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Salve trovo molto
interessante questa pag. web ho una domanda HO RICEVUTO
L'INVALIDITA' CIVILE AL 51% , LAVORO DA 10anni COME AUTISTA IN UNA
AZIENDA PRIVATA , MA DA QUELLO CHE HO CAPITO QUESTA INVALIDITA' NN
SERVE A NULLA PER NOI CHE LAVORIAMO NN CI SONO NESSUN BENEFICIO
ANZI RISCHIO DI ANDARE A VISITA SU RICHIESTA DEL DATORE DI LAVORO
ED ESSERE LICENZIATO IN QUANDO LA DITTA NN HA POSSIBILITA' DI
AVERE UN INVALIDO A LAVORO nn ha un posto adibito per invalidi
tutto cio è vero?? Ciro Napoli mi mandate una e-mail di risposta -
14.1.05
L'unica possibilità che posso consigliarle è di presentare
domanda di assegno di invalidità erogato dall'INPS per il quale
non è richiesta la cessazione del rapporto di
lavoro. Si considera invalido l'assicurato la cui capacità di
lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini sia ridotta
in modo permanente a causa di invalidità a meno di un terzo. IL
riconoscimento dell'invalidità deve essere effettuato dagli uffici
sanitari dell'INPS.Cordiali saluti - 17.1.05
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Volevo sapere se
i dipendenti di trenitalia rientrano nel super bonus. grazie
- 6.1.05 |
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I dipendenti Trenitalia
possono richiedere di godere del" bonus". Devono
presentare, anche con l'assistenza dei Patronati, domanda
su apposito modulo alla sede INPS competente per
territorio in base alla residenza del lavoratore Cordiali
saluti |
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ho un
quesito da porVi relativo al Trattamento di Fine Rapporto.
Quanto tempo ha, in termini di legge, un'azienda per
erogare il TFR ad un dipendente che si e' dimesso avendo
avuto un contratto a tempo indeteterminato di circa 10
anni? Ringraziando per la sollecita risposta, porgo
Distinti Saluti |
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Il datore di lavoro deve
pagare il trattamento di fine rapporto
entro 6 mesi:
Cordiali saluti |
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Salve, volevo
chiederVi qualche delucidazione sulla pensione di anzianità;
volevo chiederLe se, compiendo 38 anni di contributi il 1°
settembre 2005, come lavoratore dipendente, sono in
possesso dei requisiti richiesti per ottenere la pensione di
anzianità, a prescindere dall'età anagrafica (data di
nascita: 11/02/1952). In attesa di una Vostra risposta,
cordiali saluti 19.2.2004 |
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Se può far valere 38 anni
di anzianità contributiva alla data del 31.08.2005,
potrà
richiedere la pensione da
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GENNAIO 2006.
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Cordiali saluti |
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Sono artigiano dal
26.3.1980 anno di costituzione della società. Numero soci 6.
Per ragioni che non sto qui ad
elencare, da questa data fino al 1986 non sono stati pagati
i contributi pensionistici:, dopo questa data abbiamo
intrapreso la contribuzione regolare.
L’inps non ci ha mai chiesto la
corresponsione dei contributi per gli anni precedenti.
Chiedo, è
possibile recuperare questi anni? Quanto
dovrei pagare? A chi mi
mi devo rivolgere?
Ringranzio anticipatamente.
(18.12.04) |
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Gentile utente, per potere dare le risposte
alla sua richiesta, occorrerebbero ulteriori informazioni.
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1) Il tipo di società;
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2) I motivi per cui non sono stati versati i
contributi (dimenticanza o altro)
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3) Il profilo delle sei persone all'interno
della società (dipendenti, collaboratori o soci?)
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In ogni caso, il titolare o i titolari non
possono riscattare onerosamente la contribuzione.
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La consigliamo pertanto a rivolgersi a un
Patronato di sua fiducia (per
avere un elenco dei PATRONATI clicchi QUI) o
direttamente a uno sportello INPS-Riscossione contributi -
Cordialmente |
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sono un insegnante scolastico e vorrei
iscrivermi ad un fondo pensione e quindi uscire dal TFR. Fra
22 anni andrò in pensione e sono 15 anni che insegno. Mi
spetterebbe un indennizzo di buona uscita che lo stato però
mi darà solo dopo 37 anni di lavoro. Quando andrò in
pensione, l'indennità di buona uscita mi verrà calcolata
sullo stipendio del 15° anno (cioè quest'anno, che
corrisponde a quando ho deciso di interrompere il versamento
del tfr) o calcolato anno per anno fino al 37° anno di
lavoro - 13.12 |
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Quando Lei cesserà il
rapporto di lavoro
il suo TRF sarà calcolato
sulla base dello stipendio corrispondente all'anno
in cui interromperà
il versamento rivalutato con l'applicazione di un tasso
fisso del 1,5% maggiorato del 75% dell'indice ISTAT
-Cordialmente |
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sono nato il 15/06/1949 e
ho iniziato la mia attività lavorativa come operaio nel 1966
a 17 anni.Ho lavorato inoltre come autonomo per alcuni anni
per poi ritornare a lavorare come operaio fino al 2000 per
un tot. di 1599 settimane. Dal 2000,ho fatto domanda per i
versamenti volontari per arrivare alle 1820 settimane (35
anni) per avere diritto alla pensione. Purtroppo per
dimenticanza ho pagato in ritardo la rata del periodo 01/04
-30/06 (l' 8/10/2003 invece del 30/09/2003). Accortomi
dell'errore,su consiglio dell'INPS ho fatto richiesta di
attribuzione al trimestre successivo, cioè dal 1 luglio 2003
al 30 settembre 2003. Il bollettino successivo aveva
naturalmente stampato lo stesso periodo,ed è stato da me
pagato entro la scadenza riportata, cioè31/12/2003, e cosi'
pure il successivo relativo al periodo 1/10/ - 31/12,pagato
il 31/03/2004.Vorrei sapere se così facendo ho pagato 2
volte lo stesso periodo contributivo, e se questo è nocivo
ai fini del raggiungimento dei 35 anni. Grazie. 12.12 |
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I contributi volontari,
proprio perchè non obbligatori e quindi non
soggetti
all'applicazione di sanzioni per il ritardato versamento,
non possono essere
ritenuti validi se pagati dopo la scadenza.
Se questo
succede l'INPS considera nullo il versamento e
rimborsa d'ufficio,
senza interessi, quanto indebitamente versato.
Il periodo relativo non potrà più
essere recuperato. L'interessato potrà
richiedere che l'importo versato in ritardo
sia utilizzato per
la copertura del trimestre solare precedente la data di
versamento, ( nel suo caso luglio-settembre )
Avendo Lei pagato lo
stesso periodo anche con bollettino
entro scadenza
prevista e quindi 2 volte, tale importo le verrà rimborsato
Cordiali saluti, |
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Vorrei sottoporle il mio
caso,ovvero se poteva farmi
luce su alcuni punti riguardanti la pensione d’anzianità:
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dati
personali
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età
2/03/49
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data
inizio contributi sempre continuativi = 1/08/68
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attualmente
continuativi fino ad oggi,sempre versati,per periodi di 52
settimane annue,settore commerciale
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volevo
chiederle
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1)
periodo
di apertura finestre per la pensione
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2)
se
con i miei requisiti è possibile andare in pensione
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3)
valore
della retribuzione (reddito degl’ultimi 10 anni pari a
20.000 euro/anno)
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4)
con
il super bonus quali vantaggi potrei avere?
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5)
Avrei dei vantaggi
economici con il super bonus? Quali svantaggi eventuali?
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p.s.
sono attualmente lavoratore dipendente
11.12.04 |
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In base alla vigente normativa ha diritto
alla pensione di anzianità l’assicurato che può far valere
35 anni di contribuzione e 57 anni di età anagrafica o 38
anni di contribuzione a prescindere dall’età.
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Dalle notizie da Lei fornite si presume che
al 31.12.2004 possa far valere circa 1894 contributi
settimanali, pari a 36 anni e 5 mesi. Se questi dati sono
esatti, Lei potrà richiedere la pensione dal luglio 2006.
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L’importo della pensione corrisponde, in
linea di massima, al 2% della retribuzione media per ogni
anno di contribuzione ( es: con 35 anni di assicurazione la
pensione è il 70% della retribuzione media). La legge di
riforma del sistema previdenziale introduce per i lavoratori
dipendenti del settore privato che hanno maturato o che
matureranno il diritto alla pensione di anzianità fino al
31.12.2007, ma che continuano a lavorare, un particolare
beneficio, il cosiddetto
“bonus“,
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Con il “bonus”, coloro che decidono di
rimanere al lavoro rinunciano all’accredito dei contributi
ottenendo un aumento esentasse in busta paga pari alla
contribuzione previdenziale, che è del 32,7% dello stipendio
lordo per quasi tutti i lavoratori ( l’incremento sale al
33,7% sulla fascia di retribuzione annua che eccede i 37.883
euro.
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L’importo della pensione che spetterà a
coloro che hanno optato per il “bonus” sarà pari a quello
calcolato al momento della richiesta dell’incentivo ( sulla
base dei contributi versati fino a quella data ) maggiorati
degli aumenti ISTAT.
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Nel suo caso, Lei potrà eventualmente
usufruirne dal luglio 2006 al 31.12.2007.
Cordialmente |
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sono nato il 23/05/1952 sono alle dipendenze
di una grossa società Italiana, la quale stà appliacando la
mobilità lunga con accompagnamento alla pensione (art.4 e 24
Legge 223/91; art. 1 bis Decreto Legge n.23/2003 - decreto
Ministero del Lavoro 16/07/2003).Sono invalido civile e
percepisco dall'INPS un'assegno per riduzione della capacità
lavorativa (la percepisco dal gennaio del 1992).Ho un totale
di contributi versati dal 01.09.1966 al 31.12.2004 di n.1781
.
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Avendo esercitato un'attività commerciale per
c.a.3 anni l'INPS ha stabilito che faccio parte della
Gestione degli esercenti attività commerciali (quindi con
età di uscita 58 anni e non 57 come per i dipendenti).Mi è
stato detto che l'assegno verrà sospeso per tutta la durata
della mobilità e al raggiungimento della pensione di
anzianità e/o di vecchiaia verrà ripristinata (non è il
termine corretto) sulla pensione di anzianità.Le domande
sono:
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1- ho diritto come invalido ad essere messo
in questa mobilità con accompagnamento alla pensione?
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2- quale sarà la mia "finestra" di uscita per
accedere alla pensione di anzianità?
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3- è vero che l'assegno di riduzione della
capacita lavorativa verrà "ripristinato"? |
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1) La titolarità di una
pensione diretta esclude il diritto ad avere l'indennità
di mobilità.Ma la
legge fa eccezione per l' assegno di invalidità. Il
lavoratore,
infatti, collocato in
mobilità può optare, cioè scegliere ,per uno dei
due trattamenti. Nel caso in cui decida di scegliere
l'indennità di mobilità, l'assegno
di invalidità verrà
sospeso fin tanto che dura il diritto a percepire
l'indennità di
mobilità. L'assegno verrà
ripristinato al termine del periodo di mobilità
2) La vigente
normativa prevede che i lavoratori autonomi possano andare
in pensione di anzianità con 35 anni di contribuzione e 58
anni di età o con 40anni di contribuzione a prescindere
dall'età. Raggiungendo Lei entrambi
i requisiti dopo il
dicembre 2007,rientra nella riforma pensionistica approvata
il 28.7.2004 che
prevede che i lavoratori autonomi possano andare in pensione
con 35 anni di contribuzione e 61 anni di età o 40 anni di
contribuzione a prescindere dall'età. Non è possibile
attualmente determinare la sua finestra d'uscita in
quanto si attendono
ancora chiarimenti da parte del Ministero. Si precisa
comunque che dal 2008 le finestre di uscita saranno ridotte
da quattro a due
Cordialmente |
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l
problema che mi affligge è il seguente:sono
un ex dipendente Alcatel e dal 3 settembre
2002 sono stato messo in mobilita per 2 anni(esodo incentivato). Nel
mese di maggio 2003 chiedo che mi venga
pagata la mobilità in una unica soluzione perché apro una ditta. La
mobilità viene liquidata circa 6 mesi dopo
e nel frattempo ho aperto una ditta di impiantistica. Nel mese
di ottobre 2004 mi è stato prospettato di
essere assunto da una ditta di istallazione continuando ad operare
anche con la mia ditta. Tutta la premessa era doverosa per far capire
in modo chiaro qual è il motivo del contendere
La domanda è la seguente: ad ottobre 2004
posso io essere assunto(i due anni sono trascorsi) senza infrangere
nessuna normativa o legge? Attendo fiducioso una risposta Giuseppe |
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Se il lavoratore, dopo aver riscosso
l'indennità anticipata, si rioccupa come lavoratore dipendente entro i
24 mesi successivi a quello in cui ha riscosso la somma, deve restituire
l'intero anticipo all'INPS . Deve perciò comunicare entro 10 giorni,
tale circostanza. La restituzione deve avvenire con un unico pagamento
o, in particolari casi, in non più di 12 rate mensili. Nel caso in cui
il lavoratore eviti o ritardi di comunicare all'INPS l'avvenuta
assunzione,la somma dovrà essere restituita maggiorata degli interessi
legali.Cordialmente M.I. - 25.11.04http://capoverde.altervista.org/previdenza/previdenza.htm |
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Sono nata il 10 /02/1952 e sono un medico
dipendente del SSN dal 14/05/1980. |
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Ho riscattato periodi di studio per
complessivi 90 mesi. Dal 1° dicembre 1987 mi è stata
riconosciuta una invalidità civile del 100% per esiti di polio. Posso ancora accedere alla pensione di
vecchiaia all'età di 55 anni (nel 2007) come era previsto dalle
norme previgenti per gli invalidi civili con invalidità >80%? Al 31/12/1995 avevo un'anzianità
contributiva di 15 anni e sette mesi ma stavo già pagando il riscatto
dei periodi di studio, il sistema di calcolo della mia pensione avverrà
con sistema retributivo o misto? In che misura potrò far valere i due mesi
di maggiorazione attribuiti ai lavoratori invalidi per ciascun anno
effettivamente lavorato? 23.11.04 |
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n deroga all'art 1 del decreto legislativo
30.12.92 n°503 che eleva l'età pensionabile, matengono, i vecchi
requisiti, gli invalidi in misura non inferiore all'80% ( si considera
invalido l'assicurato la cui capacità di lavoro in occupazioni confacenti
alle sue attitudini sia ridotta in modo permanente a causa di infermità a
meno di un terzo. Il riconoscimento dell'invalidità deve
essere effettuato dagli uffici sanitari dell'INPS.)
L'art.80 della legge 388 del 23.12.2000 dispone che, a decorrere dall'anno
2002, agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta una
invalidità superiore al 74%, è attribuito un beneficio di due mesi di
contribuzione figurativa per ogni anno di servizio fino al limite massimo
di 5 anni. A tal fine, dovranno essere presi in considerazione i periodi
di attività lavorativa svolti in concomitanza con il possesso del
requisito sanitario richiesto anche anteriormente al 1.1.2002.
L'attribuzione del beneficio è subordinata alla presentazione della
richiesta corredata da idonea documentazione ( verbale di accertamento
sanitario rilasciato da competenti Commissioni mediche ASL per
l'accertamento dell'invalidità civile ecc.) .
Per i lavoratori che al 31.12.1995 possono far valere 18 anni di
contribuzione ( compreso il riscatto che si colloca all'epoca a cui si
riferisce) il calcolo della pensione è interamente retributivo.
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Cordialmente M.I.
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25.11.04http://capoverde.altervista.org/previdenza/previdenza.htm |
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Ho 15 anni di contribuzione. Sono stata
autorizzata ai versamenti volontari prima del 1992.Quando posso andare in
pensione?(M.I |
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Quelli
autorizzati ai versamenti volontari ante 92, mantengono i vecchi
requisiti, per cui Lei potrà andare in pensione a 60 anni con 15 anni di
contribuzione anzichè 20. |
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Sono un
ex dipendente Alcatel, attualmente in lista di mobilità lunga da ottobre 2000.
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Siccome non riesco a
conoscere effettivamente la data di fine lista di mobilità e quindi inizio
pensione le porgo la seguente domanda:
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Al 31/10/2004,
secondo le tabelle inps, ho compiuto 1748 Wks. Al raggiungimento delle
1820 Wks mancherebbero 72 Wks.
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In che data inizierò
a percepire la pensione?
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La lista di mobilità lunga tiene conto della
così chiamata “finestra”? (6.11.04) |
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(per potere corrispondere alla
domanda, è necessario conoscere la data di nascita.)
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Egr.sig. D.D, |
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Lei potrà richiedere la pensione
dal luglio 2006.
La sua mobilità lunga è stata
prolungata al 30.6.2006 e decade l'1.7.2006,
che è appunto la data della sua
" finestra".
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Cordialmente |
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Salve, mio padre ha 60 anni con 32 anni di
contributi, credo che non possa chiedere neanche la pensione di vecchiaia,
dato che sono richiesti 65 anni di età, quindi le chiedo potrebbe
usufruire di qualche cosa. Grazie Cordialmente (14.11.04) |
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Gent. utente,
quanto prima le invieremo informazioni sul caso da lei prospettato, che
non potranno che essere di carattere generale, non avendo Lei fornito
dettagli sulla posizione dell'interessato (cessazione attività lavorativa,
tipo di contribuzione, etc.) Cordialmente
M.I. |
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Gent. utente |
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In deroga all'art. 1 del
decreto legislativo del 30.12.92 n° 503 che eleva l'età
pensionabile a 65 anni per gli uomini e a 60 per
le donne, mantengono i vecchi
requisiti ( 60 anni per
gli uomin e 55 per le donne):
- Invalidi in misura non inferiore all' 80% (
si considera invalido l'assicurato
la cui capacità di lavoro, in occupazioni
confacenti alle sue attitudini, sia
ridotta in modo permanente, a causa di
infermità, a meno di un terzo. Il
riconoscimento dell' invalidità deve
essere effettuato dagli uffici sanitari dell'INPS.)
- lavoratori non vedenti
- lavoratori collocati in mobilità lunga
- lavoratori occupati in " lavori usuranti"
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M.I.
Cordialmente |
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Nel 1976,
a seguito della mia seconda maternità, dopo 12 anni alle dipendenze presso
le industrie della Seleco, ho dovuto lasciare il lavoro per dedicarmi
esclusivamente alla famiglia.Per le donne, in quel periodo bastavano 15
anni di contributi previdenziali per avere la garanzia di ricevere la
pensione integrativa al minimo al raggiungimento del 55° anno di
età. Naturalmente in alternativa ad iniziare un nuovo piano di versamenti
previdenziali con una assicurazione privata, colsi questa opportunità ed
in seguito versai all’INPS i tre anni mancanti con contributi volontari.
Tutto questo, non certo senza alcuna difficoltà se si considera che le
ultime rate trimestrali versate nel 1989, superavano le 600.000 lire di
allora ed erano un peso abbastanza gravoso per una famiglia di 4
componenti con il solo stipendio di mio marito. A quel punto però, nel
1990, avevo acquisito un diritto : la garanzia, una volta
compiuti i 55 anni di età, di percepire una pensione almeno dignitosa,
cioè al minimo integrativa, (oggi valutata circa 500 euro per 13
mensilità ).
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Grande fu
la mia delusione mista a rabbia quando venni a sapere dal mio Patronato
che negli anni successivi lo Stato aveva cambiato le regole gabbandosi del
mio diritto acquisito.
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Ancora
oggi non riesco a capire con quale criterio di giustizia l’INPS continui
ad erogare una pensione di circa 500 euro mensili a chi nel 1990 si
trovava nelle mie stesse condizioni contributive, ma compiva i 55 anni in
quel periodo. E’ possibile che io, poiché ho compiuto 55 anni l’anno
scorso (nel 2003) debba aspettare di compierne 60 e non solo, ma con una
pensione retributiva modestissima (forse 100 euro mensili)? Ed il
mio diritto acquisito?
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Cosa posso
fare per avere giustizia? |
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Ringraziando
anticipatamente per una cortese risposta,
porgo distitnti saluti. Maria Grazia |
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Il decreto legislativo n° 503 del
30.12.92 prevede, oltre all'innalzamento
dell'età pensionabile, anche
l'elevazione del requisito minimo di
assicurazione e
contribuzione per la pensione di vecchiaia ( 20 anni anzichè 15)
In deroga a detto decreto,
essendo Lei stata autorizzata alla prosecuzione volontaria ante
31.12.92, ha mantenuto il vecchio requisito contributivo ( 15 anni
). Purtroppo
non rientra nelle categorie che
conservano il requisito dell'età.
Per quanto
riguarda l'integrazione al trattamento minimo, essa è
strettamente legata al reddito personale
( non deve superare 2 volte l'ammontare annuo del
trattamento minimo dell'anno
preso in considerazione) e dal 1/ 1994 è legata anche al
reddito del coniuge il cui limite
massimo è 4 volte il trattamento minimo.
Purtroppo, nel suo caso non si
tratta di "diritto acquisito", bensì di "legittima aspettativa",
non tutelata dalle norme costituzionali italiane M.I.(16.11.04)
Cordialmente |
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CHI SONO I LAVORATORI PIU' PENALIZZATI dalla nuova
riforma? (g.c.) |
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I piu' danneggiati dalla riforma previdenziale saranno
i lavoratori dipendenti e quelli autonomi che oggi hanno rispettivamente
53 e 54 anni. Nel 2008, l'anno dello spartiacque tra la legge Dini e
l'entrata in vigore delle nuove norme, avrebbero potuto andare in
pensione d'anzianita' secondo le regole attuali, mentre saranno
costretti a prolungare l'attivita' lavorativa.

Il rischio per una generazione di lavoratori e' di restare al lavoro quasi
cinque anni in piu' dei loro colleghi piu' anziani per effetto dell'aumento
dell'eta' anagrafica per la pensione di anzianita' e la chiusura delle
finestre per l'uscita. Le donne, anche dopo il 2008, potranno continuare ad
andare in pensione d'anzianita' a 57 anni con 35 anni di contributi ma, in
questo caso, il calcolo della loro pensione sara' fatto interamente con il
metodo contributivo. Il risultato sara' un taglio in media del 20% del
trattamento. Facile immaginare, considerando l'entita' della riduzione, la
decisione di prolungare l'attivita' lavorativa di altri tre anni per andare
in pensione di vecchiaia.
Da una simulazione sulla base delle norme attuali e di quelle contenute
nella riforma risulta, come detto, che i piu' penalizzati sono i dipendenti
di 53 anni e gli autonomi di 54 con circa 31 anni di contributi.
LAVORATORE DIPENDENTE NATO IL 10 GENNAIO 1951 CON 31 ANNI DI CONTRIBUTI

Ha 53 anni di eta' e lavora continuativamente da quando ne aveva 23. Con le
regole attuali avrebbe raggiunto i requisiti per la pensione (57 anni e 35
di contributi) il 10 gennaio 2008 e sarebbe uscito con la finestra del
luglio 2008. A causa delle nuove regole dovra' aspettare il primo gennaio
2013 (a quasi 62 anni e quasi 40 di contributi) perche' nel 2011, quando
avra' 60 anni, sara' scattata quota 61. Il 10 gennaio 2012 quando avra' 61
anni dovra' aspettare per uscire la finestra di gennaio dell'anno
successivo.
LAVORATORE AUTONOMO NATO IL 5 FEBBRAIO 1950 CON 32 ANNI DI CONTRIBUTI
Con le regole attuali avrebbe ottenuto i requisiti il 5 febbraio del 2008
(almeno 58 anni di eta' e 35 di contributi) e sarebbe uscito a ottobre dello
stesso anno. Dovra' invece aspettare il primo luglio 2013 (con quasi cinque
anni di ritardo). Nel 2011 infatti quando avra' 61 anni sara' scattata quota
62. Quando avra' 62 anni (il 5 febbraio 2012) dovra' aspettare la finestra
di luglio dell'anno successivo.
 
LAVORATRICE DIPENDENTE NATA IL 15 GENNAIO 1951 CON 33 ANNI DI CONTRIBUTI
Una donna di 53 anni che abbia cominciato a lavorare a 20 anni sarebbe
andata in pensione nel 2008, con la finestra di luglio. Con le nuove regole
dovra' aspettare i 60 anni (a gennaio del 2011) per la pensione di
vecchiaia. Nello stesso anno raggiungera' i 40 anni di contributi ma le
converra' uscire con il trattamento di vecchiaia perche' non sara' costretta
ad aspettare l'apertura delle finestre. Il ritardo per il pensionamento
sara' circa di due anni e mezzo. La stessa lavoratrice potrebbe anche
decidere di lasciare il lavoro dopo il 2008 pur non avendo compiuto 60 anni
ma, in questo caso, la penalizzazione non sara' di poco conto: si vedra'
tagliato l'assegno del 20% il media.
LAVORATORE DIPENDENTE NATO IL 13 FEBBRAIO 1952 CON 34 ANNI DI CONTRIBUTI
Con le regole attuali, avendo nel 2008 solo 56 anni avrebbe comunque dovuto
aspettare il 2009 per uscire (con la finestra di luglio). A questo punto
dovra' aspettare il 2010 per avere i requisiti contributivi (40 anni) ma
l'inizio del 2011 (a 59 anni) per uscire per la pensione di vecchiaia.
LAVORATORE DIPENDENTE NATO IL 4 MARZO DEL 1949 CON 32 ANNI DI CONTRIBUTI
Il lavoratore avra' 57 anni il 4 marzo del 2006 ma dovra'
aspettare di avere almeno 35 anni di contributi (nel 2007).
Andra' in pensione con le regole attuali, con la finestra
del luglio 2007 (raggiunti i requisiti entro 31 marzo 2007).
- (da PANORAMA,28.7.2004) |
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riforma
previdenziale
da "Repubblica" 28.7.2004

Ecco i cardini della riforma
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DAL 2008 in pensione a 60 anni;
da subito un super bonus in busta paga per chi, raggiunti i
requisiti per andare in pensione d'anzianità, decide di
restare a lavoro; silenzio-assenso per la destinazione ai
fondi pensione del trattamento di fine rapporto. Questi i cardini della delega
previdenziale. Vediamo nel dettaglio i punti principali.

Lo "scalino". Dal primo gennaio 2008 si potrà andare in
pensione di anzianità con 60 anni (61 per gli autonomi) e 35
di contributi, oppure con 40 anni di anzianità contributiva a
prescindere dall'età anagrafica. L'età anagrafica sale a 61
anni (62 per gli autonomi) dal 2010. Dopo la verifica del 2013
si deciderà se portarla a 62 anni (63 per gli autonomi).
nche dopo il 2008, ad andare in pensione con 57
anni, più 35 di contributi, ma con una penalizzazione: il
calcolo della pensione interamente col metodo contributivo.

Il superbonus. I lavoratori dipendenti che raggiungono
i requisiti per la pensione di anzianità entro il 31 dicembre
2007, e decidono di restare al lavoro, si vedranno versare
interamente in busta paga ed esentasse i contributi
previdenziali destinati all'Inps (32,7 per cento). Previsti
incentivi anche per chi, avendo raggiunto i requisiti, sceglie
di continuare a lavorare part-time.
La certificazione. Chi entro il 31 dicembre 2007 avrà
maturato i requisiti per l'anzianità, potrà chiedere all'ente
previdenziale di appartenenza un certificato, che attesterà i
diritti acquisiti e, dunque, la possibilità di andare in
pensione in qualsiasi momento, indipendentemente da ogni
modifica della normativa successiva alla certificazione.
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