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LA PREVIDENZA / LE PENSIONI aggiornato al 31.12.2006

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sig.Avvocato.
Dunque.Sono nato il 22/02/1949. Dall'anno 1966 ho iniziato a lavorare. e nell'anno 1996 ho smesso per motivi vari. Ho accumulato trentanni di lavoro e vorrei sapere quando potro andare in pensione.Per svariati motivi non ho potuto proseguire il lavoro e a tuttoggi sto aspettando se potro avvalermi della legge sui 18 anni di contributi per poter usufruire della pensione..O tale legge non esiste piu. Comunque desidero sapere se e quando potro andare in pensione.grazie.(claudio ) 
RISPOSTA

 Avendo Lei maturato solo 30 anni di contribuzione potrà richiedere,
al compimento dei 65 anni di età, la pensione di vecchiaia i cui requisiti sono:
20 anni di contribuzione e 65 anni di età anagrafica ( 60 per le donne ).
Per quanto riguarda il requisito dei 18 anni, penso che Lei si riferisca alla legge 335/95 che ha stabilito che, per i lavoratori che al 31 dicembre 1995 abbiano già maturato un'anzianità contributiva di almeno 18 anni, il calcolo della pensione continua ad essere effettuato con il sistema retributivo.    
Se, invece,  Lei si riferiva alla possibilità di accedere alla pensione di vecchiaia
contributiva, prevista sempre dalla legge 335/95, il cui requisito anagrafico è di 57 anni di età, questa è vincolata all'esercizio di formale opzione consentita a condizione di aver maturato meno di 18 anni al 31/12/95 e almeno 15 anni in totale di cui almeno 5 dopo il 1996.

Buongiorno, mi chiamo Paolo D sono residente a  Cavalese (TN), nato il 28 maggio 1950, attualmente dipendente di Amministrazione Comunale.

Il prossimo 28 maggio 2007 compirò 57 anni ed a quella data avrò maturato un anzianità contributiva agli effetti pensionistici di anni 35, 2 mesi, 8 gg.

Quando potrò andare in pensione ? Mi è stato detto con la finestra del  01.10.2007 e con una mensilità di circa il 75% dello stipendio netto attuale.

Ancora, qualora decidessi di rimanere in servizio, avrò la possibilità di andare in pensione in qualsiasi momento o mi possono bloccare? Questo è il mio cruccio! Attendo un Vs. cortese cenno di risposta.

Grazie infinite.

RISPOSTA

 Se Lei può far valere 35 anni di contribuzione utile al diritto e 57 anni di età entro il primo semestre del 2007 potrà richiedere la pensione da ottobre 2007.
Le finestre debbono intendersi come termini a partire dai quali si può accedere alla pensione in uno qualsiasi dei mesi successivi all'apertura della finestra stessa.
Purtroppo non si può prevedere se ci saranno altre modifiche, e di quale genere, prima del gennaio 2008, data in cui entrerà in vigore la riforma pensionistica prevista dalla legge 243/2004 Cordiali saluti

Sono nata il 26 dicembre 1952 in rep. Ceca (ex Cecoslovacchia), cittadina Italiana per matrimonio dall’1973. In Cecoslovacchia ho lavorato dall’17 settembre 1968 fino 24 ottobre 1973, totale 5 anni e 36 giorni. Il patronato ha gia fatto la richiesta a CSSZ di Praga che è arrivata a luglio 2006, però dall’INPS non ho ancora avuto per il momento nessuna risposta riguardo il cumulo dei miei anni di lavoro. Penso che i 5 anni e 36 giorni di lavoro svolto in Cecoslovacchia saranno considerati solo come figurativi.
In Italia lavoro dal dicembre 1973 a tutto oggi. Da gennaio 2007 sarò collocata dall’azienda in mobilità, quindi con 33 anni e 4 settimane di contributi INPS. Vorrei per cortesia sapere, quando mi spetta la pensione e come sarà calcolata. Grazie in anticipo per la risposta. (1/9/06)
RISPOSTA

L'Italia ha ratificato con legge 380/2003 il Trattato di adesione di dieci nuovi Stati all'Unione Europea. Il Trattato, stipulato ad Atene il 16 aprile 2003, è entrato in vigore il 1°maggio 2004. Pertanto, a partire da tale data, fanno parte dell'Unione Europea : la Repubblica Ceca, Estonia, Polonia, Slovacchia, Lituania, Lettonia, Ungheria, e le isole di Malta e Cipro.
La contribuzione versata o accreditata in un paese facente parte della UE è utilizzabile per ottenere la pensione italiana in base al principio della totalizzazione.
In pratica, la contribuzione accreditata all'estero, virne utilizzata SOLO ai fini del raggiungimento del requisito contributivo richiesto per le varie prestazioni pensionistiche italiane ( 20 anni per la vecchiaia, 35 anni o più per l'anzianità ecc.) Non è invece utilizzabile, ai fini della MISURA, per determinsre l'impoto della pensione italiana.

-1) Nel caso specifico, alla contribuzione italiana, 33 anni e 4 settimane, vanno aggiunte le settimane accreditate in Cecoslovacchia, 5 anni e 36 giorni, per un totale quindi di 38 anni e 8 settimane al gennaio 2007, non sufficienti per raggiungere il diritto a pensione.
 Se potrà far valere 39 anni di contribuzione al 12/2007, potrà richiedere la pensione da aprile 2008.

-2) Avendo Lei maturato maturato, al 31 dicembre 1995, un'anzianità contributiva di almeno 18 anni, il calcolo della pensione sarà effettuato con il sistema retributivo cioè sulla base delle retribuzioni deli ultimi 10 anni. Cordiali saluti.

L'azienda dove lavoravo il 31/12/2003 per esuberanza strutturale, in base alla Legge 223/1991 art. 4 e 24, mi ha posto in mobilità lunga ( 01/01/2004) finalizzata al pensionamento di cui DL 14-02-2003 n° 23 convertito in legge 17-04-2003 n° 81 decreto Ministero del Lavoro 26/07/2003. Sono nato il 15/11/1953 ( 53 anni ) ho contributi versati dal 9/10/1972 ( 34 anni ), ho moglie e due figli di 28 e 24 anni   a carico.

- Quando potrò andare in pensione? le eventuali modifiche pensionistiche inciderenno?

L'azienda mi ha dato il DS22 risulta paga oraria di 13,72 euro, versa contributi figurativi dal 01/01/2004 di circa  28.000  euro annui  -Può cortesemente dirmi quale sarà l'importo della pensione annua ? i contributi figurativi  sono sempre fissi o aumenteranno?  La Ringrazio , cordiali salluti (23.8.06)

RISPOSTA

La legge di riforma del sistema pensionistico ha previsto la modifica dei requisiti
di accesso al pensionamento di anzianità a decorrere dal 1 gennaio 2008.
In deroga a quanto previsto da tale legge, il comma 18 dell'art.1 ha stabilito che le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli art. 4 e 24 della legge 223/1991, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 1° marzo 2004 e che maturano i requisiti per il pensionamento di anzianità entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità.
L'art.3, comma 4, della legge 229/97, di conversione del decreto legge 129, dispone che i lavoratori che rientrano nella suddetta categoria sono ammessi a fruire della pensione di anzianità al raggiungimento dei requisiti individuali previsti dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore del predetto decreto ( 21 maggio 1997 ). Pertanto gli anzidetti lavoratori possono conseguire la pensione di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti dal 1° giorno del mese successivo a quello di perfezionamento dei 35 anni di contribuzione e al compimento del 52° anno di età ovvero, a prescindere dall'età anagrafica, al perfezionamento di 36 anni di contribuzione.
Nel caso specifico potendo far valere 35 anni di contribuzione alla data del 10/2007, potrà richiedere la pensione da novembre 2007.

L'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 335/92, stabilisce che per i periodi relativi ai trattamenti di mobilità di dutata continuativa superiore all'anno le retribuzioni accreditate figurativamente sono rivalutate in base agli indici di variazione delle retribuzioni contrattuali del settore di appartenenza, rilevati dall' ISTAT Cordiali saluti

Egregio esperto,
Ho 50 anni. Per motivi familiari, lavoro a part time. Avvicinandosi l’età pensionabile vorrei sapere come posso aumentare l’importo che riceverò ? Posso effettuare versamenti volontari. Grazie

RISPOSTA

L'art.8 del D.L. n° 564 del 16 settembre 1996 stabilisce che possono essere
autorizzati ai versamenti volontari per i periodi di occupazione a tempo
parziale, a prescindere dalla tipologia del contratto, i lavoratori che possano far valere almeno un anno di contribuzione effettiva nel quinquennio antecedente la data della relativa domanda.
In merito agli effetti derivanti dalla contribuzione volontaria in esame potranno verificarsi la seguenti ipotesi:
- il versamento avrà funzione di copertura, cioè sarà utile ai fini del diritto e
della misura della pensione, nei casi di part-time verticale con prestazioni
lavorative a tempo pieno in alcune settimane intervallate da settimane interamente non lavorate;
- il versamento avrà funzione integrativa, utile ai fini della misura della pensione, nei casi di part-time orizzontale con prestazioni lavorative settimanali a orario ridotto.
- il versamento avrà funzione integrativa e di copertura nei casi di part-time misto, cioè attività prestata in alcuni giorni della settimana, in alcune settimane del mese o in alcuni mesi dell'anno a orario ridotto.

Gli interessati potranno essere autorizzati ai versamenti volontari in esame a condizione che presentino domanda entro i 12 mesi successivi alla data di scadenza ordinaria del termine per la consegna ai lavoratori della certificazione CUD riferita all'anno interessato. Cordiali saluti 27.2.2006

Pensionamento di anzianità dal 2008 lavoratori in mobilità lunga
Nel messaggio n.15774 del 18 aprile 2005 l’INPS ha reso noto le risposte del Ministero.
Nel messaggio è stato precisato in merito alla mobilità lunga dopo il 2008 che, poiché le norme in materia di mobilità lunga fanno specificamente riferimento alla disciplina in materia di pensioni vigente alla data di entrata in vigore delle norme medesime, è applicabile il principio in base al quale la legge speciale deroga alla legge generale, anche se successiva. Pertanto i lavoratori ammessi a fruire della mobilità lunga sono esclusi dal monitoraggio ( nel senso cioè che ad essi si applica comunque la disciplina previgente,a prescindere da limiti numerici)
Questo messaggio, può chiarire quando e con quale finestra vi sarà la decorrenza della pensione delle seguenti situazioni?
a) il mio caso compirò 57 anni ad ottobre 2008 con 39 anni di contributi (compresi i figurativi)
b) il caso di un mio collega a marzo 2009 maturerà 40 anni di contributi (compresi i figurativi) e compirà 57 anni a febbraio 2010.
La ringrazio della collaborazione , sono certo che questa risposta sarà utile a diversi lavoratori che si trovano in situazioni simili. Distinti saluti

RISPOSTA

I lavoratori ammessi a fruire della mobilità lunga ai sensi dell'art.7,comma7,
della legge n° 223/1991, sono esclusi dal monitoraggio e si avvalgono,
a decorrere dal 1° gennaio 2008, dei requisiti previsti dalla normativa
vigente prima della data di entrata in vigore della legge di riforma pensionistica n° 243 del 23 agosto 2004 ( 35 anni di contribuzione e 57 anni di età o 40 anni di contribuzione a prescindere dall'età).
Le finestre d'uscita dal 1° gennaio 2008 vengono ridotte da quattro a due:
1°gennaio dell'anno successivo se il requisito è maturato entro il primo
semestre dell'anno
1° luglio dell'anno successivo se il diritto è raggiunto entro il secondo semestre dell'anno Cordiali saluti

Buon giorno. Mi chiamo Augusto e ho necessità di sottoporvi alcuni  quesiti in merito all'oggetto, ai quali non riesco a trovare adeguate  risposte.
1- Ex postale, nato il 19/07/1950, dal 3 dicembre 2004 sono in pensione per inabilità secondo quanto previsto dalla L. 335/95. Al momento percepisco una pensione provvisoria di 845,66 euro mensili, riferita a 23 anni, 9 mesi e 8 giorni di contributi. Ho saputo che dei miei colleghi e colleghe, più giovani di me anche di 10 anni ed in pensione con le medesime modalità, percepiscono una pensione maggiore, anche di 100 euro ed oltre, rispetto alla mia, pur avendo, alcuni, contributi pressoché medesimi e altri addirittura di meno. Come é possibile tutto ciò? Quali criteri intervengono per creare quella che io ritengo una sperequazione? Sia l'IPOST che l'INAS mi hanno dato risposte vaghe.
2- In un intervento alla rubrica TV "Uno Mattina" di qualche mese fa, il dirigente INPS Benelli parlava di un vantaggio economico sull'assegno di pensione tra il 15 ed il 20% per chi al 31/12/1995 potesse vantare 18 anni di contributi (sistema retributivo in confronto al sistema misto). L'INPS di Sassari non mi ha dato risposte esaurienti al riguardo. Sono in attesa della riliquidazione della pensione in quanto devono essermi ricongiunti dei contributi con i quali, secondo l'Inas, la mia pensione passerebbe a 919,18 euro; sono altresì in attesa dei conteggi per riscattare 18 mesi degli anni di laurea, con i quali avrei 18 anni di contributi al 31/12/95 e percepirei, sempre secondo l'Inas, 986,57 euro. Ma se é vero quanto detto dal Benelli, la mia pensione dovrebbe passare da 919,18 a circa 1057 euro solo applicando il 15%. E' giusto il mio ragionamento? Potreste cortesemente fornirmi delle spiegazioni il più esaurienti possibile? Vi ringrazio e vi faccio i complimenti per l'utilissima rubrica.

RISPOSTA Le informazioni da Lei fornite sono insufficienti per verificare l'esattezza della liquidazione della sua pensione. Del resto, fare confronti con situazioni analoghe è impensabile in quanto nel calcolo della pensione troppe sono le componenti variabili (retribuzione media - anzianità - decorrenza della pensione, etc.). Le aliquote fornite da Benelli inoltre sono indicative in quanto, anche qui, occorrerebbe verificare l'incidenza del calcolo contributivo su quello retributivo. Cordiali saluti.
Egregio Avvocato, ringraziandola per la risposta del 26 luglio scorso, mi corre l?obbligo di informarla che la mia domanda è stata da Lei fraintesa.Infatti, so benissimo che non esiste alcuna incompatibilità tra pensione e attività di libero professionista, ma il mio quesito riguardava la possibilità di prestare attività lavorativa autonoma durante il periodo di contribuzione volontaria all?INPS. Di seguito trova quello che è oggi pubblicato sul sito e Le ripropongo la stessa domanda: cosa posso fare per non perdere il contratto
di consulenza che mi hanno offerto? Che alternative ci sono al contratto di consulenza (temporary manager, partner di una società, etc)? Grazie
RISPOSTA Il Dm n° 282/96 stabilisce chiaramente che solo il lavoratore autorizzato ai versamenti volontari nell'Ago o in una gestione speciale dei lavoratori autonomi da data anteriore all'inizio dell'obbligo assicurativo per parasubordinati ( 1/4/1996 ) possa proseguire i versamenti anche se si iscrive nella gestione separata dei parasubordinati.
L'art.1,c.2,l.t, della legge di riforma pensionistica n°243/2004 delega l'esecutivo a prevedere la possibilità, per gli iscritti alla gestione separata dei parasubordinati, fermo restando l'obbligo contributivo nei confronti di tale gestione,di versare i contributi volontari presso altre forme di previdenza obbligatoria, al fine di conseguire il requisito contributivo per il diritto a pensione a carico delle predette forme. Al momento non risulta che sia stato preso alcun provvedimento in merito da parte del Governo. Cordiali saluti
Mi permetto cortesemente di rivolgerle un  quesito sono nato il 18/10/1953 e nel dicembre 68 ho  cominciato a lavorare in regola, per cui nel dicembre 2007 avrò accumulato 39  anni di contribuzione .
Posso andare in pensione? Vorrei certezze anche perche mi sembra di capire  che come lavoratore precoce abbia diritto a questo La ringrazio anticipatamente per la  risposta
RISPOSTA

L'attuale normativa prevede la possibilità di accedere alla pensione di anzianità con 39 anni di contribuzione a prescindere dall'età anagrafica o 35 anni di contribuzione e 57 anni di età anagrafica .
Il beneficio concesso ai lavoratori "precoci" consiste non in una maggiorazione di contribuzione bensì in un rallentamento nella gradualità del raggiungimento del requisito. A partire dal 2006 il requisito di età anagrafica sarà uguale per la generalità dei lavoratori
Il comma 3 della legge di riforma pensionistica n°243 del 23 agosto 2004 ha stabilito che, il lavoratore che abbia maturato entro il 31 dicembre 2007 i requisiti di età e di anzianità
contributiva previsti dalla normativa vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo la predetta normativa e può chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto. Se Lei al 31 dicembre 2007 avrà maturato 39 anni di contribuzione potrà richiedere la pensione dall'aprile 2008.
Cordiali saluti

Mi chiamo S... e sono nato il 13/06/1945. Praticando la professione di sarto, ho contributi per soli sette anni, in quanto precedentemente e successivamente non sono stato regolarizzato. Ho 60 anni e vorrei sapere se al compimento dei 65 avrò diritto alla pensione sociale o ad altro.Grazie e cordiali saluti.
RISPOSTA L'assegno sociale è svincolato da requisiti contributivi e interessa di conseguenza quegli anziani che non hanno svolto attività lavorativa o che, comunque non possono far valere un numero di contributi sufficiente ad ottenere una pensione (spesso per evasione contributiva).
Le condizioni fondamentali per poterne beneficiare sono:
- l'età di 65 anni, sia per gli uomini che per le donne
- la cittadinanza italiana
- l'effettiva residenza sul territorio nazionale
- la mancanza di reddito, o comunque, il non superamento dei limiti stabiliti dalla legge.
Cordiali saluti
Vi chiedo cortesemente qualche chiarimento sulla mia posizione.
Sono una lavoratrice nata il 30/10/51. Ho iniziato a lavorare il 1/09/68, sono stata messa in mobilità per 3 anni dal dicembre 2001 al novembre 2004 maturando così i 35 anni durante il periodo e i 36 anni di contributi al termine del periodo di mobilità.
Prima della recente riforma, sarei potuta andare in pensione nel 2008 a 57 anni di età. Dato che l'accordo sindacale è stato stipulato prima del 1° Marzo 2004, chiedo se in base alle deroghe stabilite dall'art. 1.comma 13 della legge n° 243/2004 potevo rientrare nella salvaguardia della previgente normativa riservata a soli 10.000 lavoratori. Se la risposta è si, dato  che non ho fatto la richiesta e il numero di 10.000 è gia stato raggiunto, cosa posso fare? Ringraziando anticipatamente di una vostra risposta, cordiali saluti.
RISPOSTA L'INPS ha completato il monitoraggio per la verifica del raggiungimento del numero di 10.000 lavoratori in mobilità ordinaria che potranno conseguire la pensione anche dopo il 31.12.2007 con le norme vigenti prima della riforma previdenziale.
L'attività di monitoraggio ha evidenziato che la quota risulta esaurita con riferimento ai lavoratori che hanno cessato il rapporto di lavoro entro il 31 marzo 2005 e per quelli destinatari di assegno di sostegno del reddito che, entro tale data, hanno presentato la relativa domanda. Cordiali saluti
Mi chiamo Pina sono nata il 18/3/1954 a Sant'angelo dei Lombardi (Avellino) ho iniziato a lavorare ad Ottobre del 1969 quindi lavoratrice precoce, vorrei sapere quando andrò in pensione? la mia domanda è: i 2 anni che venivano scalati ai lavoratori precoci è valida oppure no? dagli ultimi estratti conti INPS mi risulta che ad oggi ho maturato circa 34 anni di contributi con qualche buco, è possibile avere informazioni più dettagliate al riguardo?
RISPOSTA  Il beneficio concesso ai lavoratori "precoci" consiste non in una maggiorazione di contribuzione bensì in un rallentamento nella gradualità del raggiungimento del requisito, previsto dalla legge 335/95 e 449/97, dei 57 anni di età anagrafica in presenza dei 35 anni di contribuzione. A partire dal 2006 il requisito di età anagrafica sarà uguale per la generalità dei lavoratori. Maturando il diritto a pensione dopo il 1° gennaio 2008 i requisiti previsti dalla nuova riforma sono : 40 anni di contribuzione a prescindere dall'età o 35 anni di contribuzione i di contribuzione e 60 anni di età, elevati, per il periodo 2008 - 2013, a 61. Il requisito dell'età anagrafica viene elevato di un ulteriore anno a decorrere dal 2014. Per quanto riguarda informazioni sulla sua posizione contributiva Le consiglio di rivolgersi alla sede INPS di sua competenza e richiedere un estratto certificativo. Cordiali saluti
Mi chiamo Daniela e sono nata il 24/12/1954. Ho iniziato a lavorare nel 1971 all'età di 17 anni fino al luglio del 1999. Nel 1995, quindi avevo maturato oltre 20 anni di contributi. Ho ripreso a lavorare nel 2001 e lavoto tuttora. Credo di avere circa 32 anni di contributi ed ho 50 anni. Quando potrò finalmente andare in pensione?
Ringraziando sin da ora, Vi saluto cordialmente.26.7.05
RISPOSTA La riforma pensionistica che entrerà in vigore il 1°gennaio 2008 prevede la possibilità di accedere alla pensione di anzianità con 40 anni di contribuzione a prescindere dall'età o con 35 anni di contribuzione e 60 anni di età, elevati, per il periodo 2008 - 2013, a 61. Il requisito dell'età anagrafica viene elevato di un ulteriore anno a decorrere dal 2014. La decorrenza di quest' ultimo incremento potrebbe essere differito qualora, a seguito di apposita verifica sugli effetti finanziari risultassero risparmi di spesa superiori alle previsioni. Fino al 31.12.2015, in via sperimentale, è prevista per le lavoratrici, la possibilità di andare in pensione con 57 anni di età e 35 anni di contribuzione, ma solo per chi opti per una liquidazione del trattamento secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo n°180 del 30.4.1997.
E' altresì, prevista una verifica dei risultati della predetta sperimentazione entro il 31.12.2015. Cordiali saluti 26.7.05
BUON GIORNO HO UNA DOMANDA DA PORVI IN RIFERIMENTO ALL' EROGAZIONE DEL TFR.
HO LAVORATO PER UN' AZIENDA COME IMPIEGATA AMMINISTRATIVA FULL-TIME DAL 10/09/01 AL 31/05/05 DANDO LE DIMISSIONI. QUANTO TEMPO HA L'AZIENDA IN TERMINI DI LEGGE PER L'EROGAZIONE DEL TFR? RINGRAZIANDOVI ANTICIPATAMENTE PER LA COETESE ATTENZIONE VI PORGO DISTINTI SALUTI.24.7.05
RISPOSTA La Cassazione con sentenze n° 1040 e 4822 del 2002 stabilisce che il diritto al pagamento del TFR matura alla cessazione del rapporto di lavoro ed a tale data deve essere pagato tutto il maturato: le differenze di rivalutazione, conseguenti alla pubblicazione degli indici ISTAT potranno essere saldate successivamente, a conguaglio.
Il datore di lavoro che, invece, paghi tutto il TFR il ritardo è tenuto al pagamento di interessi e rivalutazione monetaria con decorrenza dalla cessazione del rapporto di lavoro
La Cassazione, con sentenze n° 10942del 2000 e 4822 del 2002, ha chiarito che non è consentito nemmeno dalla contrattazione collettiva modificare la data di detto pagamento
(alla cessazione del rapporto) trattandosi di un obbligo ex lege.  Cordiali saluti 26.7.05
Egregio Avvocato, sono un ex dirigente di 56 anni in contribuzione volontaria dallo scorso
mese di dicembre e raggiungerò i 35 anni di versamenti il 30 settembre del prossimo anno. Nel frattempo mi hanno offerto un contratto di consulenza ma, da quello che sono riuscito a capire, non lo posso accettare perché altrimenti perdo la possibilità di andare in pensione dal 1° gennaio 2007. Cosa posso fare per non perdere questo lavoro? Che alternative ci sono al contratto di consulenza? Grazie Maurizio 24.7.05
RISPOSTA Uno dei requisiti per il diritto alla pensione di anzianità è di non svolgere attività lavorativa subordinata. Per la validità del pensionamento non è richiesta tuttavia la cessazione definitiva dell'attività lavorativa; è, bensì, sufficiente che non si svolga alcun lavoro nel mese in cui ha decorrenza la pensione e se successivamente si riprende l'attività, si incorre unicamente nelle regole del cumulo pensione/lavoro.
Non esiste alcuna incompatibilità con la prosecuzione di attività lavorativa autonoma come libero professionista ( iscrizione alla gestione separata ). Cordiali saluti 26.7.05
Mi chiamo Mauro sono nato il 09/03/1954, volevo chiederle con le nuove regole quando potrò andare in pensione. Premetto che a tutto il 2005 avrò 29 anni di contribuzione come dipendente di Soc.Privata. Inoltre al 31/12/1995 avevo 19 anni di contribuzione a mio carico compreso il servizio militare. Ringrazio anticipatamente.24.7.05
RISPOSTA La riforma pensionistica che entrerà in vigore il 1°gennaio 2008 prevede la possibilità di accedere alla pensione di anzianità con 40 anni di contribuzione a prescindere dall'età o con 35 anni di contribuzione e 60 anni di età, elevati, per il periodo 2008 - 2013, a 61. Il requisito dell'età anagrafica viene elevato di un ulteriore anno a decorrere dal 2014.
La decorrenza di quest' ultimo incremento potrebbe essere differito qualora, a seguito di apposita verifica sugli effetti finanziari risultassero risparmi di spesa superiori alle previsioni.
Potendo far valere 18 anni di contribuzione al 31.12.1995 la sua pensione sarà calcolata con il sistema retributivo. Cordiali saluti - 25.7.05
Egr. mo Avvocato
Mi chiamo EDOARDO Sono nato a Napoli il 14/02/1945, Ho lavorato alla Ford in Germania per quasi trè anni, poi sono ritornato in Italia, dove lavoro in una Azienda di Informatica, dal 03/06/1974. Quindi il 31/12 del 1995, avevo a mio carico già più di 18 anni di contributi INPS. La mia domanda è la seguente: Con quale metodo di conteggio andrò in pensione?
Visto che compirò 35 anni di contributi il 03/06/2009 e 65 anni nel 2010 ?. Grazie
In attesa di una sua risposta, le porgo i miei più cordiali saluti - 22.7.05
RISPOSTA La contribuzione versata o accreditata in un paese facente parte della UE, o in un altro paese convenzionato, è utilizzabile per raggiungere il requisito contributivo richiesto per le varie prestazioni italiane ( 20 anni per la vecchiaia o 35 per l'anzianità).
Il diritto alla pensione viene accertato, cioè, sommando tutti i periodi di lavoro svolti dall'interessato nei Paesi membri.L'importo della pensione viene determinato in proporzione ai contributi versati nel singolo Paese che liquida la pensione.
Nel suo caso, agli attuali 31 anni circa di contribuzione italiana deve aggiungere i 3 anni circa di contribuzione tedesca. Il requisito per la pensione di anzianità in base alla vigente normativa che resterà in vigore fino al 31.12 2007 prevede la possibilità di accedere alla pensione di anzianità co 35 anni di contribuzione e 57 anni di età.
Avendo Lei maturato 18 anni di contribuzione al 31.12.1995 la sua pensione sarà calcolata interamente con il sistema retributivo, sulla base, cioè delle retribuzioni degli ultimi 10 anni. Cordiali saluti - 23.7.05

Finalamente ho trovato aiuto. Vivo nel estero, italiano non e la mia lingua ed e molto difficile ad ottenere aiuto dal INPS.

Nato 1 gennaio 1937 ho una pensione di vecchiaia. E una pensione misto con lavore in italia 1995-1997 con Air Europe e ho fatto contributi al Fondo Volo che mi ho comprato una pensione nel AGO. La pensione e posibile perche ho piu di 20 anni contributi in inghilterra. Inps mi ha datto questi informazioni.

media per quota A 1485.1813, media per quota B 1541.734.

In 1995 i miei redditi veri erano 34013.32 euros per le 25 settimane che ho lavorato in Italia,  52 settimane per 75641.30 in 1976, 31 settimane per 40721.08 in 1997, disocupazione 19 settimane 1997 e 8 set disocupazione in 1998.  per tutti le settimane assicurate in Italia.

Hanno cominciato pagare le pensione in ottobre 2001, quando ho finito con lavorare in inghilterra, pero il mio 65 compleano era primo gennaio 2002.

1) Come e questo posibile. Tutto che ho trovato nel web site dice 65 e necessario per godere la pensione misto. E importante perche potrebbe effettuare il coefficiente di trasformazione per la parte contributiva della mia pensione.

2) E una pensione pro rata e questo e nel web site del INPS.

"IL CALCOLO DELLA PENSIONE IN "PRO-RATA"
Quando il diritto è raggiunto con la totalizzazione, il calcolo della pensione viene effettuato in “pro-rata”, cioè limitatamente ai soli periodi assicurativi maturati nel Paese che liquida la prestazione".

Pero dicono di 5 e 10 anni media. (quota A e B). Quale e corretto.

3) Finalamente puo calcolare quanto devrei avere per la parte retributiva della mia pensione (2001 o 2002) e come lo ha fatto. Vorrei ringraziarla per il Suo aiuto. 20.7.05

RISPOSTA In Italia sono previsti 2 tipi di pensione:
la pensione di vecchiaia al compimento dell'età pensionabile ( 60 anni per la donne e 65 per gli uomini )
e la pensione di anzianità  che viene liquidata al raggiungimento della prescritta anzianità contributiva ( nel 2001 erano richiesti 35 anni di contribuzione e 56 anni di età ) e decorre dal mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro dipendente.
Per la pensioni in convenzione con un altro Stato, l'anzianità prevista viene raggiunta  sommando i periodi assicurativi dei due  Stati.
Per quanto riguarda la misura della pensione, ogni Stato paga in base alla contribuzione versata nel medesimo.
 Per il calcolo della quota A si prendono in considerazione le 260 settimane anteriori alla decorrenza della pensione. Le relative retribuzioni settimanali vanno rivalutate in base a dei coefficienti previsti  dalla legge n°297 del 1982.  La retribuzione media settimanale così ottenuta  viene moltiplicata per il numero dei contributi maturati prima del 1° gennaio 1993.
Per il calcolo della quota B si considerano le 520 settimane anteriori alla decorrenza della pensione
Le relative retribuzioni si rivalutano in base al criterio previsto dalla legge n°503 del 1992 e la retribuzione settimanale media così ottenuta si moltiplica per i contributi maturati dopo il 1° gennaio 1993. Cordiali saluti - 22.7.05
Sono stata dipendente in una ditta energetica municipale poi diventata SPA ( AEM S.p.A. di milano con sede in Valtellina) andata in pensione il 1 di aprile 2005. Ho firmato la mia scelta di collocamento a riposo il 28 di febbraio 2005. La ditta ha spedito la domanda di pensione all'INDAP di Sondrio Provincia dove io risiedo e sede dove devono essere svolte le pratiche di conteggio. La sede di Sondrio ha chiesto la documentazione dei miei contributi versati dalla ditta, alla sede INPDAP di Milano essendo la ditta residente a Milano. Qusta non ha ancora provveduto a far pervenire la documentazione a Sondrio. Io stò ancora aspettando la pensione nonostante la ditta mi abbia assicurato che il mese dopo il mio esodo dal lavoro ossia il 16 di aprile avrei percepito la pensione. Io le chiedo gentilmente se ci sono dei termini di tempo entro i quali un lavoratore ha diritto di percepire la pensione. Io mi sono fatta rilasciare dalla ditta la fotocopia della ricevuta cartolina di ritorno, della raccomandata con la domanda della mia pensione all'INPDAP di Sondrio che è del 08/04/2005. Dall'ufficio INPDAP di Milano danno risposte evasive al Patronato al quale io mi sono rivolta per un aiuto. la Ringrazio anticipatamente per la risposta  e gentilmente saluto
RISPOSTA La liquidazione di una prestazione previdenziale tardiva, rispetto ai tempi stabiliti, costituisce un "illecito",  a cui deve seguire un risarcimento del danno. Esso avviene mediante
la corresponsione degli interessi moratori  e del maggior  danno da svalutazione monetaria. Dal 121° giorno successivo alla domanda di prestazione  decorrono gli interessi moratori ( dal 1.1.2004 del 2,5%) che vengono calcolati fino al momento dell'adempimento da parte dell'ente.Cordiali saluti - 21.7.05
sto percependo il superbonus da quasi un anno. Al momento che andrò in pensione, il conteggio del trf di questo periodo viene calcolato in base all'ammontare mensile comprensivo di superbonus o no? Grazie per una risposta 21.6.05
RISPOSTA gentile utente, daremo risposta al suo quesito APPENA POSSIBILE, poichè SIAMO IN ATTESA DI CHIARIMENTI da parte delle autorita' competenti - 25.6.05
RISPOSTA: L'art.  1 della legge di riforma pensionistica n° 243/2004 ha stabilito che per il periodo 2004-2007 i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano maturato i requisiti per il diritto alla pensione di anzianità possono rinunciare all'accredito contributivo e la somma corrispondente
che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale venga corrisposta interamente al lavoratore.
Nulla è stato stabilito per quanto riguarda il TRF in presenza di "bonus". ma gli accordi con Confindustria prevedevano che il provvedimento dovesse AVERE costo zero per la aziende PER LE QUALI non AVREBBE AVUTO ALCUNA incidenza.
Quindi, nel  calcolo del TFR, il "bonus" non VERREBBE preso in considerazione. Cordiali saluti (13.7.05)
Salve. Sono nata il 22/07/1950 e sono stata assunta regolarmente il 1°gennaio 1969. Da allora ho sempre lavorato ininterrottamente e lavoro tuttora nel settore privato. Le chiedo se posso essere considerata 'lavoratore precoce' o comunque quando scatterà il diritto alla pensione e uale sarà la finestra d'uscita.Ringrazio in anticipo. Cordiali saluti.
RISPOSTA Si applicano  le vigenti disposizione per i lavoratori cheabbiano maturato entro il 31.12.2007 i requisiti di età ed anzianità contributiva previsti dall'attuale normativa
ai fini del diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità ( 35 anni di contribuzione e 57 anni di età o 39 anni di contribuzione a prescindere dall'età ) Il lavoratore può chiedere all'ente di appartenenza la certificazione del proprio diritto.
A partire dal 2006 i lavoratori precoci sono parificati alla generalità dei lavoratori. La sua finestra d'uscita è 1° gennaio 2008. Cordiali saluti
sono nata il 22/02/1952 ed ho iniziato a lavorare  il 01/11/1969, nel febb. 1975, essendo nato il mio primo figlio il 9/11/1974, ho  chiesto l'astensione facoltativa, contribuita allora al 30% fino a settembre  1975. Essendo una dipendente degli ex fondi speciali, ho diritto al  riconoscimento di quei mesi sull'anzianità di servizio, come da normativa  della DL 151/20012 art. 25 comma2, oppure li devo riscattare? Inoltre  essendo andata in mobilità il giorno 8/03/2004, per il raggiungimento della  pensione a quale legge devo far riferimento, ed inoltre essenso una lavoratrice  precoce ho ancora dei diritti sulla precocità? La ringrazio vivamente e la  saluto. MEME'
NON SONO RIUSCITA A TROVARE LA TABELLA DELLA LEGGE  335/95 SIA PER L'ETA' ANAGRAFICA CHE PER I CONTRIBUTI DA VERSARE. ESSENDO UNA  LAVORATRICE PRECOCE ED AVENDO AL 31/12/2005 1854 SETTIMANE EFFETTIVE E 53 ANNI  DI ETA' RIENTRO IN QUELLA LEGGE E SE NO PERCHE? POSSO AVERE LA TEABELLA.  GRAZIE.
RISPOSTA L'astensione facoltativa è indennizzata ( 30% della retribuzione) e coperta da contribuzione figurativa valida anche per il diritto alla pensione di anzianità. A decorrere dal 2006 i lavoratori precoci sono parificati alla generalità dei
lavoratori. Nel limite di 10.000 unità, si continua ad applicare la vigente normativa, ai lavoratori collocati in mobilità ordinaria ai sensi degli art. 4 e 24 della legge n°223 del 23 luglio 1991, sulla base  di accordi sindacali stipulati anteriormente al 1° marzo 2004 e che maturano i requisiti per la pensione di anzianità entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità. Se Lei non dovesse rientrare in questa categoria ricadrebbe nella riforma pensionistica
approvata con legge 243 del 23.8.2004 che prevede la possibilità di accedere alla pensione di anzianità con 40 anni di contribuzione a prescindere dall'età o 35 anni di contribuzione e 60 anni di età elevati a 61 dal 2010. cordiali saluti
I lavoratori precoci beneficiavano  di un rallentamento nella gradualità del raggiungimento del requisito dei 57 anni di età anagrafica in presenza dei 35 anni di contribuzione ( nel 2005 - 35 anni di contribuzione e 56 anni di età anzichè 57 ) .A partire dal 2006 i requisiti di età e contribuzione saranno uguali per la generalità dei lavoratori dipendenti ,35 anni di contribuzione e 57 anni di età anagrafica o 39 anni di contribuzione a prescindere dall'età.
Dal 1° gennaio 2008, data di entrata in vigore della riforma pensionistica, si potrà  accedere alla pensione di anzianità con 35 anni di contribuzione e 60 anni di età  ( elevati a 61 dal 2010 ) o 40 di contribuzione a prescindere dall'età - 18.7.05
Si desidera conoscere se commerciante iscritto presso camera di commercio con perdita di esercizio,oppure con minimali di reddito esente ,ha obbligo di versamento previdenziale.Grazie - 10.7.05
RISPOSTA Solo i soggetti che esercitano l'attività di affittacamere, iscritti alla gestione speciale degli esercenti attività commerciale, non devono osservare il minimale annuo di reddito. Per tutte le altre categorie è stabilito un limite di imponibile ai fini contributivi, variabile di anno in anno, al di sotto del quale non è possibile effettuare i pagamenti. Cordiali saluti - 11.7.05
Sono stato implicato in una vicenda giudiziaria extralavorativa. Il mio datore di lavoro (ente pubblico non economico) mi ha immediatamente sospeso dal servizio in attesa del giudizio finale che si è concluso dopo 4 anni con un patteggiamento e il relativo licenziamento. Nel frattempo mi erogavano mensilmente il cosiddetto assegno alimentare. Considerato che mi veniva rilasciato il regolarmente il CUD, chiedo cortesemente se detto periodo di sospensione il mio ente doveva ugualmente versarmi i contributi INPS ed eventualmente se esiste la possibilità di poter riscattare il periodo mancante. Faccio presente che attualmente lavoro presso un'altra struttura regolarmente assunto. Ringrazio anticipatamente
RISPOSTA Per I periodi di percezione dell'assegno alimentare non è previsto il versamento di contribuzione ne' sono riscattabili. Cordiali saluti 5.7.05
Egregio avvocato,
questa è la mia situazione: . al 20 settembre 2005, maturerò 57 anni di  età. avrò una anzianità contributiva pari a 37 anni e  7 mesi. Secondo la normativa vigente potrei chiedere il  superbonus solo con decorrenza
primo gennaio 2006 (prima finestra  utile). Le domando:
E' effettivamente quella la finestra?
Se chiedessi il superbonus, che cosa deve fare  l'azienda presso cui lavoro, deve continuare a versare i contributi fino a tutto dicembre, visto  che il superbonus decorre da gennaio, senza che io ne abbia alcun beneficio in quei tre mesi?
A questo punto non mi conviene andare comunque in  pensione da gennaio e convertire da ottobre il mio rapporto di lavoro in contratto di  consulenza per una cifra equivalente?: ridurrei di un minimo la  pensione, quando la prenderò,  per attività lavorativa svolta contemporaneamente e nel contempo beneficerei di  un maggior reddito nei tre mesi che intercorrono fino al  momento di ricevere la pensione. Attendo un suo consiglio e la ringrazio  molto.
RISPOSTA Avendo già maturato il requisito contributivo dei 35 anni e compiendo i 57 anni di età entro il 30.9.2005 la finestra utile sarà 1°gennaio 2006. L'art.1 della riforma pensionistica, approvata con legge 243 del 23.8.2004, ha stabilito che per il periodo 2004-2007, al fine di incentivare il posticipo del pensionamento, i lavoratori dipendenti del settore privato, che abbiano maturato i requisiti per il diritto alla pensione di anzianità possono rinunciare all'accredito contributivo. In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà viene meno l'obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla vigente normativa ( nel suo caso 1° gennaio 2006 ) Con la medesima  decorrenza, la somma corrispondente alla contribuzione che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale è corrisposta interamente la lavoratore
La decorrenza del Bonus è fissata, sussistendo tutti i requisiti al 1° giorno del mese successivo alla  relativa domanda.
La pensione di anzianità è incumulabile con i redditi da lavoro autonomo e dipendente. Non è soggetto ad alcuna riduzione del trattamento, il titolare di pensione di anzianità, liquidata sulla base di almeno 40 anni di contribuzione, oppure con
37 anni di contributi accompagnati da 58 anni di età, Quindi Lei per poter cumulare pensione di anzianità e reddito da lavoro dovrà richiedere la pensione dopo il  compimento del 58° anno di età. Cordiali saluti 4.7.05
Salve...ho disperato bisogno di un consiglio: mio padre è deceduto circa un mese fa a 55 anni, e nell'espletare le pratiche per la pensione, che tra l'altro sarebbe l'unica fonte di sostentamento per me e mia madre, abbiamo incontrato una serie di problemi: all'INPS risultano soltanto 20 settimane di contributi risalenti al 1974, più 4 settimane risalenti al 1974; in realtà però a casa abbiamo ritrovato il libretto di lavoro dove gli anni di lavoro risultano essere quasi 7 (dal 1974 al 1980), ma le società presso le quali
ha lavorato sono entrambe fallite senza versare una lira di contributi. Risultano
poi 2 anni (2001/2002) come Co.co.co.; infine, io so con certezza che dal 2003 al maggio 2005 ha lavorato presso una società privata ma in nero. Al patronato mi hanno detto che possiamo chiedere solo l'una tantum, ma io so che dal 1996 in poi bastano 5 anni di contribuzione per la pensione ai superstiti. Forse, denunciando l'omissione contributiva dell'ultimo datore di lavoro, e poi chiedendo il ricongiungimento per gli anni da co.co.co, infine aggiungendo l'anno di servizio militare, qualcosa si può prendere... Vi prego, datemi
un consiglio... Grazie. 1.7.05
RISPOSTA In caso di morte di un lavoratore non ancora pensionato, è richiesto che l'assicurato, all'atto del decesso, potesse far valere almeno cinque anni di contribuzione di cui almeno tre anni nel quinquennio precedente la morte, oppure 15 anni in totale.
In caso di decesso senza che sussistano i requisiti contributivi per la pensione, al coniuge superstite spetta un'indennità rapportata all'ammontare dei contributi
versati a condizione che risulti accreditato in favore del dante causa, nel quinquennio precedente alla morte, almeno un anno di contribuzione. La domanda per l'indennità va presentata entro un anno dalla morte, a pena di decadenza. Cordiali saluti  4.7.05

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