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IL SATYRICON

LA PREVIDENZA / LE PENSIONI aggiornato al 31.12.2006

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sono un impiegato  privato che compie 57 anni il 29.06.1948 con anzianita' contributiva 19.02.1969. dovendo chiedere il superbonus dal 1.10.2005 ed  invalido civile al 76% dal 22.03.2004 con la maggiorazione dei 2 mesi per ogni anni effettivamente svolto dalla data di invalidita'; questa maggiorazione mi varra' ai fini  della anzianita' contributiva anche dopo la domanda del superbonus equindi la pensione verra' ricalcolata alla data dell'effettivo pensionamento?(12.5.05)
rIsposta L'art.80 della legge 388 del 23.12.2000 dispone che, a decorrere dall'anno 2002,agli invalidi per qualsiasi causa ai quali sia stata riconosciuta una invalidità superiore al 74% è attribuito un beneficio di due mesi di contribuzione figurativa fino al limite massimo di 5 anni per ogni anno di servizio. A tal fine dovranno essere presi in   considerazione i periodi di contribuzione per attività lavorativa svolti in concomitanza con il possesso del requisito sanitario.
La riforma del sistema previdenziale introduce un particolare beneficio (cosiddetto bonus) per i lavoratori dipendenti del settore privato che hanno maturato o matureranno il diritto alla pensione di anzianità ma decidono di continuare a lavorare.
Con il bonus, coloro che scelgono di rimanere al lavoro rinunciano all'accredito dei contributi ottenendo un aumento esentasse in busta paga pari alla contribuzione previdenziale.
Da ciò deriva che, non essendoci accredito di contribuzione, su di essa non può essere attribuito alcun beneficio. Cordiali saluti.
SONO UN LAVORATORE PRECOCE NATO IL 10_12_1958. SONO STATO ASSUNTO IL 1_9_1975E AL 31_12_1975 AVEVO MATURATO 17 SETTIMANE.DAL 1976 REGOLARI VERSAMENTI DI 52 SETTIMANE. HO ANCHE IL RICONOSCIMENTO DI ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO DALLA DATA DI ASSUNZIONE A TUTTO IL 1990.PENSAVO DI POTER ANDARE IN PENSIONE CON 38 ANNI DI CONTRIBUTI AL 31_12_2005
MA SECONDO I CALCOLI DEL PATRONATO MI MANCANO 0.50 CONTRIBUTI. BELLA BEFFA SECONDO LEI  ESISTE QUALCHE SCAPPATOIA? (11.5.05)
rIsposta La legge 271/1993 prevede che, ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche per i lavoratori che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto, documentate dall'INAIL, il numero delle settimane coperte da contribuzione, relativAMENTe al periodo di esposizione all'amianto STESSO,venga rivalutato  per il coefficiente di 1,5. L'arrotondamento della contribuzione è sempre all'unità per eccesso E QUINDI, per le frazioni di settimana di lavoro, si considera un contributo settimanale. SUL PUNTO,INFATTI,Nulla di diverso è stato stabilito RISPETTO ALLA  normativa GENERALE. CORDIALMENTE
Sono nato il 22 dicembre 1949, maturo 35 anni di contributi a gennaio 2010.Sono un lavoratore dipendente.Quando è la prima finestra utile per andare in pensione? Grazie 10.5.05
rIsposta La riforma pensionistica approvata con legge 243 del 23.7.2004 prevede la possibilità di accedere alla pensione di anzianità con 40 anni di contribuzione a prescindere dall'età o con 35 anni di contribuzione e 60 anni di età fino al 2009.  Dal suo quesito mi sembra di capire che al 31.12.2009 lei potrà far valere sia il requisito dell'età (60 anni ) sia il requisito
contributivo (35 anni )In questo caso la sua finestra utile sarà , salvo modifiche, 1° luglio 2010 . (12.5.05)

AVENDO LA DITTA DOVE LAVORO L’INTENZIONE DI AVVIARE LA PROCEDURA DI 2 ANNI DI MOBILITA’ LE VOLEVO CHIEDERE SE POSSIBILE ALCUNI CHIARIMENTI.

NEI DUE ANNI RELATIVI SO CHE ECONOMICAMENTE SI VIENE A PRENDERE MENO DEL SALARIO ABITUALE, MA PER QUELLO CHE RIGUARDA I VERSAMENTI PREVIDENZIALI LE COSE NON CAMBIANO E SONO COME SE UNO LAVORASSE?

SE DOPO I DUE ANNI DI MOBILITA’ IO VOLESSI CONTINUARE CON DEI VERSAMENTI VOLONTARI, CONSIDERANDO CHE MI MANCANO 5 ANNI, QUALI SONO LE ULTIME 52 SETTIMANE CHE VERREBBERO PRESE A RIFERIMENTO, QUELLE DELL’ULTIMO ANNO DI MOBILITA’, O QUELLE DELL’ULTIMO ANNO EFFETTIVAMENTE LAVORATO?

A FRONTE DI UN INPONIBILE PREVIDENZIALE, NELLE 52 SETTIMANE DELL’ULTIMO ANNO LAVORATO DI 24216 EURO TOTALI (SUI QUALI IO COME LAVORATORE HO PAGATO IL 9,19%), DEVO CORRISPONDERE CIRCA IL 30% ALL’INPS COME VERSAMENTI VOLONTARI? E LE RISULTA CHE I SUDDETTI  VERSAMENTI SI POSSONO SCARICARE NEL 730 CON RECUPERO DI UNA PARTE DELLA CIFRA CORRISPOSTA? GRAZIE PER LA SUA ATTENZIONE, PAZIENZA ED EVENTUALE RISPOSTA. CORDIALI SALUTI. (9.5.05)

rIsposta I periodi trascorsi in mobilità sono "coperti" da contribuzione figurativa: in sostanza è come se il lavoratore avesse continuato a lavorare e a percepire una regolare retribuzione e l'azienda avesse ,perciò, versato i contributi INPS in suo favore. L'importo del versamento volontario, come stabilito dal decreto legislativo 184/97 è determinato sulla base dell'aliquota di finanziamento prevista per la contribuzione obbligatoria ( per il 2005 pari al 30,07%) L'aliquota è incrementata di mezzo punto ogni due anni. Prossimo incremento ( aliquota 30,57%) nel 2007. Il calcolo viene effettuato sull'importo medio della retribuzione imponibile percepita nelle 52 settimane antecedenti la domanda. I periodi di mobilità sono "neutri" non vengono cioè considerati per la determinazione del quinquennio e consentono quindi di retodatare, per uno stesso numero di settimane la data di inizio del quinquennio stesso I versamenti volontari sono interamente deducibili ai fini fiscali. Cordiali saluti(11.5.05)
sono un lavoratore iscritto all' inpdap, 11 aprile 2007 faccio 39 anni di servizio quindi in quanto precoce posso andare in pensione,domanda;posso considerare il 31 marzo 2007 completati i 39 anni e di conseguenza usufruire della finestra d'uscita il primo luglio seguente,o viceversa devo aspettare i 57 anni di eta' in quanto nato nel marzo 1951 ? grazie (9.5.05)
rIsposta Maturando il requisito nel secondo trimestre del 2007 la finestra utile è 1°gennaio 2008. La riforma pensionistica approvata con legge 243 del 23.7.2004, che entra in vigore il
1° gennaio 2008, prevede che il lavoratore, che abbia maturato il requisito previsto dalla vigente normativa entro il 31.12.2007, consegua il diritto alla prestazione pensionistica secondo la predetta normativa e possa chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto. Cordiali saluti (11.5.05)

Sono un'impiegato postale nato il 22/12/1949, alla data del 30/04/2005,ho come contributi versati totali 30 anni e 9 mesi. Vorrei sapere( data la mia ignoranza in materia di pensioni),quando potrei andare in pensione con il nuovo sistema pensionistico. Grazie attendo con fiducia una sua risposta. (7.5.05)

rIsposta

La riforma pensionistica approvata con legge 243 del 23.7.2004 prevede la possibilità di accedere alla pensione di anzianità con 40 anni di contribuzione a prescindere dall'età
o con 35 anni di contribuzione e 60 anni di età fino 2009; dal 2010  il requisito dell'età anagrafica è maggiorato di un anno ( 61 anni ). Alla luce di tutto ciò, Lei maturerà il diritto alla pensione di anzianità il 1.1.2012, finestra utile 1.7.2012.
Cordiali saluti

NEL LONTANO FEBBRAIO DEL 1997 HO APERTO UN' ATTIVITA' COMMERCIALE DEDITA ALLA VENDITA DEI FIORI E DELLE PIANTE. IL 06/03/1997 MI VENIVA RICONOSCIUTA L 'INVALIDIATA' CIVILE CON TOTALE E PERMANENTE INABILITA' LAVORATIVA AL 100% E CON NECESSITA' DI ASSISTENZA CONTINUA, NON ESSENDO IN GRADO DI COMPIERE GLI ATTI QUOTIDIANI DELLA VITA.
DOPO DUE ANNI CHIUDO L' ATTTIVITA' COMMERCIALE. VOLEVO SAPERE, SONO OBBLIGATO AL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DI QUEL PERIODO O ESISTE UNA LEGGE PARTICOLARE DI ESONERO PER I CASI COME IL MIO? 7.5.05
rIsposta Non risulta alcuna legge che preveda esoneri  dal versamento della contribuzione in presenza di invalidità.
L'unica agevolazione, prevista dalla legge n° 449 del 27.12.1997, art.59, comma15,  riguarda i lavoratori autonomi già titolari di pensione con più di 65 anni di età,  per i quali il contributo previdenziale può essere, a richiesta applicato nella misura della metà. cordiali saluti
LAVORATORE PRECOCE NATO IL 13/04/53 ASSUNTO IN DATA 01/04/1971 CONTRIBUTI REGOLARI X 52  SETTIMANE COMPRESO IL SERVIZIO MILITARE
A TUTT' OGGI LAVORO REGOLARMENTE CHIEDO QUANDO POTRO' ANDARE IN PENSIONE E CON CHE TIPO? E CON QUALE FINESTRA POTRO' LASCIARE IL LAVORO  GRAZIE- 5.5.05
rIsposta MATURANDO IL REQUISITO ALLA PENSIONE DI ANZIANITA' DOPO IL 31.12.2007, LEI RIENTRA NELLA NORMATIVA PREVISTA DALLA RIFORMA PENSIONISTICA APPROVATA CON LEGGE 243 DEL 23.7.2004 CHE PREVEDE LA POSSIBILITA' DI RICHIEDERE LA PENSIONE DI ANZIANITA', A 60 ANNI DI ETA' CON 35 ANNI DI CONTRIBUZIONE, O CON 40 DI CONTRIBUZIONE A PRESCINDERE DALL'ETA'. DAL SUO QUESITO SEMBREREBBE DI CAPIRE CHE LEI POSSA FAR VALERE ATTUALMENTE 34 ANNI (IVI COMPRESO IL PERIODO DI SERVIZIO MILITARE). IN TALE IPOTESI LEI CONSEGUIRA' IL DIRITTO A PENSIONE IL 31.3.2011 E LA SUA FINESTRA UTILE, SALVO MODIFICHE, SARA' L' 1.1.2012.

AVENDO MATURATO 18 ANNI DI CONTRIBUZIONE AL 31.12.1995, LA SUA PENSIONE, IN BASE ALLA L.335/95, SARA' CALCOLATA COL SISTEMA RETRIBUTIVO, CIOE' SULLA BASE DELLA RETRIBUZIONE DEGLI ULTIMI 10 ANNI. CORDIALI SALUTI (7.5.05).

AL 31/12/2005 AVRO' MATURATO 37 ANNI E 13 SETTIMANE DI CONTRIBUTI

 CONSIDERATO CHE SONO NATO IL 13/5/1952 (LAVORATORE PRECOCE)

QUANDO POSSO ANDARE IN PENSIONE ?? CORDIALI SALUTI- 03/05/2005

rIsposta Maturando il requisito dopo il dicembre 2007, in base alla normativa prevista dalla riforma pensionistica 243 del 23.7.2004, potrà richiedere la pensione di anzianità al raggiungimento dei 40 anni di contribuzione ( 31.12.2008 ) La finestra utile sarà, salvo modifiche,  1°luglio dell'anno successivo ( requisiti entro il 4°trimestre dell'anno)
Cordiali saluti  

IL 31 DICEMBRE 2005 MATURERO’ 1791 SETTIMANE DA LAVORATORE DIPENDENTE. HO INIZIATO L’ATTIVITA’ LAVORATIVA NEL DICEMBRE 1970. SONO NATO IL 10/12/1956. VOLEVO CHIEDERLE SE IN BASE A QUESTI DATI MI SA DIRE QUANDO AVRO’ DIRITTO ALLA PENSIONE E CON QUALE FINESTRA. VOLEVO ANCHE CHIEDERLE , VOLENDO EFFETUARE DEI VERSAMENTI VOLONTARI, SE MI SA DIRE ALL’INCIRCA ANCHE IN MANIERA UN PO’ APPROSSIMATIVA  E A FRONTE DI UNA RETRIBUZIONE ULTIMA BUSTA DI 1400 EURO, CHE CIFRA MI RITROVEREI A DOVER VERSARE ALL’INPS PER GLI ANNI MANCANTI. LA DITTA DOVE LAVORO PARTIRA’ PRESTO CON UNA MOBILITA’, (NEL MIO CASO DI 2 ANNI)  E QUINDI MI FAREBBE PIACERE AVERE QUESTE INFORMAZIONI PER REGOLARMI DI CONSEGUENZA. GRAZIE PER L’EVENTUALE INTERESSAMENTO. CORDIALI SALUTI. 03/05/2005

rIsposta Considerato che Lei può far valere 1739 contibuti settimanali al 31.12.2004, in base alla riforma pensionistica approvata con legge 243 del 23.08.04, potrà fare domanda di pensione di anzianità al raggiungimento dei 40 anni di contribuzione (7/2010 ) La finestra utile, sempre secondo la riforma suddetta, dovrebbe essere,salvo modifiche, 1° luglio
dell'anno successivo (requisiti raggiunti entro il 4°trimestre .
L'importo del versamento volontario, come stabilito dal decreto legislativo 184/1997 è determinato sulla base dell'aliquota di finanziamento prevista per la contribuzione
obbligatoria ( per il 2005 pari al 30,07% ) Il calcolo viene effettuato sull' importo medio della retribuzione imponibile percepita nelle 52 settimane antecedenti la domanda.
L'aliquota contributiva è incrementata di mezzo punto ogni due anni. Prossimo incremento ( aliquota al 30,57 %) sarà nel 2007. Cordiali saluti
lavoratrice precoce nata il 20.12.1953 assunta il1.9.1971 contributi (continuativi e regolari a 52 settimane) e tutt'oggi al lavoro quando potro andare in pensione(non ce la faccio più) e con che tipo? grazie esiste una qualsivoglia contrattazione per anticipare una pensione ritardata che mi penalizza? grazie 2.5.05
rIsposta Purtroppo, raggiungendo il requisito a pensione dopo il 31.12.2007, potrà richiedere la pensione con 35 anni di contribuzione e 60 anni di età, o con 40 anni di contribuzione a prescindere dall'età, come stabilito dalla riforma pensionistica, approvata con legge n°243 del 23.8.2004, che entrerà appunto in vigore il 1° gennaio 2008.
LA SUA PENSIONE, AVENDO LEI MATURATO I 18 ANNI DI CONTRIBUZIONE AL 31.12.95, SARA' IN QUESTO CASO CALCOLATA SECONDO IL SISTEMA RETRIBUTIVO (CIOE' SULLA BASE DELLE RETRIBUZIONI DEGLI ULTIMI 10 ANNI).

VI E' POI PER LEI, IN QUANTO LAVORATRICE DONNA, LA POSSIBILITA' DI CONSEGUIRE IL 
diritto alla pensione di anzianità in presenza di 35 anni di contribuzione a 57 anni di età anagrafica, OPTANDO IN QUESTO CASO PER LA LIQUIDAZIONE SECONDO LE REGOLE DI CALCOLO DEL SISTEMA CONTRIBUTIVO.
Il sistema di calcolo contributivo, introdotto dalla legge 335 del 1995, prevede che la pensione si basi su tutti i contributi versati nella vita lavorativa. Elementi essenziali di calcolo sono: il montante individuale dato dalla somma dei contributi di ogni anno, opportunamente rivalutati, e il coefficiente di trasformazione variabile in funzione dell'età del lavoratore al momento del pensionamento.
Per ottenere l'importo annuo della pensione si moltiplica il montante per il coefficiente di trasformazione.
        Cordiali saluti

Gent.esperti,mi scuso per la domanda un po complessa ma non ho chiara la situazione..sono nato il 19/03/50. dal marzo 2003 percepisco l'assegno di invalidità, attualmente ho 34 anni di contributi(compresi circa 3 da commerciante,volevo sapere,visto che sono lavoratore precoce a quanti anni posso andare in pensione di anzianità,e da quanto mi è stato detto la pensione di invalidità non è più trasformabile in anzianità,se posso rinunciare alla pensione di invalidità per poter andare al raggiungimento dell'età contributiva. Grazie (30.4.05)

> scusate ma avevo bisogno di qualche altro chiarimento,da come mi avete risposto deduco che potrò andare in pensione a 62 anni,visto che nel 2010 ne avrò 60,volevo vedere se vi era qualche modo per anticiparla dato che ho una pensione di invalidità(ho subito 15 interventi tra cui l'hanno scorso un tumore alla laringe e prendo 12 farmaci al giorno)vorrei se è possibile godermela un po sino a che sono in tempo,la mia domanda era questa in un primo momento avevo pensato che a febbraio 2006 non arei rinnovato l'invalidità che scadeva per andare in pensione nel 2007,ma cambiando le cose penso mi convenga rinnovarla, mi è stata riconosciuta nel febbraio 2003,e se dico bene dopo 2 rinnovi diventa definitiva,a quel punto potrei chiedere la somma degli alti contributi
versati e ritirarmi dal lavoro,e a 65 anni fare la trasformazione?se possibile una
risposta o qualche alternativa ve ne sarò grato.ringrazio molto,saluti (15.6.05)

rIsposta

Le sentenze 8433 e 9492 del 2004 della Corte di Cassazione a Sezioni Riunite ha stabilito che i titolari di assegno ordinario di invalidità non sono ammessi alla trasformazione del titolo in  pensione di anzianità.
La trAsformazione è prevista solo al compimento dell'età pensionabile ( 60 se donna,   65 se uomo ) in pensione di vecchiaia.
L'assegno di invalidità è una prestazione "a tempo" è, infatti, concesso per la durata di tre anni. L'interessato  ne può comunque chiedere il rinnovo per ulteriori periodi triennali.
Dopo tre riconoscimenti l'assegno diventa definitivo.
Se l'assegno di invalidità è definitivo non è trasformabile. Se invece è ancora rinnovabile,è sufficiente che  non ne venga  richiesta alla scadenza la relativa conferma.
Lei, pertanto, ricade nella riforma pensionistica che entra in vigore l' 1.1.2008 che prevede la possibilità di accedere alla pensione di anzianità:

1) con 40 anni di contribuzione totale a prescindere dall'età;

2) con 35 anni di sola contribuzione da lavoro dipendente e 60 anni di età (elevata a 61 anni   nel 2010);

3) con 35 anni di contribuzione totale(dipendente -commerciante) e 61 anni di età elevata a 62 nel 2010.

Gent.le utente
I contributi versati successivamente alla decorrenza della pensione danno diritto alla liquidazione di un supplemento, cioè di una quota aggiuntiva che si somma all'importo della pensione già determinato.
Tale prestazione è concessa su domanda dell'interessato, con decorrenza dal primo giorno del mese sucessivo a quello di presentazione della domanda stessa, a condizione che siano trascorsi almeno cinque
anni dalla data di decorrenza della pensione o del precedente supplemento.
Una alternativa per Lei potrebbe essere, considerate le sue condizioni di
salute e la sua esigenza di ritirarsi dal lavoro, la domanda di pensione di
inabilità.
La pensione di inabilità è riservata all'assicurato o al titolare di assegno
di invalidità il quale, a causa di GRAVI infermità , si trovi nell' assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Per poter corrispondere la pensione all'assicurato riconosciuto inabile(in seguito ad accertamento medico)  è richiesta, infatti, la cessazione del rapporto di lavoro.  La pensione di inabilità viene erogata calcolando come coperti da contribuzione gli anni mancanti al compimento dell'età pensionabile. Cordialmente 17.6.05

Salve, lo Stato fa pubblicità per rimanere anche dopo i 35 anni, l'Azienda mia mi invita ad andare via prima.Come la mettiamo?.
Il 5 novembre 2006 maturo 35 anni di lavoro e 57 anni.La mia finestra è il 1° aprile 2007 con 58 anni di età.L'azienda mi invita ad uscire a fine maggio di quest'anno e mi pagherebbe le 19 mensilità mancanti al compimento dei 35 anni e con questi dovrei pagare i contributi volontari. E se nel frattempo dovessero cambiare le regole ?
E' vero che con 35 anni si ha il 70% della media del stipendio e con 40 anni si ha 80%? Lei che mi consiglia? (30.4.05)
rIsposta La legge 243 del 23.8.2004, che riforma il sistema pensionistico, entra in vigore con gennaio 2008. Prima di tale data non è previsto alcun cambiamento di normativa. La contribuzione volontaria ha, sia per il diritto che per la misura, uguale valore della contribuzione da lavoro.
Per quanto riguarda la misura, la pensione calcolata con 35 anni di contribuzione corrisponde al 70% della retribuzione media calcolata sugli ultimi 10 anni.  Con 40 anni,
corrisponde al 80%. (2.5.05)

Con la presente sono a richiederle gentilmente se può indicarmi la fonte normativa con la quale negli anni sessanta il governo italiano decise che si poteva finanziare con le attività del fondo pensioni lavoratori dipendenti la gestione pensionistica dei commercianti istituita nel 1966 con apposita legge. Grazie per la gentilezza.-(29.4.05)

rIsposta Gentile utente,
Ritengo che Lei si riferisca all'art.18 della Legge 613 del 22.7.66, istitutiva del Fondo commercianti. LA QUALE, in deroga alle disposizioni sui requisiti minimi di assicurazione e  contribuzione,  consentiva, nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1966 e il 31 dicembre 1979, alle persone soggette
all'obbligo dell'assicurazione ai sensi della legge stessa, semprechè avessero compiuto il 65° anno di età, se uomini, o il 60°, se donne, di essere ammesse alla liquidazione della pensione di vecchiaia con requisiti contributivi ridotti; esempio : per liquidare una pensione con decorrenza
1966 bastava un solo anno di contribuzione, con decorrenza 1967, due anni, e così via, sino al raggiungimento del requisito minimo  (15 anni di contribuzione) previsto per il fondo lavoratori dipendenti. Cordialmente
Ho raggiunto 35 anni di anzianità contributiva ad Aprile 2004 ed  a Maggio 2005 compio 57 anni.Quando posso andare in pensione di anzianità??Mi dicono Giugno 2005!A me sembrerebbe Ottobre, per via del fatto che entrambi i requisiti li conseguo solo nel secondo trimestre 2005.Gli esperti della mia ASL  però affermano che avendo io già da un anno raggiunto l'anzianità contributiva,nel mio caso non si applicano le finestre.Potrebbe cortesemente chiarirmi come stanno effettivamente le cose,sono un pò confuso e non vorrei commettere errori,dimettendomi anzitempo?Grazie (23.4.05)
rIsposta La  legge 335 del 8.8.1995 prevedeva che per accedere alla finestra di luglio si dovesse perfezionare  il requisito contributivo ( 35 anni ) entro il primo trimestre, mentre  l'età richiesta ( 57 anni ) poteva essere compiuta entro il 30 giugno dell'anno stesso.
La legge 449 del 27.12.1997, che modifica la precedente legge 335, prevede che, per poter usufruire  della finestra di luglio, il requisito sia contributivo, sia di età anagrafica   ( 35 anni di contribuzione e 57 anni di età ) debba essere raggiunto entro il primo trimestre dell'anno stesso.
Nel caso specifico, quindi, compiendo
gli anni nel secondo trimestre LEI potrà andare in pensione con ottobre 2005 Cordiali saluti  
Egregio,volevo gentilmente chiederle:
Sono nato a settembre del 1957 e lavoro dal 1978, ad oggi mi ritrovo in Cigs e da Giugno in mobilità.Sono invalido civile e da pochi giorni con l'aggravamento ho raggiunto il 74%.Mi spettano i 2 mesi di abbuono della contribuzione anche negli anni precedenti in cui ero invalido civile ,ma non al 74%.Oppure ci sono altre possibilità per usufruire di agevolazioni per la pensioneLa rigrazio anticipatamente per la risposta (21.4.05)
rIsposta L'art.80 della legge 388 del 2312.2000 attribuisce agli  assicurati ai quali è stata riconosciuta una invalidità, per qualsiasi causa, superiore al 74%  un beneficio di due mesi di contribuzione figurativa, fino al limite massimo di cinque anni, per ogni anno anno di attività lavorativa svolto in concomitanza con il possesso del requisito sanitario. Nel caso specifico la maggiorazione di contribuzione spetta dalla data di riconoscimento dell'aggravamento.  In deroga all'art 1 del decreto legislativo n° 503 del 30.12.1992 che eleva l'età pensionabile ( per gli uomini a 65 anni ) mantengono i vecchi requisiti (per gli uomini 60 anni ) gli assicurati ai quali sia stata riconosciuta una invalidità non inferiore all'80%. Il riconoscimento dell'invalidità deve essere effettuato dagli uffici sanitari dell'INPS ( Si considera invalido l'assicurato la cui capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini sia ridotta
in modo permanente a causa di infermità )   Cordiali saluti
Salve, ho 45 anni e sono dispccupato da anni. Fino a pochi giorni fa vivevo con mio padre pensionato ora lui è deceduto. la domanda che voglio porre è la seguente: ho diritto a qualche cosa della sua pensione? 13.4
rIsposta LA PENSIONE AI SUPERSTITI SPETTA AL FIGLIO MAGGIORENNE TOTALMENTE INABILE  E A CARICO DEL GENITORE. AI FINI DELLA CONCESSIONE DELLA PENSIONE, SI CONSIDERANO INABILI I FGLI CHE, ALLA DATA DEL DECESSO, SI TROVANO,  A CAUSA DI UN'INFERMITA' O DIFETTO FISICO O MENTALE, NELL'ASSOLUTA E PERMANENTE IMPOSSIBILITA' DI SVOLGERE QUALSIASI ATTIVITA' LAVORATIVA. IL RICONOSCIMENTO DELL'INABILITA' DEVE ESSERE EFFETTUATO DAGLI UFFICI SANITARI DELL' INPS. CORDIALI SALUTI-15.04
Sono un lavoratore dipendente dell'Agenzia delle Entrate, ho appena ricevuto l'esito della richiesta del riconoscimento di invalidita' civile. L'ASL competente mi ha riconosciuto una percentuale di invalidita'  del 74%. Tanto premesso desidero sapere se mi e' possibile richiedere la dispensa dal servizio per motivi di salute; preciso di aver 53 anni di eta' e 30 di servizio. In attesa di un cortese riscontro porgo distinti saluti.(12.4)
rIsposta La legge 335 del 1995 al comma 12 dell'art.2 contiene la possibilità riconosciuta ai lavoratori pubblici affetti da gravi patologie, non dipendenti da causa di servizio, di ottenere la dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa. Su istanza dell'interessato, da presentare all'ente di appartenenza, alla quale deve essere allegata una
certificazione medica su apposito modulo, viene chiamata a pronunciarsi la Commissione medica ospedaliera del Ministero della Difesa. IN CASO DI RICONOSCIMENTO DELL'INABILITA', Il richiedente viene collocato in quiescenza con una pensione calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata al compimento dell'età pensionabile.
QUALORA LEI fosse interessato, può contattare direttamente l'INPDAP.
Cordiali saluti
Gent.mo Esperto
sono impiegato dipendente privato  (nato il 19-8-54)e lavoro senza interruzioni dal 15-1-79 , in base alla nuova legge pensionistica quando potro' andare in pensione considerato che ho svolto il servizio militare per 13 mesi che risulta gia' nel mio estratto conto INPS? Ringrazio anticipatamente Nicola (6.4.05)
rIsposta Maturando il diritto a pensione di anzianità dopo il 31.12.2007, Lei potRà fare domanda di pensione .con 35 anni di contribuzione, al compimento dei 60 anni di età, o con 40 anni di contribuzione a prescindere dall'età .Cordialmente.
Desidero sapere quale sarà la prima finestra utile avendo al 31 3 2005 oltre 35 anni di contributi e al 17 4 2005 compiuto 57 anni di età. Grazie.31.3.05
rIsposta Maturando i requisiti di anzianità contributiva e di età anagrafica nel secondo trimestre dell'anno, potrà fare richiesta di pensione da ottobre 2005 Cordiali saluti
Sono nato il 17 aprile del 1949. Ad aprile 2006 avrò maturato oltre 36 anni di contributi e raggiunto i 57 anni di età. Le chiedo quale sarà la mia finestra utile per accedere alla pensione (secondo il patronato luglio 2006 perchè compirò i 57 anni entro giugno 2006 avendo già maturato al 31 marzo i 35 anni di contributi ). La ringrazio sentit(23-3-05)
rIsposta Possono accedere al pensionamento di anzianità :
-dal 1°luglio dello stesso anno i lavoratori  dipendenti che risultano in possesso dei requisiti richiesti ( 35 anni di anzianità contributiva con almeno 57 anni ) entro il primo trimestre.

-Dal 1° ottobre  dello stesso anno se i requisiti sono raggiunti entro il secondo trimestre.
Poichè Lei compirà i 57 anni  il 17 aprile 2006 ( secondo trimestre ) potrà richiedere a pensione da ottobre 2006.(
23.3)
Vorrei chiedere il suo aiuto perchè non so come fare ad ottenere il ricongiungimento a fini pensionistici del periodo di ferma volontaria triennale nell'esercito italiano.Attualmente sono un pubblico dipendente ,quindi verso tuttora all'inpdap 13.3
rIsposta

 

Dalla sua richiesta sembra di capire che Lei, per i periodi di Servizio Militare oltre i limiti ordinari, abbia chiesto la costituzione della posizione assicurativa presso l'INPS in base alla 322/58 ( sent. della Cassazione 433/84 ) ed ora intenda riunire i contributi presso l'INPDAP, che corrisponderà in seguito la pensione.
Tale facoltà può essere esercitata , con apposita domanda da presentare all'INPDAP. E' 'INPDAP che le invierà una comunicazione da cui risulterà il periodo ricongiunto e l'eventuale onere da pagare Alla domanda di ricongiunzione va allegata un'autocertificazione per i dati anagrafici
Cordiali saluti -15.3.05
Gentili Signori,
Ho maturato a gennaio u.s, 38 anni di contribuzione, mentre al 18 aprile compirà 57 anni, per cui in previsione della maturazione dei requisiti per la pensione di anzianità ho correttamente presentato le dimissioni al datore di lavoro in previsione dei 4 mesi di preavviso previsti dal CCNL metalmeccanici.
Ora, per ragioni economiche e poichè il datore di lavoro non è riuscito a trovare un rimpiazzo idoneo al mio profilo professionale, sto seriamente prendendo in considerazione di restare al lavoro ancora 6 mesi utilizzando l'istituto della legge sul "superbonus". Tuttavia avendo già presentato la lettera di dimissioni, chiedo se posso da un punto di vista legale ritornare sulle mie decisioni  e chiedere all'INPS un mese prima della decorrenza del trattamento di anzianità (finestra: 01.07.05), secondo le procedura dell'art 2 del decreto del Lavoro di attuazione della legge sul "superbonus".
Ringrazio anticipatamente per una vostra sollecita risposta al riguardo. Cordiali saluti. Giuseppe-
11.3

rIsposta

Le dimissioni hanno effetto quando giungono a conoscenza del datore di lavoro; conseguentemente, da quel momento possono essere revocate solo con il consenso del datore di lavoro ( Cassazione 20/11/90 n.11179 )

Sono un dipendente ex-EFIM (Ente PP.SS. posto in liquidazione nel 1992 con il decreto Amato) passato nel 1995, dopo circa 25 anni di lavoro, dalla previdenza INPS a quella INPDAP. Assunto alle dipendenze del Comune di Roma ho immediatamente chiesto all'INPDAP la ricongiunzione dei contributi INPS precedenti. 

L’Istituto di Previdenza mi ha risposto definendo la suddetta ricongiunzione a costo zero e calcolando, contemporaneamente, un onere di circa 51.000 euro a fronte di un importo dei contributi INPS da trasferire di circa 87.000 euro.

In attesa di accettare entro maggio’05 detta ricongiunzione, vorrei gentilmente sapere se esiste una legge che mi permetta di richiedere in restituzione la notevole differenza dei contributi versati, visto che, nel caso in cui l’importo da trasferire fosse stato inferiore, l'Ente avrebbe senz'altro preteso la differenza. Cordiali Saluti

rIsposta Il costo della ricongiunzione è dato dalla differenza tra due quote di pensione ( la prima calcolata con i soli contributi esistenti nella gestione accentrante, la seconda comprensiva dei contributi ricongiunti in tale gestione), moltiplicato per il coefficiente di riserva matematica ( contenuto in tabelle emanate con decreto ministeriale ) e quindi abbattuto del 50%. Nel suo caso l'onere così ottenuto è inferiore all'importo dei contributi versati e quindi a costo zero. Non è previsto alcun rimborso. Cordiali saluti

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