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sono un impiegato privato che
compie 57 anni il 29.06.1948 con anzianita' contributiva
19.02.1969. dovendo chiedere il superbonus dal 1.10.2005 ed
invalido civile al 76% dal 22.03.2004 con la maggiorazione dei 2
mesi per ogni anni effettivamente svolto dalla data di
invalidita'; questa maggiorazione mi varra' ai fini della
anzianita' contributiva anche dopo la domanda del superbonus
equindi la pensione verra' ricalcolata alla data dell'effettivo
pensionamento?(12.5.05) |
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rIsposta |
L'art.80 della
legge 388 del 23.12.2000 dispone che, a decorrere dall'anno
2002,agli invalidi per qualsiasi causa
ai quali sia stata
riconosciuta una invalidità superiore al 74% è attribuito un
beneficio di due mesi di contribuzione
figurativa fino al limite
massimo di 5 anni per ogni anno di servizio. A tal fine dovranno
essere presi in considerazione i periodi di
contribuzione per attività lavorativa svolti in concomitanza con
il possesso del requisito sanitario.
La riforma del sistema
previdenziale introduce un particolare beneficio (cosiddetto
bonus) per i lavoratori dipendenti
del settore privato che hanno
maturato o matureranno il diritto alla pensione di anzianità ma
decidono di continuare a lavorare.
Con il bonus, coloro che
scelgono di rimanere al lavoro rinunciano all'accredito dei
contributi ottenendo un
aumento esentasse in busta paga pari
alla contribuzione previdenziale.
Da ciò deriva che, non
essendoci accredito di contribuzione, su di essa non può essere
attribuito alcun beneficio. Cordiali saluti.
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SONO UN LAVORATORE PRECOCE NATO
IL 10_12_1958. SONO STATO ASSUNTO IL 1_9_1975E
AL 31_12_1975 AVEVO MATURATO 17 SETTIMANE.DAL 1976 REGOLARI
VERSAMENTI DI 52 SETTIMANE. HO ANCHE IL RICONOSCIMENTO DI
ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO DALLA DATA DI ASSUNZIONE A TUTTO IL
1990.PENSAVO DI POTER ANDARE IN PENSIONE CON 38 ANNI DI
CONTRIBUTI AL 31_12_2005
MA SECONDO I CALCOLI DEL
PATRONATO MI MANCANO
0.50 CONTRIBUTI. BELLA
BEFFA SECONDO LEI ESISTE QUALCHE
SCAPPATOIA? (11.5.05)
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rIsposta |
La legge 271/1993 prevede che, ai
fini del conseguimento delle prestazioni
pensionistiche per i
lavoratori che abbiano contratto malattie professionali a causa
dell'esposizione all'amianto, documentate dall'INAIL, il numero
delle
settimane coperte da contribuzione, relativAMENTe al periodo di
esposizione all'amianto
STESSO,venga rivalutato per il
coefficiente di 1,5.
L'arrotondamento della contribuzione
è sempre all'unità per eccesso E
QUINDI,
per le frazioni di settimana di
lavoro, si considera un contributo
settimanale. SUL PUNTO,INFATTI,Nulla
di diverso è stato stabilito RISPETTO ALLA normativa
GENERALE. CORDIALMENTE |
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Sono nato il 22 dicembre 1949,
maturo 35 anni di contributi a gennaio 2010.Sono un lavoratore
dipendente.Quando è la prima finestra utile per andare in
pensione? Grazie 10.5.05 |
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rIsposta |
La riforma
pensionistica approvata con legge 243 del 23.7.2004
prevede la possibilità di
accedere alla pensione di anzianità con 40
anni di contribuzione a
prescindere dall'età o con 35 anni di contribuzione
e 60 anni di età fino al
2009. Dal suo quesito mi sembra di capire che al 31.12.2009 lei
potrà far valere sia il requisito dell'età (60 anni ) sia il
requisito
contributivo (35 anni )In
questo caso la sua finestra utile sarà , salvo modifiche,
1° luglio 2010 . (12.5.05) |
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AVENDO LA
DITTA DOVE LAVORO L’INTENZIONE DI
AVVIARE LA PROCEDURA DI 2 ANNI DI MOBILITA’ LE VOLEVO CHIEDERE
SE POSSIBILE ALCUNI CHIARIMENTI.
NEI DUE ANNI
RELATIVI SO CHE ECONOMICAMENTE SI VIENE A PRENDERE MENO DEL
SALARIO ABITUALE, MA PER QUELLO CHE RIGUARDA I VERSAMENTI
PREVIDENZIALI LE COSE NON CAMBIANO E SONO COME SE UNO LAVORASSE?
SE DOPO I DUE
ANNI DI MOBILITA’ IO VOLESSI CONTINUARE CON DEI VERSAMENTI
VOLONTARI, CONSIDERANDO CHE MI MANCANO 5 ANNI, QUALI SONO LE
ULTIME 52 SETTIMANE CHE VERREBBERO
PRESE A RIFERIMENTO, QUELLE DELL’ULTIMO ANNO DI MOBILITA’, O
QUELLE DELL’ULTIMO ANNO EFFETTIVAMENTE LAVORATO?
A FRONTE DI
UN INPONIBILE PREVIDENZIALE, NELLE 52 SETTIMANE DELL’ULTIMO ANNO
LAVORATO
DI 24216 EURO TOTALI (SUI QUALI IO COME LAVORATORE HO PAGATO IL
9,19%), DEVO CORRISPONDERE CIRCA IL 30% ALL’INPS COME VERSAMENTI
VOLONTARI? E LE RISULTA CHE I
SUDDETTI VERSAMENTI SI POSSONO SCARICARE NEL 730 CON RECUPERO
DI UNA PARTE DELLA CIFRA CORRISPOSTA? GRAZIE PER LA SUA
ATTENZIONE, PAZIENZA ED EVENTUALE RISPOSTA. CORDIALI SALUTI.
(9.5.05) |
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rIsposta |
I periodi
trascorsi in mobilità sono "coperti" da contribuzione
figurativa: in sostanza è
come se il lavoratore avesse
continuato a lavorare e a percepire una regolare retribuzione e
l'azienda avesse ,perciò, versato i contributi INPS in suo
favore. L'importo del
versamento volontario, come stabilito dal decreto legislativo
184/97 è determinato sulla base dell'aliquota di
finanziamento prevista per la contribuzione obbligatoria ( per
il 2005 pari al 30,07%) L'aliquota è incrementata di
mezzo punto ogni due anni. Prossimo incremento ( aliquota
30,57%) nel 2007. Il calcolo viene effettuato sull'importo medio
della retribuzione imponibile percepita nelle 52 settimane antecedenti la domanda.
I periodi di mobilità sono "neutri" non vengono cioè considerati
per la determinazione del quinquennio e consentono quindi di
retodatare, per uno stesso numero di settimane la data di inizio del
quinquennio stesso I versamenti volontari sono interamente
deducibili ai fini fiscali. Cordiali saluti(11.5.05) |
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sono un lavoratore iscritto all' inpdap, 11
aprile 2007 faccio 39 anni di servizio quindi in quanto precoce
posso andare in pensione,domanda;posso considerare il 31 marzo
2007 completati i 39 anni e di conseguenza usufruire
della finestra d'uscita il primo luglio seguente,o viceversa
devo aspettare i 57 anni di eta' in quanto nato nel marzo 1951 ?
grazie
(9.5.05) |
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rIsposta |
Maturando il
requisito nel secondo trimestre del 2007 la finestra utile è
1°gennaio 2008.
La riforma pensionistica approvata
con legge 243 del 23.7.2004, che entra in vigore il
1° gennaio 2008, prevede che
il lavoratore, che abbia maturato il requisito previsto dalla
vigente normativa entro il
31.12.2007, consegua il diritto alla prestazione pensionistica
secondo la predetta normativa
e possa chiedere all'ente di appartenenza la certificazione
di tale diritto.
Cordiali saluti (11.5.05) |
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Sono un'impiegato postale nato
il 22/12/1949, alla data del 30/04/2005,ho come contributi
versati totali 30 anni e 9 mesi. Vorrei sapere( data la mia
ignoranza in materia di pensioni),quando potrei andare in
pensione con il nuovo sistema pensionistico. Grazie attendo
con fiducia una sua risposta. (7.5.05) |
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rIsposta |
La riforma pensionistica
approvata con legge 243 del 23.7.2004 prevede la possibilità di
accedere alla pensione di
anzianità con 40 anni di contribuzione a prescindere dall'età
o con 35 anni di
contribuzione e 60 anni di età fino 2009; dal 2010 il requisito
dell'età anagrafica è maggiorato di un anno ( 61 anni ).
Alla luce di tutto ciò, Lei
maturerà il diritto alla pensione di anzianità il 1.1.2012,
finestra utile 1.7.2012.
Cordiali saluti |
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NEL LONTANO FEBBRAIO DEL 1997
HO APERTO UN' ATTIVITA' COMMERCIALE DEDITA ALLA VENDITA DEI
FIORI E DELLE PIANTE. IL 06/03/1997 MI VENIVA RICONOSCIUTA L
'INVALIDIATA' CIVILE CON TOTALE E PERMANENTE INABILITA'
LAVORATIVA AL 100% E CON NECESSITA' DI ASSISTENZA CONTINUA,
NON ESSENDO IN GRADO DI COMPIERE GLI ATTI QUOTIDIANI DELLA
VITA.
DOPO DUE ANNI CHIUDO L'
ATTTIVITA' COMMERCIALE. VOLEVO SAPERE, SONO OBBLIGATO AL
PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DI QUEL PERIODO O
ESISTE UNA LEGGE PARTICOLARE DI ESONERO PER I CASI COME IL
MIO? 7.5.05
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rIsposta |
Non risulta alcuna legge che
preveda esoneri dal versamento della
contribuzione in presenza di
invalidità.
L'unica agevolazione,
prevista dalla legge n° 449 del 27.12.1997, art.59, comma15,
riguarda i lavoratori autonomi già titolari di pensione con più
di 65 anni di età, per i quali il contributo previdenziale può
essere, a richiesta applicato nella misura della metà.
cordiali saluti |
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LAVORATORE PRECOCE NATO IL
13/04/53 ASSUNTO IN DATA 01/04/1971 CONTRIBUTI REGOLARI X 52
SETTIMANE COMPRESO IL SERVIZIO MILITARE
A TUTT' OGGI LAVORO
REGOLARMENTE CHIEDO QUANDO POTRO' ANDARE IN PENSIONE E CON CHE
TIPO? E CON QUALE FINESTRA POTRO' LASCIARE IL LAVORO
GRAZIE-
5.5.05
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rIsposta |
MATURANDO IL REQUISITO ALLA PENSIONE DI
ANZIANITA' DOPO IL 31.12.2007, LEI RIENTRA NELLA NORMATIVA
PREVISTA DALLA RIFORMA PENSIONISTICA APPROVATA CON LEGGE 243 DEL
23.7.2004 CHE PREVEDE LA POSSIBILITA' DI RICHIEDERE LA PENSIONE
DI ANZIANITA', A 60 ANNI DI ETA' CON 35 ANNI DI CONTRIBUZIONE, O
CON 40 DI CONTRIBUZIONE A PRESCINDERE DALL'ETA'. DAL SUO QUESITO
SEMBREREBBE DI CAPIRE CHE LEI POSSA FAR VALERE ATTUALMENTE 34
ANNI (IVI COMPRESO IL PERIODO DI SERVIZIO MILITARE). IN TALE
IPOTESI LEI CONSEGUIRA' IL DIRITTO A PENSIONE IL 31.3.2011 E LA
SUA FINESTRA UTILE, SALVO MODIFICHE, SARA' L' 1.1.2012.
AVENDO MATURATO 18 ANNI DI CONTRIBUZIONE AL 31.12.1995, LA SUA
PENSIONE, IN BASE ALLA L.335/95, SARA' CALCOLATA COL SISTEMA
RETRIBUTIVO, CIOE' SULLA BASE DELLA RETRIBUZIONE DEGLI ULTIMI 10
ANNI. CORDIALI SALUTI (7.5.05). |
AL 31/12/2005 AVRO' MATURATO 37
ANNI E 13 SETTIMANE DI CONTRIBUTI
CONSIDERATO
CHE SONO NATO IL 13/5/1952 (LAVORATORE PRECOCE)
QUANDO POSSO ANDARE IN PENSIONE ??
CORDIALI SALUTI-
03/05/2005
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rIsposta |
Maturando il requisito dopo il
dicembre 2007, in base alla normativa prevista dalla riforma
pensionistica 243 del 23.7.2004, potrà richiedere la pensione di
anzianità al raggiungimento dei 40 anni di contribuzione (
31.12.2008 ) La finestra utile sarà,
salvo modifiche, 1°luglio
dell'anno successivo ( requisiti entro il 4°trimestre dell'anno)
Cordiali saluti |
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IL 31
DICEMBRE 2005 MATURERO’ 1791 SETTIMANE DA LAVORATORE DIPENDENTE.
HO INIZIATO L’ATTIVITA’ LAVORATIVA NEL DICEMBRE 1970. SONO NATO
IL 10/12/1956. VOLEVO CHIEDERLE SE IN BASE A QUESTI DATI MI SA
DIRE QUANDO AVRO’ DIRITTO ALLA PENSIONE E CON QUALE FINESTRA.
VOLEVO ANCHE CHIEDERLE , VOLENDO
EFFETUARE DEI VERSAMENTI VOLONTARI, SE MI SA DIRE ALL’INCIRCA
ANCHE IN MANIERA UN PO’ APPROSSIMATIVA E A FRONTE DI UNA
RETRIBUZIONE ULTIMA BUSTA DI 1400 EURO, CHE CIFRA MI RITROVEREI
A DOVER VERSARE ALL’INPS PER GLI ANNI MANCANTI. LA DITTA DOVE
LAVORO PARTIRA’ PRESTO CON UNA MOBILITA’, (NEL MIO CASO DI 2
ANNI) E QUINDI MI FAREBBE PIACERE
AVERE QUESTE INFORMAZIONI PER REGOLARMI DI CONSEGUENZA. GRAZIE
PER L’EVENTUALE INTERESSAMENTO. CORDIALI SALUTI. 03/05/2005 |
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rIsposta |
Considerato che Lei può far
valere 1739 contibuti settimanali al 31.12.2004, in base alla
riforma pensionistica
approvata con legge 243 del 23.08.04, potrà fare domanda di
pensione di anzianità al raggiungimento dei 40 anni di
contribuzione (7/2010 ) La finestra
utile, sempre secondo la riforma
suddetta, dovrebbe essere,salvo modifiche, 1° luglio
dell'anno successivo
(requisiti raggiunti entro il 4°trimestre .
L'importo del versamento
volontario, come stabilito dal decreto legislativo 184/1997 è
determinato sulla base
dell'aliquota di finanziamento prevista per la contribuzione
obbligatoria ( per il 2005
pari al 30,07% ) Il calcolo viene effettuato sull' importo medio
della retribuzione imponibile
percepita nelle 52 settimane antecedenti la domanda.
L'aliquota contributiva è
incrementata di mezzo punto ogni due anni. Prossimo incremento
( aliquota al 30,57 %) sarà
nel 2007.
Cordiali saluti |
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lavoratrice precoce nata il
20.12.1953 assunta il1.9.1971 contributi (continuativi e
regolari a 52 settimane) e tutt'oggi al lavoro quando potro
andare in pensione(non ce la faccio più) e con che tipo?
grazie esiste una qualsivoglia contrattazione per anticipare
una pensione ritardata che mi penalizza? grazie 2.5.05
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rIsposta |
Purtroppo, raggiungendo il
requisito a pensione dopo il 31.12.2007, potrà richiedere la
pensione
con 35 anni di contribuzione e 60
anni di età, o con 40 anni di contribuzione a prescindere
dall'età,
come stabilito dalla riforma
pensionistica, approvata con legge n°243 del 23.8.2004, che
entrerà
appunto in vigore il 1° gennaio
2008.
LA SUA PENSIONE, AVENDO LEI MATURATO I 18 ANNI DI CONTRIBUZIONE
AL 31.12.95, SARA' IN QUESTO CASO CALCOLATA SECONDO IL SISTEMA
RETRIBUTIVO (CIOE' SULLA BASE DELLE RETRIBUZIONI DEGLI ULTIMI 10
ANNI).
VI E' POI PER LEI, IN QUANTO LAVORATRICE DONNA, LA POSSIBILITA'
DI CONSEGUIRE IL
diritto alla pensione di
anzianità in presenza di 35 anni di contribuzione a 57 anni di
età anagrafica, OPTANDO IN QUESTO CASO PER
LA LIQUIDAZIONE SECONDO LE REGOLE DI CALCOLO DEL SISTEMA
CONTRIBUTIVO.
Il sistema di calcolo
contributivo, introdotto dalla legge 335 del 1995, prevede che
la pensione si basi su tutti i contributi versati nella vita
lavorativa.
Elementi essenziali di
calcolo sono: il montante individuale dato dalla somma dei
contributi di ogni anno, opportunamente rivalutati, e il
coefficiente di trasformazione variabile in funzione dell'età
del lavoratore al momento del pensionamento.
Per ottenere l'importo annuo
della pensione si moltiplica il montante per il coefficiente di
trasformazione.
Cordiali saluti |
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Gent.esperti,mi scuso per la domanda un po
complessa ma non ho chiara la situazione..sono nato il
19/03/50. dal marzo 2003 percepisco
l'assegno di invalidità, attualmente ho 34 anni di
contributi(compresi circa 3 da commerciante,volevo sapere,visto
che sono lavoratore precoce a quanti anni posso andare in
pensione di anzianità,e da quanto mi è stato detto la pensione
di invalidità non è più trasformabile in anzianità,se posso
rinunciare alla pensione di invalidità per poter andare al
raggiungimento dell'età contributiva. Grazie (30.4.05)
> scusate ma avevo bisogno di
qualche altro chiarimento,da come mi avete risposto deduco che
potrò andare in pensione a 62 anni,visto che nel 2010 ne avrò
60,volevo vedere se vi era qualche modo per anticiparla dato che
ho una pensione di invalidità(ho subito 15 interventi tra cui
l'hanno scorso un tumore alla laringe e prendo 12 farmaci al
giorno)vorrei se è possibile godermela un po sino a che sono in
tempo,la mia domanda era questa in un primo momento avevo
pensato che a febbraio 2006 non arei rinnovato l'invalidità che
scadeva per andare in pensione nel 2007,ma cambiando le cose
penso mi convenga rinnovarla, mi è stata riconosciuta nel
febbraio 2003,e se dico bene dopo 2 rinnovi diventa definitiva,a
quel punto potrei chiedere la somma degli alti contributi
versati e ritirarmi dal lavoro,e a 65 anni fare la
trasformazione?se possibile una
risposta o qualche alternativa ve ne sarò grato.ringrazio
molto,saluti (15.6.05) |
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rIsposta |
Le sentenze 8433 e 9492 del 2004
della Corte di Cassazione a Sezioni Riunite ha stabilito che i
titolari di assegno ordinario di invalidità non sono ammessi
alla trasformazione del titolo in pensione di anzianità.
La trAsformazione è prevista solo al compimento dell'età
pensionabile ( 60 se donna, 65 se uomo ) in pensione di
vecchiaia.
L'assegno di invalidità è una prestazione "a tempo" è, infatti,
concesso per la durata di tre anni. L'interessato ne può
comunque chiedere il rinnovo per ulteriori periodi triennali.
Dopo tre riconoscimenti l'assegno diventa definitivo.
Se l'assegno di invalidità è definitivo non è trasformabile. Se
invece è ancora rinnovabile,è sufficiente che non ne venga
richiesta alla scadenza la relativa conferma.
Lei, pertanto, ricade
nella riforma pensionistica che entra in vigore l' 1.1.2008 che
prevede la possibilità di accedere alla pensione di anzianità:
1) con 40 anni di contribuzione totale a prescindere dall'età;
2) con 35 anni di sola contribuzione da lavoro dipendente e 60
anni di età (elevata a 61 anni nel 2010);
3) con 35 anni di contribuzione totale(dipendente -commerciante)
e 61 anni di età elevata a 62 nel 2010.
Gent.le utente
I contributi versati successivamente alla decorrenza della
pensione danno diritto alla liquidazione di un supplemento, cioè
di una quota aggiuntiva che si somma all'importo della pensione
già determinato.
Tale prestazione è concessa su domanda dell'interessato, con
decorrenza dal primo giorno del mese sucessivo a quello di
presentazione della domanda stessa, a condizione che siano
trascorsi almeno cinque
anni dalla data di decorrenza della pensione o del precedente
supplemento.
Una alternativa per Lei potrebbe essere, considerate le sue
condizioni di
salute e la sua esigenza di ritirarsi dal lavoro, la domanda di
pensione di
inabilità.
La pensione di inabilità è riservata all'assicurato o al
titolare di assegno
di invalidità il quale, a causa di GRAVI infermità , si trovi
nell' assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi
attività lavorativa. Per poter corrispondere la pensione
all'assicurato riconosciuto inabile(in seguito ad accertamento
medico) è richiesta, infatti, la cessazione del rapporto di
lavoro. La pensione di inabilità viene erogata calcolando come
coperti da contribuzione gli anni mancanti al compimento
dell'età pensionabile. Cordialmente 17.6.05 |
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Salve, lo Stato fa pubblicità
per rimanere anche dopo i 35 anni, l'Azienda mia mi invita ad
andare via prima.Come la mettiamo?.
Il 5 novembre 2006 maturo 35
anni di lavoro e 57 anni.La mia finestra è il 1° aprile 2007
con 58 anni di età.L'azienda mi invita ad uscire a fine maggio
di quest'anno e mi pagherebbe le 19 mensilità mancanti al
compimento dei 35 anni e con questi dovrei pagare i contributi
volontari. E se nel frattempo dovessero cambiare le regole ?
E' vero che con 35 anni si ha
il 70% della media del stipendio e con 40 anni si ha 80%? Lei
che mi consiglia? (30.4.05)
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rIsposta |
La legge 243 del 23.8.2004, che
riforma il sistema pensionistico, entra in vigore con gennaio
2008.
Prima di tale data non è previsto alcun cambiamento di
normativa. La contribuzione volontaria
ha, sia per il diritto che
per la misura, uguale valore della contribuzione da lavoro.
Per quanto riguarda la
misura, la pensione calcolata con 35 anni di contribuzione
corrisponde
al 70% della retribuzione media
calcolata sugli ultimi 10 anni. Con 40 anni,
corrisponde al 80%.
(2.5.05) |
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Con la
presente sono a richiederle gentilmente se può indicarmi la
fonte normativa con la quale negli anni sessanta il governo
italiano decise che si poteva finanziare con le attività del
fondo pensioni lavoratori dipendenti la gestione
pensionistica dei commercianti
istituita nel 1966 con apposita legge. Grazie per la
gentilezza.-(29.4.05) |
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rIsposta |
Gentile utente,
Ritengo che Lei si riferisca all'art.18 della Legge 613 del
22.7.66, istitutiva del Fondo commercianti. LA QUALE, in deroga
alle disposizioni sui requisiti minimi di assicurazione e
contribuzione, consentiva, nel periodo compreso fra il 1°
gennaio 1966 e il 31 dicembre 1979, alle persone soggette
all'obbligo dell'assicurazione ai sensi della legge stessa,
semprechè avessero compiuto il 65° anno di età, se uomini, o il
60°, se donne, di essere ammesse alla liquidazione della
pensione di vecchiaia con requisiti contributivi ridotti;
esempio : per liquidare una pensione con decorrenza
1966 bastava un solo anno di contribuzione, con decorrenza 1967,
due anni, e così via, sino al raggiungimento del requisito
minimo (15 anni di contribuzione) previsto per il fondo
lavoratori dipendenti. Cordialmente |
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Ho raggiunto 35 anni di
anzianità contributiva ad Aprile 2004 ed a Maggio 2005 compio
57 anni.Quando posso andare in pensione di anzianità??Mi
dicono Giugno 2005!A me sembrerebbe Ottobre, per via del fatto
che entrambi i requisiti li conseguo solo nel secondo
trimestre 2005.Gli esperti della mia ASL però affermano che
avendo io già da un anno raggiunto l'anzianità
contributiva,nel mio caso non si applicano
le finestre.Potrebbe cortesemente chiarirmi come stanno
effettivamente le cose,sono un pò confuso e non vorrei
commettere errori,dimettendomi anzitempo?Grazie (23.4.05)
|
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rIsposta |
La legge 335 del 8.8.1995
prevedeva che per accedere alla finestra di luglio
si dovesse perfezionare il
requisito contributivo ( 35 anni ) entro il primo trimestre,
mentre l'età richiesta ( 57 anni ) poteva essere compiuta entro
il 30 giugno dell'anno
stesso.
La legge 449 del 27.12.1997,
che modifica la precedente legge 335, prevede che,
per poter usufruire della
finestra di luglio, il requisito sia contributivo, sia di età
anagrafica ( 35 anni di contribuzione e 57 anni di età ) debba
essere raggiunto
entro il primo trimestre dell'anno
stesso.
Nel caso specifico, quindi, compiendo
gli anni nel secondo
trimestre LEI potrà andare in pensione con ottobre 2005
Cordiali saluti |
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Egregio,volevo gentilmente
chiederle:
Sono nato a settembre del 1957
e lavoro dal 1978, ad oggi mi ritrovo in Cigs e da Giugno in
mobilità.Sono invalido civile e da pochi giorni con
l'aggravamento ho raggiunto il 74%.Mi spettano i 2 mesi di
abbuono della contribuzione anche negli anni precedenti in cui
ero invalido civile ,ma non al 74%.Oppure ci sono altre
possibilità per usufruire di agevolazioni per la pensioneLa
rigrazio anticipatamente per la risposta (21.4.05)
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rIsposta |
L'art.80 della legge 388 del
2312.2000 attribuisce agli assicurati ai quali è stata
riconosciuta
una invalidità, per qualsiasi causa,
superiore al 74% un beneficio di due mesi di contribuzione
figurativa, fino al limite
massimo di cinque anni, per ogni anno anno di attività
lavorativa svolto
in concomitanza con il possesso del
requisito sanitario. Nel caso specifico la maggiorazione
di contribuzione spetta dalla
data di riconoscimento dell'aggravamento.
In deroga all'art 1 del
decreto legislativo n° 503 del 30.12.1992 che eleva l'età
pensionabile
( per gli uomini a 65 anni )
mantengono i vecchi requisiti (per gli uomini 60 anni ) gli
assicurati
ai quali sia stata riconosciuta una
invalidità non inferiore all'80%.
Il riconoscimento dell'invalidità
deve essere effettuato dagli uffici sanitari dell'INPS ( Si
considera invalido l'assicurato la cui capacità di lavoro in
occupazioni confacenti alle sue attitudini sia ridotta
in modo permanente a causa di
infermità ) Cordiali saluti |
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Salve, ho 45 anni e sono
dispccupato da anni. Fino a pochi giorni fa vivevo con mio
padre pensionato ora lui è deceduto. la domanda che voglio
porre è la seguente: ho diritto a qualche cosa della sua
pensione? 13.4
|
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rIsposta |
LA PENSIONE AI SUPERSTITI SPETTA AL FIGLIO
MAGGIORENNE TOTALMENTE INABILE E A CARICO DEL GENITORE. AI
FINI DELLA CONCESSIONE DELLA PENSIONE, SI CONSIDERANO INABILI I
FGLI CHE, ALLA DATA DEL DECESSO, SI TROVANO, A CAUSA DI
UN'INFERMITA' O DIFETTO FISICO O MENTALE, NELL'ASSOLUTA E
PERMANENTE IMPOSSIBILITA' DI SVOLGERE QUALSIASI ATTIVITA'
LAVORATIVA. IL RICONOSCIMENTO DELL'INABILITA' DEVE ESSERE
EFFETTUATO DAGLI UFFICI SANITARI DELL' INPS. CORDIALI
SALUTI-15.04 |
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Sono un lavoratore dipendente dell'Agenzia
delle Entrate, ho appena ricevuto l'esito della richiesta del
riconoscimento di invalidita' civile. L'ASL competente mi ha
riconosciuto una percentuale di invalidita' del 74%. Tanto
premesso desidero sapere se mi e' possibile richiedere la
dispensa dal servizio per motivi di salute; preciso di aver 53
anni di eta' e 30 di servizio. In attesa di un cortese riscontro
porgo distinti saluti.(12.4) |
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rIsposta |
La legge 335 del 1995 al comma 12
dell'art.2 contiene la possibilità riconosciuta ai lavoratori
pubblici affetti da gravi patologie, non dipendenti da causa di
servizio, di ottenere la dispensa dal
servizio per inabilità
assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Su istanza dell'interessato, da presentare all'ente di
appartenenza, alla quale deve essere allegata una
certificazione medica su
apposito modulo, viene chiamata a pronunciarsi la Commissione
medica ospedaliera del Ministero della Difesa. IN CASO DI
RICONOSCIMENTO DELL'INABILITA', Il richiedente
viene collocato in quiescenza
con una pensione calcolata in misura
pari a quella che sarebbe spettata al compimento dell'età
pensionabile.
QUALORA LEI fosse interessato, può contattare
direttamente l'INPDAP.
Cordiali saluti |
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Gent.mo Esperto
sono impiegato dipendente
privato (nato il 19-8-54)e lavoro senza interruzioni dal
15-1-79 , in base alla nuova legge pensionistica quando potro'
andare in pensione considerato che ho svolto il servizio
militare per 13 mesi che risulta gia' nel mio estratto conto
INPS? Ringrazio anticipatamente Nicola (6.4.05)
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rIsposta |
Maturando il diritto a
pensione di anzianità dopo il 31.12.2007, Lei potRà fare domanda
di pensione .con
35 anni di contribuzione, al compimento dei 60 anni di età, o
con 40 anni di contribuzione a prescindere dall'età
.Cordialmente.
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Desidero sapere quale sarà la prima finestra
utile avendo al 31 3 2005 oltre 35 anni di contributi e al 17 4
2005 compiuto 57 anni di età. Grazie.31.3.05 |
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rIsposta |
Maturando i requisiti di
anzianità contributiva e di età anagrafica nel secondo trimestre
dell'anno, potrà fare richiesta di pensione
da ottobre 2005
Cordiali saluti |
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Sono nato il 17 aprile del 1949. Ad aprile 2006
avrò maturato oltre 36 anni di contributi e raggiunto i 57 anni
di età. Le chiedo quale sarà la mia finestra utile per accedere
alla pensione (secondo il patronato luglio 2006 perchè compirò i
57 anni entro giugno 2006 avendo già maturato al 31 marzo i 35
anni di contributi ). La ringrazio sentit(23-3-05) |
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rIsposta |
Possono accedere al pensionamento
di anzianità :
-dal 1°luglio dello stesso anno i lavoratori dipendenti
che risultano in possesso dei requisiti richiesti ( 35 anni di
anzianità contributiva con almeno 57 anni ) entro il primo
trimestre.
-Dal 1° ottobre dello stesso anno se i requisiti sono raggiunti
entro il secondo trimestre. Poichè Lei compirà i 57 anni il 17 aprile 2006 ( secondo
trimestre ) potrà richiedere a
pensione da ottobre 2006.(23.3) |
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Vorrei chiedere il suo aiuto
perchè non so come fare ad ottenere il ricongiungimento a fini
pensionistici del periodo di ferma volontaria triennale
nell'esercito italiano.Attualmente sono un pubblico dipendente
,quindi verso tuttora all'inpdap
13.3 |
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rIsposta
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Dalla sua richiesta sembra di capire che Lei,
per i periodi di Servizio Militare oltre i limiti ordinari,
abbia chiesto la costituzione della posizione assicurativa
presso l'INPS in base alla 322/58 ( sent. della Cassazione
433/84 ) ed ora intenda riunire i contributi presso
l'INPDAP, che corrisponderà in seguito la
pensione.
Tale facoltà può essere esercitata , con
apposita domanda da presentare all'INPDAP.
E' 'INPDAP che le invierà una comunicazione
da cui risulterà il periodo ricongiunto e l'eventuale onere da
pagare Alla domanda di ricongiunzione
va allegata un'autocertificazione per i dati anagrafici
Cordiali saluti -15.3.05 |
Gentili
Signori,
Ho maturato a gennaio u.s, 38 anni di contribuzione, mentre al
18 aprile compirà 57 anni, per cui in previsione della
maturazione dei requisiti per la pensione di anzianità ho
correttamente presentato le dimissioni al datore di lavoro in
previsione dei 4 mesi di preavviso previsti dal CCNL
metalmeccanici.
Ora, per ragioni economiche e poichè il datore di lavoro non è
riuscito a trovare un rimpiazzo idoneo al mio profilo
professionale, sto seriamente prendendo in considerazione di
restare al lavoro ancora 6 mesi utilizzando l'istituto della
legge sul "superbonus". Tuttavia avendo già presentato la
lettera di dimissioni, chiedo se posso da un punto di vista
legale ritornare sulle mie decisioni e chiedere all'INPS un
mese prima della decorrenza del trattamento di anzianità
(finestra: 01.07.05), secondo le procedura dell'art 2 del
decreto del Lavoro di attuazione della legge sul "superbonus".
Ringrazio anticipatamente per una vostra sollecita risposta al
riguardo. Cordiali saluti. Giuseppe-11.3 |
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rIsposta
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Le dimissioni hanno effetto
quando giungono a conoscenza del datore di
lavoro; conseguentemente, da
quel momento possono essere revocate solo con il consenso del
datore di lavoro ( Cassazione 20/11/90 n.11179 ) → |
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Sono un dipendente ex-EFIM (Ente
PP.SS. posto in liquidazione nel 1992 con il decreto Amato) passato
nel 1995, dopo circa 25 anni di lavoro, dalla previdenza INPS a quella
INPDAP. Assunto alle dipendenze del Comune di Roma ho immediatamente
chiesto all'INPDAP la ricongiunzione dei contributi INPS precedenti.
L’Istituto di Previdenza mi ha risposto definendo la suddetta
ricongiunzione a costo zero e calcolando, contemporaneamente, un onere
di circa 51.000 euro a fronte di un importo dei contributi INPS da
trasferire di circa 87.000 euro.
In attesa di accettare entro maggio’05 detta ricongiunzione, vorrei
gentilmente sapere se esiste una legge che mi permetta di richiedere
in restituzione la notevole differenza dei contributi versati, visto
che, nel caso in cui l’importo da trasferire fosse stato inferiore,
l'Ente avrebbe senz'altro preteso la differenza. Cordiali Saluti |
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rIsposta |
Il costo della ricongiunzione è dato dalla
differenza tra due quote di pensione ( la prima calcolata con i soli
contributi esistenti nella gestione accentrante, la seconda comprensiva
dei contributi ricongiunti in tale gestione), moltiplicato per il
coefficiente di riserva matematica ( contenuto in tabelle emanate con
decreto ministeriale ) e quindi abbattuto del 50%. Nel suo caso l'onere
così ottenuto è inferiore all'importo dei contributi versati e quindi a
costo zero. Non è previsto alcun rimborso. Cordiali saluti |