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LA PREVIDENZA / LE PENSIONI aggiornato al 31.12.2006

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VAI ALe pensioni a capo verde

IN ORDINE CRONOLOGICO PROGRESSIVO -

Salve trovo molto interessante questa pag. web ho una domanda HO RICEVUTO L'INVALIDITA' CIVILE AL 51% , LAVORO DA 10anni COME AUTISTA IN UNA AZIENDA PRIVATA , MA DA QUELLO CHE HO CAPITO QUESTA INVALIDITA' NN SERVE A NULLA PER NOI CHE LAVORIAMO NN CI SONO NESSUN BENEFICIO ANZI RISCHIO DI ANDARE A VISITA SU RICHIESTA DEL DATORE DI LAVORO ED ESSERE LICENZIATO IN QUANDO LA DITTA NN HA POSSIBILITA' DI AVERE UN INVALIDO A LAVORO nn ha un posto adibito per invalidi tutto cio è vero?? Ciro Napoli mi mandate una e-mail di risposta - 14.1.05

L'unica possibilità che posso consigliarle è di presentare domanda di assegno di invalidità erogato dall'INPS per il quale non è    richiesta la cessazione del rapporto di lavoro. Si considera invalido l'assicurato la cui capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini sia ridotta in modo permanente a causa di invalidità a meno di un terzo. IL riconoscimento dell'invalidità deve essere effettuato dagli uffici sanitari dell'INPS.Cordiali saluti - 17.1.05

 

Volevo sapere se i dipendenti di trenitalia rientrano nel super bonus. grazie - 6.1.05

I dipendenti Trenitalia possono richiedere di godere del" bonus". Devono presentare, anche con l'assistenza dei Patronati, domanda su apposito modulo alla sede INPS competente per territorio in base alla residenza del lavoratore Cordiali saluti

 

ho un quesito da porVi relativo al Trattamento di Fine Rapporto. Quanto tempo ha, in termini di legge, un'azienda per erogare il TFR ad un dipendente che si e' dimesso avendo avuto un contratto a tempo indeteterminato di circa 10 anni? Ringraziando per la sollecita risposta, porgo Distinti Saluti

Il datore di lavoro deve pagare il trattamento di fine rapporto entro 6 mesi: Cordiali saluti

 

Salve, volevo chiederVi qualche delucidazione sulla pensione di anzianità; volevo chiederLe se,  compiendo 38 anni di contributi il 1° settembre 2005, come lavoratore dipendente,  sono in possesso dei requisiti richiesti per ottenere la pensione di anzianità, a prescindere dall'età anagrafica (data di nascita: 11/02/1952). In attesa di una Vostra risposta, cordiali saluti 19.2.2004

Se può far valere 38 anni di anzianità contributiva alla data del 31.08.2005, potrà richiedere la pensione da  

GENNAIO 2006. -                   Cordiali saluti

 

Sono artigiano dal 26.3.1980 anno di costituzione della società. Numero soci 6. Per ragioni che non sto qui ad elencare, da questa data fino al 1986 non sono stati pagati i contributi pensionistici:, dopo questa data abbiamo intrapreso la contribuzione regolare. L’inps non ci ha mai chiesto la corresponsione dei contributi per gli anni precedenti. Chiedo, è possibile recuperare questi anni? Quanto dovrei pagare? A chi mi mi devo rivolgere? Ringranzio anticipatamente. (18.12.04)

Gentile utente, per potere dare le risposte alla sua richiesta, occorrerebbero ulteriori informazioni.

1) Il tipo di società;

2) I motivi per cui non sono stati versati i contributi (dimenticanza o altro)

3) Il profilo delle sei persone all'interno della società (dipendenti, collaboratori o soci?)

In ogni caso, il titolare o i titolari non possono riscattare onerosamente la contribuzione.

La consigliamo pertanto a rivolgersi a un Patronato di sua fiducia (per avere un elenco dei PATRONATI clicchi QUI)  o direttamente a uno sportello INPS-Riscossione contributi - Cordialmente

 

sono un insegnante scolastico e vorrei iscrivermi ad un fondo pensione e quindi uscire dal TFR. Fra 22 anni  andrò in pensione  e sono  15 anni che insegno. Mi spetterebbe un indennizzo di buona uscita che lo stato però mi darà solo dopo 37 anni di lavoro. Quando andrò in pensione, l'indennità di buona uscita mi verrà calcolata sullo stipendio del 15° anno (cioè quest'anno, che corrisponde a quando ho deciso di interrompere il versamento del tfr) o calcolato anno per anno fino al 37° anno di lavoro - 13.12

Quando Lei cesserà il rapporto di lavoro il suo TRF sarà calcolato sulla base dello stipendio corrispondente all'anno in cui interromperà il versamento  rivalutato con l'applicazione di un tasso fisso del 1,5% maggiorato del 75% dell'indice ISTAT -Cordialmente

 

sono nato il 15/06/1949 e ho iniziato la mia attività lavorativa come operaio nel 1966 a 17 anni.Ho lavorato inoltre come autonomo  per alcuni anni per poi ritornare a lavorare come operaio fino al 2000 per un tot. di 1599 settimane. Dal 2000,ho fatto domanda per i versamenti volontari per arrivare alle 1820 settimane (35 anni) per avere diritto alla pensione. Purtroppo per dimenticanza ho pagato in ritardo la rata del periodo 01/04 -30/06  (l' 8/10/2003 invece del 30/09/2003).  Accortomi dell'errore,su consiglio dell'INPS ho fatto richiesta di attribuzione al trimestre successivo, cioè dal 1 luglio 2003 al 30 settembre 2003.  Il bollettino  successivo aveva naturalmente  stampato lo stesso periodo,ed è stato da me pagato entro la scadenza riportata, cioè31/12/2003, e cosi' pure il successivo relativo al periodo 1/10/ - 31/12,pagato il 31/03/2004.Vorrei sapere se così facendo ho pagato 2 volte  lo stesso periodo contributivo, e se questo è nocivo ai fini del raggiungimento dei 35 anni. Grazie. 12.12

I contributi volontari, proprio perchè non obbligatori e quindi non soggetti all'applicazione di sanzioni per il ritardato versamento, non possono essere ritenuti validi se pagati dopo la scadenza. Se questo succede l'INPS considera nullo il versamento e rimborsa d'ufficio, senza interessi, quanto indebitamente versato. Il periodo relativo non potrà più essere recuperato. L'interessato potrà richiedere che l'importo versato in ritardo sia utilizzato per la copertura del trimestre solare precedente la data di versamento, ( nel suo caso luglio-settembre ) Avendo Lei pagato lo stesso periodo anche con bollettino entro scadenza prevista e quindi 2 volte, tale importo le verrà rimborsato Cordiali saluti,

 

Vorrei sottoporle il mio caso,ovvero se poteva farmi luce su alcuni punti riguardanti la pensione d’anzianità:

dati personali

età 2/03/49

data inizio contributi sempre continuativi = 1/08/68

attualmente continuativi fino ad oggi,sempre versati,per periodi di 52 settimane annue,settore commerciale

volevo chiederle

1)       periodo di apertura finestre per la pensione

2)       se con i miei requisiti è possibile andare in pensione

3)       valore della retribuzione (reddito degl’ultimi 10 anni pari a 20.000 euro/anno)

4)       con il super bonus quali vantaggi potrei avere?

5)       Avrei dei vantaggi economici con il super bonus? Quali svantaggi eventuali?

p.s. sono attualmente lavoratore dipendente      11.12.04

In base alla vigente normativa ha diritto alla pensione di anzianità l’assicurato che può far valere 35 anni di contribuzione e 57 anni di età anagrafica o 38 anni di contribuzione a prescindere dall’età.

Dalle notizie da Lei fornite si presume che al 31.12.2004 possa far valere circa 1894 contributi settimanali, pari a 36 anni e 5 mesi. Se questi dati sono esatti, Lei potrà richiedere la pensione dal luglio 2006.

 L’importo della pensione corrisponde, in linea di massima, al 2% della retribuzione media per ogni anno di contribuzione  ( es: con 35 anni di assicurazione la pensione è il 70% della retribuzione media). La  legge di riforma del sistema previdenziale introduce per i lavoratori dipendenti del settore privato che hanno maturato o che matureranno il diritto alla pensione di anzianità fino al 31.12.2007, ma che  continuano a lavorare, un particolare beneficio, il cosiddetto “bonus“,                                                                                           

Con il “bonus”, coloro che decidono di rimanere al lavoro rinunciano all’accredito dei contributi ottenendo un aumento esentasse in busta paga pari alla contribuzione previdenziale, che è del 32,7% dello stipendio lordo per quasi tutti i lavoratori ( l’incremento sale al 33,7% sulla fascia di retribuzione annua che eccede i 37.883 euro.

L’importo della pensione che spetterà a coloro che hanno optato per il “bonus” sarà pari a quello calcolato al momento della richiesta dell’incentivo ( sulla base dei contributi versati fino a quella data ) maggiorati degli aumenti  ISTAT.

Nel suo caso, Lei potrà eventualmente  usufruirne dal luglio 2006 al 31.12.2007.  Cordialmente

 

sono nato il 23/05/1952 sono alle dipendenze di una grossa società Italiana, la quale stà appliacando la mobilità lunga con accompagnamento alla pensione (art.4 e 24 Legge 223/91; art. 1 bis Decreto Legge n.23/2003 - decreto Ministero del Lavoro 16/07/2003).Sono invalido civile e percepisco dall'INPS un'assegno per riduzione della capacità lavorativa (la percepisco dal gennaio del 1992).Ho un totale di contributi versati dal 01.09.1966 al 31.12.2004 di n.1781 .

Avendo esercitato un'attività commerciale per c.a.3 anni l'INPS ha stabilito che faccio parte della Gestione degli esercenti attività commerciali (quindi con età di uscita 58 anni e non 57 come per i dipendenti).Mi è stato detto che l'assegno verrà sospeso per tutta la durata della mobilità e al raggiungimento della pensione di anzianità e/o di vecchiaia verrà ripristinata (non è il termine corretto) sulla pensione di anzianità.Le domande sono:

1- ho diritto come invalido ad essere messo in questa mobilità con accompagnamento alla pensione?

2- quale sarà la mia "finestra" di uscita per accedere alla pensione di anzianità?

3- è vero che l'assegno di riduzione della capacita lavorativa verrà "ripristinato"?

1)    La titolarità di una pensione diretta esclude il diritto ad avere l'indennità di mobilità.Ma la legge fa eccezione per l' assegno di invalidità. Il lavoratore, infatti, collocato in mobilità può optare,  cioè scegliere ,per  uno dei due trattamenti. Nel caso in cui decida di scegliere l'indennità di mobilità,  l'assegno di invalidità verrà sospeso fin tanto che dura il diritto a percepire l'indennità di mobilità. L'assegno verrà ripristinato al termine del periodo di mobilità
2) La vigente normativa prevede che i lavoratori autonomi possano andare in pensione di anzianità con 35 anni di contribuzione e 58 anni di età o con 40anni di contribuzione a prescindere dall'età. Raggiungendo Lei entrambi i requisiti dopo il dicembre 2007,rientra nella riforma pensionistica approvata il 28.7.2004 che prevede che i lavoratori autonomi possano andare in pensione   con 35 anni di contribuzione e 61 anni di età o 40 anni di contribuzione a prescindere dall'età.    Non è possibile attualmente determinare la sua  finestra d'uscita in quanto si attendono ancora chiarimenti da parte del Ministero. Si precisa comunque che dal 2008 le finestre di uscita saranno ridotte da quattro a due 
Cordialmente

 

l problema che mi affligge è il seguente:sono un ex dipendente Alcatel e dal 3 settembre 2002 sono stato messo in mobilita per 2 anni(esodo incentivato). Nel mese di maggio 2003 chiedo che mi venga pagata la mobilità in una unica soluzione perché apro una ditta. La mobilità viene liquidata circa 6 mesi dopo e nel frattempo ho aperto una ditta di impiantistica. Nel mese di ottobre 2004 mi è stato prospettato di essere assunto da una ditta di istallazione continuando ad operare anche con la mia ditta. Tutta la premessa era doverosa per far capire in modo chiaro qual è il motivo del contendere La domanda è la seguente: ad ottobre 2004 posso io essere assunto(i due anni sono trascorsi) senza infrangere nessuna normativa o legge? Attendo fiducioso una risposta Giuseppe

Se il lavoratore, dopo aver riscosso l'indennità anticipata, si rioccupa come   lavoratore dipendente entro i 24 mesi successivi a quello in cui ha riscosso la somma, deve restituire l'intero anticipo all'INPS . Deve perciò comunicare   entro 10 giorni, tale circostanza. La restituzione deve avvenire con un unico   pagamento o, in particolari casi, in non più di 12 rate mensili.   Nel caso in cui il lavoratore eviti o ritardi di comunicare all'INPS l'avvenuta   assunzione,la somma dovrà essere restituita maggiorata degli interessi legali.Cordialmente   M.I. - 25.11.04http://capoverde.altervista.org/previdenza/previdenza.htm  

 

Sono nata il 10 /02/1952 e sono un medico dipendente del SSN dal 14/05/1980.

Ho riscattato periodi di studio per complessivi 90 mesi. Dal 1° dicembre 1987 mi è stata riconosciuta una invalidità civile del 100% per esiti di polio. Posso ancora accedere alla pensione di vecchiaia all'età di 55 anni (nel 2007) come era previsto dalle norme previgenti per gli invalidi civili con invalidità  >80%? Al 31/12/1995 avevo un'anzianità contributiva di 15 anni e sette mesi ma stavo già pagando il riscatto dei periodi di studio, il sistema di calcolo della mia pensione avverrà con sistema retributivo o misto? In che misura potrò far valere i due mesi di maggiorazione attribuiti ai lavoratori invalidi per ciascun anno effettivamente lavorato? 23.11.04

n deroga all'art 1 del decreto legislativo 30.12.92 n°503  che eleva l'età pensionabile, matengono, i vecchi requisiti, gli invalidi in misura non inferiore all'80% ( si considera invalido l'assicurato la cui capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini sia ridotta in modo permanente a causa di infermità a meno di un terzo. Il riconoscimento dell'invalidità deve essere effettuato dagli uffici sanitari dell'INPS.) L'art.80 della legge 388 del 23.12.2000 dispone che, a decorrere dall'anno 2002, agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta una invalidità superiore al 74%, è attribuito un beneficio di due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio fino al limite massimo di 5 anni.  A tal fine, dovranno essere presi in considerazione i periodi di attività lavorativa svolti in concomitanza con il possesso del requisito sanitario richiesto anche anteriormente al 1.1.2002.  L'attribuzione del beneficio è subordinata alla presentazione della richiesta corredata da idonea documentazione ( verbale di accertamento sanitario rilasciato da competenti Commissioni mediche ASL per l'accertamento dell'invalidità civile ecc.) .
Per i lavoratori che al 31.12.1995 possono far valere 18 anni di contribuzione ( compreso il riscatto che si colloca all'epoca a cui si riferisce) il calcolo della pensione è interamente retributivo.

Cordialmente M.I. 

25.11.04http://capoverde.altervista.org/previdenza/previdenza.htm

 

Ho 15 anni di contribuzione. Sono stata autorizzata ai versamenti volontari prima del 1992.Quando posso andare in pensione?(M.I

Quelli autorizzati ai versamenti volontari ante 92, mantengono i vecchi requisiti, per cui Lei potrà andare in pensione a 60 anni con 15 anni di contribuzione anzichè 20.

 

Sono un ex dipendente Alcatel, attualmente in lista di mobilità lunga da ottobre 2000.

 Siccome non riesco a conoscere effettivamente la data di fine lista di mobilità e quindi inizio pensione le porgo la seguente domanda:

 Al 31/10/2004, secondo le tabelle inps, ho compiuto 1748 Wks. Al raggiungimento delle 1820 Wks mancherebbero 72 Wks.  

In che data inizierò a percepire la pensione?

La lista di mobilità lunga tiene conto della così chiamata “finestra”? (6.11.04)

(per potere corrispondere alla domanda, è necessario conoscere la data di nascita.)

Egr.sig. D.D,

 Lei potrà richiedere la pensione dal luglio 2006.
La sua mobilità lunga è stata prolungata al 30.6.2006 e decade l'1.7.2006,
che è appunto la data della sua " finestra".

Cordialmente

Salve, mio padre ha 60 anni con 32 anni di contributi, credo che non possa chiedere neanche la pensione di vecchiaia, dato che sono richiesti 65 anni di età, quindi le chiedo potrebbe usufruire di qualche cosa. Grazie Cordialmente (14.11.04)

Gent. utente,
quanto prima le invieremo informazioni sul caso da lei prospettato, che non potranno che essere di carattere generale, non avendo Lei fornito dettagli sulla posizione dell'interessato (cessazione attività lavorativa, tipo di contribuzione, etc.) Cordialmente
M.I.

Gent. utente

In deroga all'art. 1 del decreto legislativo del 30.12.92 n° 503 che eleva l'età pensionabile a 65 anni per gli uomini e a 60 per le donne, mantengono i vecchi requisiti ( 60 anni per gli uomin e 55 per le donne):
- Invalidi in misura non inferiore all' 80%  ( si considera invalido l'assicurato
      la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia
      ridotta in modo permanente, a causa di infermità, a meno di un terzo.  Il
      riconoscimento dell' invalidità deve essere effettuato dagli uffici sanitari  dell'INPS.)
 - lavoratori non vedenti
 - lavoratori collocati in mobilità lunga                              
 - lavoratori occupati in " lavori usuranti"

M.I.  Cordialmente

 

Nel 1976, a seguito della mia seconda maternità, dopo 12 anni alle dipendenze presso le industrie della Seleco, ho dovuto lasciare il lavoro per dedicarmi esclusivamente alla famiglia.Per le donne, in quel periodo bastavano 15 anni di contributi previdenziali per avere la garanzia di ricevere la pensione integrativa al minimo al raggiungimento del 55° anno di età. Naturalmente in alternativa ad iniziare un nuovo piano di versamenti previdenziali con una assicurazione privata, colsi questa opportunità ed in seguito versai all’INPS i tre anni mancanti con contributi volontari. Tutto questo, non certo senza alcuna difficoltà se si considera che le ultime rate trimestrali versate nel 1989, superavano le 600.000 lire di allora ed erano un peso abbastanza gravoso per una famiglia di 4 componenti con il solo stipendio di mio marito.  A quel punto però, nel 1990, avevo acquisito un diritto  :  la garanzia, una volta compiuti i 55 anni di età, di percepire una pensione almeno dignitosa, cioè al minimo integrativa, (oggi valutata circa 500 euro per 13 mensilità ).

Grande fu la mia delusione mista a rabbia quando venni a sapere dal mio Patronato che negli anni successivi lo Stato aveva cambiato le regole gabbandosi del mio diritto acquisito.

Ancora oggi non riesco a capire con quale criterio di giustizia l’INPS continui ad erogare una pensione di circa 500 euro mensili a chi nel 1990 si trovava nelle mie stesse condizioni contributive, ma compiva i 55 anni in quel periodo. E’ possibile che io, poiché ho compiuto 55 anni l’anno scorso (nel 2003) debba aspettare di compierne 60 e non solo, ma con una pensione retributiva modestissima (forse 100 euro mensili)? Ed il mio diritto acquisito?

Cosa posso fare per avere giustizia?

Ringraziando anticipatamente per una cortese risposta, porgo distitnti saluti.       Maria Grazia

Il decreto legislativo n° 503 del 30.12.92 prevede, oltre all'innalzamento dell'età pensionabile, anche l'elevazione del requisito minimo di assicurazione e contribuzione per la pensione di vecchiaia ( 20 anni anzichè 15) In deroga a detto decreto, essendo Lei stata autorizzata alla prosecuzione volontaria ante 31.12.92, ha mantenuto il vecchio requisito contributivo ( 15 anni ). Purtroppo non rientra nelle categorie che conservano il requisito dell'età.
 Per quanto riguarda l'integrazione al trattamento minimo, essa è strettamente  legata al reddito personale ( non deve superare 2 volte l'ammontare annuo del trattamento minimo dell'anno preso in considerazione) e dal 1/ 1994 è legata anche al reddito del coniuge il cui limite massimo è 4 volte il trattamento minimo. Purtroppo, nel suo caso non si tratta di "diritto acquisito", bensì di "legittima aspettativa", non tutelata dalle norme costituzionali italiane  M.I.(16.11.04)  Cordialmente

 

CHI SONO I LAVORATORI PIU' PENALIZZATI dalla nuova riforma? (g.c.)

I piu' danneggiati dalla riforma previdenziale saranno i lavoratori dipendenti e quelli autonomi che oggi hanno rispettivamente 53 e 54 anni. Nel 2008, l'anno dello spartiacque tra la legge Dini e l'entrata in vigore delle nuove norme, avrebbero potuto andare in pensione d'anzianita' secondo le regole attuali, mentre saranno costretti a prolungare l'attivita' lavorativa.

Il rischio per una generazione di lavoratori e' di restare al lavoro quasi cinque anni in piu' dei loro colleghi piu' anziani per effetto dell'aumento dell'eta' anagrafica per la pensione di anzianita' e la chiusura delle finestre per l'uscita. Le donne, anche dopo il 2008, potranno continuare ad andare in pensione d'anzianita' a 57 anni con 35 anni di contributi ma, in questo caso, il calcolo della loro pensione sara' fatto interamente con il metodo contributivo. Il risultato sara' un taglio in media del 20% del trattamento. Facile immaginare, considerando l'entita' della riduzione, la decisione di prolungare l'attivita' lavorativa di altri tre anni per andare in pensione di vecchiaia.

Da una simulazione sulla base delle norme attuali e di quelle contenute nella riforma risulta, come detto, che i piu' penalizzati sono i dipendenti di 53 anni e gli autonomi di 54 con circa 31 anni di contributi.

LAVORATORE DIPENDENTE NATO IL 10 GENNAIO 1951 CON 31 ANNI DI CONTRIBUTI
Ha 53 anni di eta' e lavora continuativamente da quando ne aveva 23. Con le regole attuali avrebbe raggiunto i requisiti per la pensione (57 anni e 35 di contributi) il 10 gennaio 2008 e sarebbe uscito con la finestra del luglio 2008. A causa delle nuove regole dovra' aspettare il primo gennaio 2013 (a quasi 62 anni e quasi 40 di contributi) perche' nel 2011, quando avra' 60 anni, sara' scattata quota 61. Il 10 gennaio 2012 quando avra' 61 anni dovra' aspettare per uscire la finestra di gennaio dell'anno successivo.

LAVORATORE AUTONOMO NATO IL 5 FEBBRAIO 1950 CON 32 ANNI DI CONTRIBUTI Con le regole attuali avrebbe ottenuto i requisiti il 5 febbraio del 2008 (almeno 58 anni di eta' e 35 di contributi) e sarebbe uscito a ottobre dello stesso anno. Dovra' invece aspettare il primo luglio 2013 (con quasi cinque anni di ritardo). Nel 2011 infatti quando avra' 61 anni sara' scattata quota 62. Quando avra' 62 anni (il 5 febbraio 2012) dovra' aspettare la finestra di luglio dell'anno successivo.

LAVORATRICE DIPENDENTE NATA IL 15 GENNAIO 1951 CON 33 ANNI DI CONTRIBUTI
Una donna di 53 anni che abbia cominciato a lavorare a 20 anni sarebbe andata in pensione nel 2008, con la finestra di luglio. Con le nuove regole dovra' aspettare i 60 anni (a gennaio del 2011) per la pensione di vecchiaia. Nello stesso anno raggiungera' i 40 anni di contributi ma le converra' uscire con il trattamento di vecchiaia perche' non sara' costretta ad aspettare l'apertura delle finestre. Il ritardo per il pensionamento sara' circa di due anni e mezzo. La stessa lavoratrice potrebbe anche decidere di lasciare il lavoro dopo il 2008 pur non avendo compiuto 60 anni ma, in questo caso, la penalizzazione non sara' di poco conto: si vedra' tagliato l'assegno del 20% il media.

LAVORATORE DIPENDENTE NATO IL 13 FEBBRAIO 1952 CON 34 ANNI DI CONTRIBUTI
Con le regole attuali, avendo nel 2008 solo 56 anni avrebbe comunque dovuto aspettare il 2009 per uscire (con la finestra di luglio). A questo punto dovra' aspettare il 2010 per avere i requisiti contributivi (40 anni) ma l'inizio del 2011 (a 59 anni) per uscire per la pensione di vecchiaia.

LAVORATORE DIPENDENTE NATO IL 4 MARZO DEL 1949 CON 32 ANNI DI CONTRIBUTI
Il lavoratore avra' 57 anni il 4 marzo del 2006 ma dovra' aspettare di avere almeno 35 anni di contributi (nel 2007). Andra' in pensione con le regole attuali, con la finestra del luglio 2007 (raggiunti i requisiti entro 31 marzo 2007). - (da PANORAMA,28.7.2004)

 

  riforma previdenziale da "Repubblica" 28.7.2004   Ecco i cardini della riforma

DAL 2008 in pensione a 60 anni; da subito un super bonus in busta paga per chi, raggiunti i requisiti per andare in pensione d'anzianità, decide di restare a lavoro; silenzio-assenso per la destinazione ai fondi pensione del trattamento di fine rapporto. Questi i cardini della delega previdenziale. Vediamo nel dettaglio i punti principali.   
Lo "scalino". Dal primo gennaio 2008 si potrà andare in pensione di anzianità con 60 anni (61 per gli autonomi) e 35 di contributi, oppure con 40 anni di anzianità contributiva a prescindere dall'età anagrafica. L'età anagrafica sale a 61 anni (62 per gli autonomi) dal 2010. Dopo la verifica del 2013 si deciderà se portarla a 62 anni (63 per gli autonomi).
nche dopo il 2008, ad andare in pensione con 57 anni, più 35 di contributi, ma con una penalizzazione: il calcolo della pensione interamente col metodo contributivo.
Il superbonus. I lavoratori dipendenti che raggiungono i requisiti per la pensione di anzianità entro il 31 dicembre 2007, e decidono di restare al lavoro, si vedranno versare interamente in busta paga ed esentasse i contributi previdenziali destinati all'Inps (32,7 per cento). Previsti incentivi anche per chi, avendo raggiunto i requisiti, sceglie di continuare a lavorare part-time.
La certificazione. Chi entro il 31 dicembre 2007 avrà maturato i requisiti per l'anzianità, potrà chiedere all'ente previdenziale di appartenenza un certificato, che attesterà i diritti acquisiti e, dunque, la possibilità di andare in pensione in qualsiasi momento, indipendentemente da ogni modifica della normativa successiva alla certificazione.

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