente infatti il solo requisito dei 35 anni di
contribuzione.
In aggiunta è stato
INTRODOTTO il requisito dell'anzianità anagrafica,
previsto in forma graduale,
dai 52 anni per il 1996 ai 57
anni dall'anno 2006 ( aumento di un anno ogni due ).
Con la legge
n°449/97 vi è un inasprimento
per quanto riguarda il requisito dell'anzianità anagrafica
richiesto, fissato per il 1998 in 54 anni, che aumenta
progressivamente fino ai 57 anni, nel 2002 per i lavoratori
dipendenti privati , nel 2004 per i lavoratori dipendenti
pubblici.
I requisiti fissati dal 1°
gennaio 1998 in poi dalla legge 497/97 non si applicano però a
tutti i lavoratori dipendenti. Trova ancora applicazione la
normativa più favorevole, prevista dalla riforma del 1995, per
coloro che AVEVANO un intero anno di contribuzione tra i 14 ed i
19 anni di età anagrafica, i cosiddetti lavoratori precoci.
A partire dal 2006 i
requisiti di età e contribuzione stabiliti dalla legge n°335/95
saranno uguali
a quelli previsti dalla legge
n°449/97 per la generalità dei lavoratori.
Quindi i lavoratori precoci
non beneficiano di un anno di contribuzione "in aggiunta", ma solo
di un rallentamento nella
gradualità (raggiungimento del requisito dei 57 anni di età
anagrafica dall'anno
2006, anzichè dal 2004)
COME ERA PREVISTO DALLA LEGGE N.335/95.
Cordiali saluti.
15.6.05 |
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Ho 21 anni di contributi da
dipendente, 4 da autonomo (promotore finanziario con
contributi settore commercianti), 4 da cococo (gestione
separata INPS) ed attualmente continuo come cocopro a lavorare
e versare nella gestione separata.
Faccio presente che al 31/12/95
avevo più di 18 anni di contribuzione da dipendente e quindi
ho diritto al conteggio col sistema retributivo.
Ho 56 anni (1949). Quale sarà il
mio destino di pensionato?
Quali periodi potrò ricongiungere?
Se dovessi decidere di portare
tutto nella gestione separata, quando potrei andare in
pensione e quanto presumibilmente perderei in percentuale
rispetto al conteggio col sistema retributivo (considerato che
per quasi la totalità dei 21 anni sono stato un dipendente
bancario con discreto stipendio) ? Che cosa mi consiglierebbe
di fare? 8.6.05
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rIsposta |
I lavoratori che possono far valere
un'anzianità contributiva di almeno 18
anni alla data del 31
dicembre 1995, a meno che non abbiano esercitato il diritto di
opzione entro il 1°ottobre 2001, sono esclusi dalla facoltà di
richiedere
nell'ambito della gestione separata
il computo di predetti contributi.
Lei, quindi, maturerà il
diritto a 2 pensioni :
- una pensione di vecchiaia ( al compimento del 65° anno
di età ), calcolata col sistema retributivo, sulla base dei
contributi da dipendente ( 21 anni ) e da commerciante ( 4 anni
).
- una pensione di
vecchiaia, calcolata con il sistema contributivo per
i periodi di contribuzione
versata nella gestione separata dei parasubordinati
cordiali saluti (8.6.05) |
Consultando il Vs. sito sui problemi legati al mondo delle
pensioni, mi permetto di rivolgervi il seguente quesito:
Sono nato il 15-4-1951 e ho cominciato a versare i contributi
(compreso il riscatto del periodo dei 15 mesi di militare) dal
1-5-69. Potrei essere considerato lavoratore precoce e quindi
avere diritto alla deroga dell'innalzamento del requisito di
eta', rimanendo vigenti per questi i requisiti di cui alla
tabella B della legge n.335/95 (che già prevedeva i 53 anni di
età dal 1.1.1998).
Desidererei a questo punto sapere se ho diritto alla pensione
rientrando in questa deroga avendo oramai maturato oltre 36 anni
di versamenti e 54 anni di eta'.
In attesa di un Vs. gentile riscontro Vi porgo i miei piu'
sinceri saluti. 8.6.05 |
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rIsposta |
Con la legge n°335/95 vengono poste
progressive restrizioni per l'accesso
alla pensione di anzianità. I
35 anni di contribuzione non sono più sufficienti,
in aggiunta sono stati
previsti requisiti di anzianità anagrafica.
Con la legge n° 449/97 vi è
un'inasprimento per quanto riguarda il requisito
di anzianità anagrafica
richiesta. Restano immutate le regole della legge 335/95
per coloro che abbiano un
intero anno di contribuzione tra i 14 ed i 19 anni di età,
i cosiddetti lavoratori
precoci.
La legge 335/95 prevedeva un
graduale aumento dell'età anagrafica necessaria per accedere
alla pensione di anzianità con 35 anni di contribuzione.
L'età anagrafica veniva
elevata, partendo da 52 anni nel 1996, di un anno ogni
due fino ad arrivare ai 57
anni nel 2006.
Attualmente, quindi, un
lavoratore precoce per poter richiedere la pensione di anzianità
deve poter far valere 35 anni di contribuzione e 56 anni di età
anagrafica.
Nulla è previsto nella
riforma pensionistica che entrerà in vigore il 1° gennaio 2008
per quanto riguarda i
lavoratori " precoci ".
Cordiali saluti 9.6.05 |
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Sono un dipendente di
un'azienda privata in mobilità lunga dal 01/01/2004 (legge n.223
1991)
a marzo 2009 avro' ,
considerando i versamenti figurativi della mobilità lunga, 40
anni di contributi.
compirò 57 anni a febbraio
2010.
Avrei da porle 3 domande:
1) Quando avrò raggiunto il
requisito e con quale finestra di uscita andrò in pensione ?
2) Gli ultimi anni di
contributi figurativi saranno considerati nei 10 anni per il
calcolo della pensione spettante ?
3) II messaggio INPS n.15774
del 18/04/2005 ha definito l’esclusione dal monitoraggio del
limite di 10000 domande dei lavoratori in mobilità lunga… ,
ora questi lavoratori seguiranno il trattamento col vecchio
ordinamento ?Distinti saluti
5.6.05 |
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rIsposta |
La riforma pensionistica che entrerà in vigore il
1°gennaio 2008 prevede la possibilità di accedere alla pensione
di anzianità con 40 anni di contribuzione a prescindere dall'età
o con 35 anni di contribuzione e 60 anni di età ( fino al 2009,
età elevata poi a 61 anni ). Nel suo caso specifico,
raggiungendo il requisito nel primo semestre del 2009, la
finestra
utile sarà 1° gennaio dell'anno successivo ( salvo modifiche ).
I contributi figurativi relativi a periodi trascorsi in mobilità
sono utili per il raggiungimento del diritto e per la misura
della pensione STESSA.
Mantengono le vecchie norme solo i lavoratori collocati in
mobilità ( nel limite di 10.000 ) che maturano i requisiti per
il pensionamento di anzianità entro il periodo di fruizione
dell'indennità di mobilità di cui all'art.7, comma 2 della legge
223/91. Tale norma trova applicazione soltanto nei confronti di
coloro che sono in godimento dell'indennità di mobilità
ordinaria nelle aree del Mezzogiorno. Cordiali saluti (8.6.05) |
Sono un dipendente che verso la
fine dell’anno andrà in mobilità. Mi mancheranno 5 anni, per
arrivare ai 40 che danno diritto alla pensione, di questi 2
saranno coperti dalla mobilità, ne
rimarranno 3 che pensavo di coprire
eventualmente
con contributi volontari. Il mio dubbio è il seguente: se nel
corso dei tre anni nei quali ho gia iniziato a
fare
i
miei versamenti all’inps, qualche
legge nuova va a modificare l’età pensionabile (per esempio
portando il limite dei 40 anni
lavorati
a 42) o altro, dovrò eventualmente adeguarmi o rimane valida la
normativa con la quale ho iniziato i versamenti?
La leggi nuove,
come anche l’ultima del governo Berlusconi,
in un caso come quello soprascritto, in che maniera possono
incidere?
Mi
interesso a questo, per avere
un idea del possibile impatto economico sulle mie finanze.
Cordiali saluti e grazie per l’eventuale informazione (2.6.05) |
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rIsposta |
LA RIFORMA PENSIONISTICA PREVEDE CHE LE VIGENTI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PENSIONAMENTI DI ANZIANITA'
CONTINUINO AD ESSERE APPLICATE AI LAVORATORI CHE SIANO STATI
AUTORIZZATI AI VERSAMENTI VOLONTARI PRIMA DELL'1.3.2004.
pER IL MOMENTO NON SONO PREVISTE ULTERIORI REVISIONI O RIFORME
PENSIONISTICHE. 5.6.05 |
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Sono un dipendente privato in mobilità lunga dal 31/12/2004
(legge n.223 1991)
ad ottobre 2008 avro' 57 anni e , considerando i versamenti
figurativi della mobilità lunga, 39 anni e tre mesi di
contributi.
Sarà rispettato Il raggiungimento dei requisiti secondo il
''vecchio'' ordinamento e secondo la circolare inps n.116 del
30-6-2003 con pensione ad ottobre a 57 anni e finestra di
uscita ad aprile 2009 ?.
Sarebbe eventualmente possibile versare 9 mesi di contributi
volontari per raggiungere i 40 anni ? cordiali saluti
(31.5.05)
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rIsposta |
Le disposizioni
in materia di pensionamenti di anzianità vigenti prima della
data di entrata in vigore
della riforma pensionistica continuano ad applicarsi,
nei limiti del numero di
10.000 lavoratori beneficiari, ai lavoratori collocati
in mobilità ai sensi della
legge n°223 del 23.7.1991 sulla base di accordi
sindacali stipulati
anteriormente al 1° marzo 2004 e che maturano i requisiti
per il pensionamento di
anzianità entro il periodo di fruizione dell'indennità
di mobilità.
Possono essere autorizzati ai
versamenti volontari i lavoratori che non sono più soggetti
all'obbligo assicurativo, in quanto hanno cessato o sospeso
qualsiasi attività lavorativa e non sono già pensionati.
I contributi volontari sono
utili per tutti i tipi di pensione e possono essere effettuati
non solo dagli assicurati che non hanno ancora raggiunto il
diritto a pensione, ma anche da coloro che, pur avendo raggiunto
tale diritto, intendono aumentare la loro anzianità contributiva
Cordiali saluti |
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Buongiorno, sono una casalinga di 56 anni, vorrei sapere se la
perdita visiva del 90%, di un'occhio, rientra nei requisiti per
poter richiedere l'invalidità civile. Grazie (27.5.05) |
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rIsposta |
Sono interessati
AL RICONOSCIMENTO DELL'INVALIDITA' CIVILE tutti i
cittadini di età compresa tra i 18 e i 65 anni, affetti da
minorazioni congenite o acquisite che abbiano una riduzione
permanente
della capacità lavorativa non
inferiore ad 1/3, non dovuta a cause di guerra o
di infortunio sul lavoro o di
servizio.
Le richieste di accertamento
sanitario vanno presentate alle commissioni mediche
dell'Asl, allegando la
certificazione medica necessaria. Con la medesima istanza
l'interessato chiede la
concessione delle provvidenze economiche spettanti
in relazione allo stato di
invalidità riconosciuta.
Il procedimento relativo
all'accertamento sanitario da parte delle stesse commissioni
deve concludersi entro nove mesi dalla presentazione della
domanda. Cordiali saluti (28.5.05) |
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Salve, vorrei gentilmente delle
delucidazioni sul caso che ora vi pongo:mia moglie (nata
il 16/6/1949),ha lavorato nel settore del commercio dal
1974 al 1986,con relativi contributi versati
regolarmente. Nel novembre scorso in seguito ad un intervento
chirurgico all'occhio ,causato da un foro maculare ha
completamente perso l'occhio.Vi chiedo se con i 12 anni di
contributi, e la perdita dell'occhio può richiedere la pensione
di invalidità civile.Saluti e grazie per l'attenzione
(26.5.05) |
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rIsposta |
Il riconoscimento dell'invalidità
civile prescinde totalmente da qualsiasi
requisito contributivo.
Sono interessati tutti i
cittadini di età compresa tra i 18 e i 65 anni, affetti da
minorazioni congenite o acquisite che abbiano una riduzione
permanente
della capacità lavorativa non
inferiore ad 1/3, non dovuta a cause di guerra o
di infortunio sul lavoro o di
servizio.
Le richieste di accertamento
sanitario vanno presentate alle commissioni mediche
dell'Asl, allegando la
certificazione medica necessaria. Con la medesima istanza
l'interessato chiede la
concessione delle provvidenze economiche spettanti
in relazione allo stato di
invalidità riconosciuta.
Il procedimento relativo
all'accertamento sanitario da parte delle stesse commissioni
deve concludersi entro nove mesi dalla presentazione della
domanda. Cordiali saluti (27.5.05) |
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A
novembre 2007 compiro’ 57 anni con circa 36 anni di contributi
,di cui 33 anni come lavoro dipendente e 3 anni come libero
professionista quando potro’ Andare in pensione?E’
corretto che Inps mi consideri nella gestione “commercianti “??
La ringrazio,saluti (26.5.05) |
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rIsposta |
La liquidazione
della pensione nel fondo pensioni dei lavoratori dipendenti
prevede l'utilizzo dei soli
contributi accreditati presso questo fondo.
Se il lavoratore, per
raggiungere il diritto a pensione deve utilizzare anche
contribuzione versata in un
gestione dei lavoratori autonomi, la pensione
verrà liquidata in tale
gestione.
La vigente normativa prevede
la possibilità di richiedere la pensione di anzianità nella
gestione dei lavoratori autonomi con 35 anni di contribuzione e
58 anni di età o con 40 anni di contribuzione a prescindere
dall'età.
La riforma pensionistica (
legge 243 del 23.8.2004 ) che entrerà in vigore con il 1°
gennaio del 2008, prevede la possibilità di accedere alla
pensione di anzianità:
- nel fondo dei lavoratori
dipendenti con 40 anni di contribuzione versata esclusivamente
nel fondo STESSO a prescindere dall'età, o con 35 anni di
contribuzione sempre versata nel fondo e 60 anni di età ( fino
al 2010, elevatA poi a 61)
- nella gestione dei lavoratori autonomi con 40 anni di
contribuzione totale a prescindere dall'età o con 35 anni e 61
anni di età ( fino al 2010, elevatA poi a 62 ).
Se Lei attualmente versa la
contribuzione nel fondo lavoratori dipendenti, nel 2011 maturerà
il diritto a pensione
sia nel fondo lavoratori
dipendenti ( 35 anni di contribuzione e 61 anni di età), sia
nella gestione lavoratori
autonomi ( 40 anni di contribuzione
totale ).
Se il requisito è raggiunto
entro il primo semestre dell'anno, la finestra utile, salvo
modifiche, sarà IL 1° gennaio dell'anno successivo, se E'
RAGGIUNTO nel secondo semestre sarà IL 1°luglio dell'anno
successivo.
Cordiali saluti (26.5.05) |
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Nel luglio 2008
compirò 57 anni con 37 anni di contributi, quando potrò andare
in pensione?
Grazie. 24.5.05 |
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rIsposta |
La riforma
pensionistica, approvata con legge n°243 del 23.8.04, che entra
in vigore il 1° gennaio 2008, prevede la possibilità di accedere
alla pensione di anzianità con
35 anni di contribuzione e 60
anni di età o con 40 anni di contribuzione a prescindere
dall'età. Alla luce di questa normativa Lei potrà richiedere la
pensione nel 2011.
Qualora risultino raggiunti i
requisiti previsti entro il primo semestre dell'anno,
potrà accedere al
pensionamento dal 1° gennaio dell'anno successivo; qualora,
invece,
risultino perfezionati entro il
secondo semestre potrà accedere al pensionamento dal 1° luglio
dell'anno successivo.
Cordiali saluti (25.5.05) |
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Buongiorno,sono un dipendente di
un'azienda privata attualmente in cigs da un anno. Il
prossimo giugno sarò collocato in mobilità per altri tre anni
sino al raggiungimento dell'età pensionabile(35 anni nel
novembre 2007 con 57 anni di età) per tale data mi saranno
attribuiti quindi, quattro anni di contributi figurativi.
Vorrei sapere se tali contributi abbasseranno, anche se in
minima parte, l'importo della pensione e se la mia finestra
sarà quella di aprile o luglio 2008. Saluti Marco - 21.5.05 |
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rIsposta |
I periodi
trascorsi in mobilità sono "coperti" da contribuzione
figurativa:
in sostanza è come se il
lavoratore avesse continuato a lavorare e a percepire una
regolare retribuzione e l'azienda avesse versato contributi INPS
in suo favore. Il valore retributivo da attribuire ai periodi di
percezione dell'indennità di mobilità è uguale a quello
dell'ultimo periodo di paga settimanale prima della risoluzione
del rapporto di lavoro. Il contributo figurativo è calcolato
sulla retribuzione cui è riferito il trattamento di
integrazione salariale preso
in considerazione per l'indennità di
mobilità.
Maturando, lei, i requisiti alla pensione
di anzianità nel 4°trimestre dell'anno, la finestra
utile sarà 1° luglio
dell'anno successivo. cordialmnte (23.5.05) |
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Sono un impiegato di un'azienda
edile privata, con 37 anni di contributi e 62 anni di età.Fine
maggio corrente mese cesserò l'attività lavorativa, per
presentare domanda di pensione il 01/06/2005, vorrei
sapere quale finestra considerare o l'inps mi pagherà la
pensione subito?. (19.5.05) |
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rIsposta |
LA
VIGENTE NORMATIVA PREVEDE LA POSSIBILITA' DI ACCEDERE ALLA
PENSIONE DI ANZIANITA' CON 35 ANNI DI CONTRIBUZIONE E 57 ANNI DI
ETA'. AVENDO LEI GIA' MATURATO PREDETTI REQUISITI, POTRA'
OTTENERE LA PENSIONE DAL MESE SUCCESSIVO LA CESSAZIONE
DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA. PERTANTO, CESSANDO IL RAPPORTO DI
LAVORO ENTRO IL 31.5.2005, DOVRA' PRESENTARE ANCHE LA DOMANDA DI
PENSIONE ENTRO TALE DATA (31.5.2005)
PER POTERE OTTENERE LA PRESTAZIONE CON DECORRENZA 1.6.2005.
CORDIALMENTE
(19.5.05) |
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Riguardo alle pensioni, si legge sempre che non bisogna toccare
i diritti acquisiti. Bene. Allo stesso modo, vorrei che i
diritti fossero sempre - uguali per tutti.
Qualche tempo fa ho però scoperto che il cumulo dei versamenti
INPS é possibile solo per alcune categorie. Sembra infatti che i
versamenti effettuati dagli Artigiani/Commercianti sono
cumulabili con i versamenti fatti come Dipendenti, mentre NON lo
sono i versamenti obbligatori effettuati dalle categorie
"Co.Co.Co/Co.Pro/P.IVA" ed i versamenti effettuati come
Dipendente(pubblico e/o privato).E' vero?
gradirei
conoscere quando e come potrò andare in pensione (di vecchiaia o
di anzianità). Sono nato il 1 settembre del 1950 e finora ho
effettuato i seguenti
versamenti:
- 25 anni di contributi INPS come dipendente privato;
- 9 anni come lavoratore autonomo con versamenti INPS
nell'apposita gestione separata.
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rIsposta |
L'articolo 2
comma 26 della legge n°335 del 1995 stabilisce che i soggetti
che esercitano
per professione abituale, ancorchè
non esclusiva, attività di lavoro autonomo di cui al comma
1 art. 49 del testo unico
sull'imposte dirette, gli incaricati alle vendite a domicilio,
nonchè i titolari di collaborazione coordinata e continuativa,
devono essere iscritti ad un'apposita gestione separata.
L'art. 3 del D.M 282/96
prevede che gli iscritti alla gestione separata, che possono far
valere
contributi presso:
-l' Assicurazione Generale Obbligatoria ( AGO
),
-forme esclusive e sostitutive
dell'AGO,
-gestioni autonome,
hanno
facoltà di chiedere nella gestione separata il TRASFERIMENTO dei
predetti contributi alle
condizioni previste dall'art. 2 comma 26 della legge 335 del
1995, possano CIOE' far valere almeno 15 ANNI di contribuzione di cui
almeno 5 nella gestione separata.
La pensione verrà calcolata NELLA
GESTIONE SEPARATA con il
sistema contributivo, sulla base, cioè, di tutti i contributi
versati
nella vita lavorativa.
SONO ESCLUSI DALLA POSSIBILITA' DI TRASFERIMENTO (A MENO CHE NON
NE AVESSERO FATTO RICHIESTA ENTRO L' 1.10.2001) I LAVORATORI CHE
AL 31.12.95 POTEVANO FAR VALERE 18 ANNI DI CONTRIBUZIONE.
iN QUESTO CASO AVRANNO DIRITTO ALLA LIQUIDAZIONE DI 2 PENSIONI:
-UNA CONTRIBUTIVA NELLA GESTIONE SEPARATA
-UN'ALTRA RETRIBUTIVA NELLA GESTIONE DI APPARTENENZA DELLA
RESTANTE CONTRIBUZIONE
N.B.: Requisiti minimi richiesti per accedere aLLA pensione
NELLA GESTIONE SEPARATA sono:
la cessazione del rapporto di lavoro, il compimento dei 57 anni,
un minimo
di 5 anni di contribuzione nella
Gestione e la maturazione di un trattamento pensionistico pari
ad almeno 1,2 volte l'importo
dell'assegno sociale( 2005 pari ad € 367.97).
Allorchè si compiano i 65
anni di età, la pensione è riconosciuta qualunque sia
l'ammontare.
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