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LA PREVIDENZA / LE PENSIONI aggiornato al 31.12.2006 |
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sig.Avvocato.
Dunque.Sono nato il 22/02/1949.
Dall'anno 1966 ho iniziato a lavorare. e nell'anno 1996 ho smesso
per motivi vari. Ho accumulato trentanni di lavoro e vorrei sapere
quando potro andare in pensione.Per svariati motivi non ho potuto
proseguire il lavoro e a tuttoggi sto aspettando se potro avvalermi
della legge sui 18 anni di contributi per poter usufruire della
pensione..O tale legge non esiste piu. Comunque desidero sapere se e
quando potro andare in pensione.grazie.(claudio )
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Buongiorno, mi chiamo Paolo D sono residente a Cavalese (TN), nato il 28 maggio 1950, attualmente dipendente di Amministrazione Comunale. Il prossimo 28 maggio 2007 compirò 57 anni ed a quella data avrò maturato un anzianità contributiva agli effetti pensionistici di anni 35, 2 mesi, 8 gg. Quando potrò andare in pensione ? Mi è stato detto con la finestra del 01.10.2007 e con una mensilità di circa il 75% dello stipendio netto attuale. Ancora, qualora decidessi di rimanere in servizio, avrò la possibilità di andare in pensione in qualsiasi momento o mi possono bloccare? Questo è il mio cruccio! Attendo un Vs. cortese cenno di risposta. Grazie infinite. |
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Sono nata il 26 dicembre 1952 in rep. Ceca (ex
Cecoslovacchia), cittadina Italiana per matrimonio dall’1973. In
Cecoslovacchia ho lavorato dall’17 settembre 1968 fino 24 ottobre 1973,
totale 5 anni e 36 giorni. Il patronato ha gia fatto la richiesta a CSSZ
di Praga che è arrivata a luglio 2006, però dall’INPS non ho ancora
avuto per il momento nessuna risposta riguardo il cumulo dei miei anni
di lavoro. Penso che i 5 anni e 36 giorni di lavoro svolto in
Cecoslovacchia saranno considerati solo come figurativi. In Italia lavoro dal dicembre 1973 a tutto oggi. Da gennaio 2007 sarò collocata dall’azienda in mobilità, quindi con 33 anni e 4 settimane di contributi INPS. Vorrei per cortesia sapere, quando mi spetta la pensione e come sarà calcolata. Grazie in anticipo per la risposta. (1/9/06) |
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L'azienda dove lavoravo il 31/12/2003 per esuberanza strutturale, in base alla Legge 223/1991 art. 4 e 24, mi ha posto in mobilità lunga ( 01/01/2004) finalizzata al pensionamento di cui DL 14-02-2003 n° 23 convertito in legge 17-04-2003 n° 81 decreto Ministero del Lavoro 26/07/2003. Sono nato il 15/11/1953 ( 53 anni ) ho contributi versati dal 9/10/1972 ( 34 anni ), ho moglie e due figli di 28 e 24 anni a carico. - Quando potrò andare in pensione? le eventuali modifiche pensionistiche inciderenno? L'azienda mi ha dato il DS22 risulta paga oraria di 13,72 euro, versa contributi figurativi dal 01/01/2004 di circa 28.000 euro annui -Può cortesemente dirmi quale sarà l'importo della pensione annua ? i contributi figurativi sono sempre fissi o aumenteranno? La Ringrazio , cordiali salluti (23.8.06) |
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Egregio esperto, |
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Pensionamento di anzianità dal 2008
lavoratori in mobilità lunga |
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| RISPOSTA |
I lavoratori ammessi a fruire della
mobilità lunga ai sensi dell'art.7,comma7, |
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Buon giorno. Mi chiamo Augusto e ho
necessità di sottoporvi alcuni quesiti in merito all'oggetto, ai
quali non riesco a trovare adeguate risposte. |
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| RISPOSTA | Le informazioni da Lei fornite sono insufficienti per verificare l'esattezza della liquidazione della sua pensione. Del resto, fare confronti con situazioni analoghe è impensabile in quanto nel calcolo della pensione troppe sono le componenti variabili (retribuzione media - anzianità - decorrenza della pensione, etc.). Le aliquote fornite da Benelli inoltre sono indicative in quanto, anche qui, occorrerebbe verificare l'incidenza del calcolo contributivo su quello retributivo. Cordiali saluti. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Egregio Avvocato, ringraziandola per la risposta del 26
luglio scorso, mi corre l?obbligo di informarla che la mia domanda è
stata da Lei fraintesa.Infatti, so benissimo che non esiste alcuna
incompatibilità tra pensione e attività di libero professionista, ma il
mio quesito riguardava la possibilità di prestare attività lavorativa
autonoma durante il periodo di contribuzione volontaria all?INPS. Di
seguito trova quello che è oggi pubblicato sul sito e Le ripropongo la
stessa domanda: cosa posso fare per non perdere il contratto di consulenza che mi hanno offerto? Che alternative ci sono al contratto di consulenza (temporary manager, partner di una società, etc)? Grazie |
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| RISPOSTA |
Il Dm n° 282/96 stabilisce chiaramente che solo il
lavoratore autorizzato ai versamenti volontari nell'Ago o in una
gestione speciale dei lavoratori autonomi da data anteriore all'inizio
dell'obbligo assicurativo per parasubordinati ( 1/4/1996 ) possa
proseguire i versamenti anche se si iscrive nella gestione separata dei
parasubordinati. L'art.1,c.2,l.t, della legge di riforma pensionistica n°243/2004 delega l'esecutivo a prevedere la possibilità, per gli iscritti alla gestione separata dei parasubordinati, fermo restando l'obbligo contributivo nei confronti di tale gestione,di versare i contributi volontari presso altre forme di previdenza obbligatoria, al fine di conseguire il requisito contributivo per il diritto a pensione a carico delle predette forme. Al momento non risulta che sia stato preso alcun provvedimento in merito da parte del Governo. Cordiali saluti |
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Mi permetto cortesemente di rivolgerle un quesito sono
nato il 18/10/1953 e nel dicembre 68 ho cominciato a lavorare in
regola, per cui nel dicembre 2007 avrò accumulato 39 anni di
contribuzione . Posso andare in pensione? Vorrei certezze anche perche mi sembra di capire che come lavoratore precoce abbia diritto a questo La ringrazio anticipatamente per la risposta |
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| RISPOSTA |
L'attuale normativa prevede la possibilità
di accedere alla pensione di anzianità con
39 anni di contribuzione a prescindere dall'età anagrafica o 35 anni di
contribuzione e 57
anni di età anagrafica . |
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| Mi chiamo S... e sono nato il 13/06/1945. Praticando la professione di sarto, ho contributi per soli sette anni, in quanto precedentemente e successivamente non sono stato regolarizzato. Ho 60 anni e vorrei sapere se al compimento dei 65 avrò diritto alla pensione sociale o ad altro.Grazie e cordiali saluti. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISPOSTA |
L'assegno sociale è svincolato da requisiti
contributivi e interessa di conseguenza quegli anziani che non hanno
svolto attività lavorativa o che, comunque non possono far valere un
numero di contributi sufficiente ad ottenere una pensione (spesso per
evasione contributiva). Le condizioni fondamentali per poterne beneficiare sono: - l'età di 65 anni, sia per gli uomini che per le donne - la cittadinanza italiana - l'effettiva residenza sul territorio nazionale - la mancanza di reddito, o comunque, il non superamento dei limiti stabiliti dalla legge. Cordiali saluti |
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Vi chiedo cortesemente qualche
chiarimento sulla mia posizione. Sono una lavoratrice nata il 30/10/51. Ho iniziato a lavorare il 1/09/68, sono stata messa in mobilità per 3 anni dal dicembre 2001 al novembre 2004 maturando così i 35 anni durante il periodo e i 36 anni di contributi al termine del periodo di mobilità. Prima della recente riforma, sarei potuta andare in pensione nel 2008 a 57 anni di età. Dato che l'accordo sindacale è stato stipulato prima del 1° Marzo 2004, chiedo se in base alle deroghe stabilite dall'art. 1.comma 13 della legge n° 243/2004 potevo rientrare nella salvaguardia della previgente normativa riservata a soli 10.000 lavoratori. Se la risposta è si, dato che non ho fatto la richiesta e il numero di 10.000 è gia stato raggiunto, cosa posso fare? Ringraziando anticipatamente di una vostra risposta, cordiali saluti. |
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| RISPOSTA |
L'INPS ha completato il monitoraggio per
la verifica del raggiungimento del numero di 10.000 lavoratori in
mobilità ordinaria che potranno conseguire la pensione anche dopo il
31.12.2007 con le norme vigenti prima della riforma previdenziale. L'attività di monitoraggio ha evidenziato che la quota risulta esaurita con riferimento ai lavoratori che hanno cessato il rapporto di lavoro entro il 31 marzo 2005 e per quelli destinatari di assegno di sostegno del reddito che, entro tale data, hanno presentato la relativa domanda. Cordiali saluti |
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| Mi chiamo Pina sono nata il 18/3/1954 a Sant'angelo dei Lombardi (Avellino) ho iniziato a lavorare ad Ottobre del 1969 quindi lavoratrice precoce, vorrei sapere quando andrò in pensione? la mia domanda è: i 2 anni che venivano scalati ai lavoratori precoci è valida oppure no? dagli ultimi estratti conti INPS mi risulta che ad oggi ho maturato circa 34 anni di contributi con qualche buco, è possibile avere informazioni più dettagliate al riguardo? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISPOSTA | Il beneficio concesso ai lavoratori "precoci" consiste non in una maggiorazione di contribuzione bensì in un rallentamento nella gradualità del raggiungimento del requisito, previsto dalla legge 335/95 e 449/97, dei 57 anni di età anagrafica in presenza dei 35 anni di contribuzione. A partire dal 2006 il requisito di età anagrafica sarà uguale per la generalità dei lavoratori. Maturando il diritto a pensione dopo il 1° gennaio 2008 i requisiti previsti dalla nuova riforma sono : 40 anni di contribuzione a prescindere dall'età o 35 anni di contribuzione i di contribuzione e 60 anni di età, elevati, per il periodo 2008 - 2013, a 61. Il requisito dell'età anagrafica viene elevato di un ulteriore anno a decorrere dal 2014. Per quanto riguarda informazioni sulla sua posizione contributiva Le consiglio di rivolgersi alla sede INPS di sua competenza e richiedere un estratto certificativo. Cordiali saluti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Mi chiamo Daniela e sono nata il
24/12/1954. Ho iniziato a lavorare nel 1971 all'età di 17 anni fino al
luglio del 1999. Nel 1995, quindi avevo maturato oltre 20 anni di
contributi.
Ho ripreso a lavorare nel 2001 e lavoto tuttora. Credo di avere circa 32
anni di contributi ed ho 50 anni. Quando potrò finalmente andare in
pensione? Ringraziando sin da ora, Vi saluto cordialmente.26.7.05 |
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| RISPOSTA |
La riforma pensionistica che entrerà in vigore
il 1°gennaio 2008 prevede la possibilità di accedere alla pensione di
anzianità con 40 anni di contribuzione a prescindere dall'età o con 35
anni di contribuzione e 60 anni di età, elevati, per il periodo 2008 -
2013, a 61. Il requisito dell'età anagrafica viene elevato di un
ulteriore anno a decorrere dal 2014. La decorrenza di quest' ultimo
incremento potrebbe essere differito qualora, a seguito di apposita
verifica sugli effetti finanziari risultassero risparmi di spesa
superiori alle previsioni. Fino al 31.12.2015, in via sperimentale, è
prevista per le lavoratrici, la possibilità di andare in pensione con 57
anni di età e 35 anni di contribuzione, ma solo per chi opti per una
liquidazione del trattamento secondo le regole di calcolo del sistema
contributivo previste dal decreto legislativo n°180 del 30.4.1997. E' altresì, prevista una verifica dei risultati della predetta sperimentazione entro il 31.12.2015. Cordiali saluti 26.7.05 |
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BUON GIORNO HO UNA DOMANDA DA PORVI
IN RIFERIMENTO ALL' EROGAZIONE DEL TFR. HO LAVORATO PER UN' AZIENDA COME IMPIEGATA AMMINISTRATIVA FULL-TIME DAL 10/09/01 AL 31/05/05 DANDO LE DIMISSIONI. QUANTO TEMPO HA L'AZIENDA IN TERMINI DI LEGGE PER L'EROGAZIONE DEL TFR? RINGRAZIANDOVI ANTICIPATAMENTE PER LA COETESE ATTENZIONE VI PORGO DISTINTI SALUTI.24.7.05 |
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| RISPOSTA |
La Cassazione con sentenze n° 1040 e
4822 del 2002 stabilisce che il diritto al pagamento del TFR matura alla
cessazione del rapporto di lavoro ed a tale data deve essere pagato
tutto il maturato: le differenze di rivalutazione, conseguenti alla
pubblicazione degli indici ISTAT potranno essere saldate
successivamente, a conguaglio. Il datore di lavoro che, invece, paghi tutto il TFR il ritardo è tenuto al pagamento di interessi e rivalutazione monetaria con decorrenza dalla cessazione del rapporto di lavoro La Cassazione, con sentenze n° 10942del 2000 e 4822 del 2002, ha chiarito che non è consentito nemmeno dalla contrattazione collettiva modificare la data di detto pagamento (alla cessazione del rapporto) trattandosi di un obbligo ex lege. Cordiali saluti 26.7.05 |
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Egregio Avvocato,
sono un ex dirigente di 56 anni in contribuzione volontaria dallo scorso mese di dicembre e raggiungerò i 35 anni di versamenti il 30 settembre del prossimo anno. Nel frattempo mi hanno offerto un contratto di consulenza ma, da quello che sono riuscito a capire, non lo posso accettare perché altrimenti perdo la possibilità di andare in pensione dal 1° gennaio 2007. Cosa posso fare per non perdere questo lavoro? Che alternative ci sono al contratto di consulenza? Grazie Maurizio 24.7.05 |
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| RISPOSTA |
Uno dei requisiti per il diritto alla pensione
di anzianità è di non svolgere attività lavorativa subordinata. Per la
validità del pensionamento non è richiesta tuttavia la cessazione
definitiva dell'attività lavorativa; è, bensì, sufficiente che non si
svolga alcun lavoro nel mese in cui ha decorrenza la pensione e se
successivamente si riprende l'attività, si incorre unicamente nelle
regole del cumulo pensione/lavoro. Non esiste alcuna incompatibilità con la prosecuzione di attività lavorativa autonoma come libero professionista ( iscrizione alla gestione separata ). Cordiali saluti 26.7.05 |
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| Mi chiamo Mauro sono nato il 09/03/1954, volevo chiederle con le nuove regole quando potrò andare in pensione. Premetto che a tutto il 2005 avrò 29 anni di contribuzione come dipendente di Soc.Privata. Inoltre al 31/12/1995 avevo 19 anni di contribuzione a mio carico compreso il servizio militare. Ringrazio anticipatamente.24.7.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISPOSTA |
La riforma pensionistica che entrerà
in vigore il 1°gennaio 2008 prevede la possibilità di accedere alla
pensione di anzianità con 40 anni di contribuzione a prescindere
dall'età o con 35 anni di contribuzione e 60 anni di età, elevati, per
il periodo 2008 - 2013, a 61. Il requisito dell'età anagrafica viene
elevato di un ulteriore anno a decorrere dal 2014. La decorrenza di quest' ultimo incremento potrebbe essere differito qualora, a seguito di apposita verifica sugli effetti finanziari risultassero risparmi di spesa superiori alle previsioni. Potendo far valere 18 anni di contribuzione al 31.12.1995 la sua pensione sarà calcolata con il sistema retributivo. Cordiali saluti - 25.7.05 |
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Egr. mo Avvocato Mi chiamo EDOARDO Sono nato a Napoli il 14/02/1945, Ho lavorato alla Ford in Germania per quasi trè anni, poi sono ritornato in Italia, dove lavoro in una Azienda di Informatica, dal 03/06/1974. Quindi il 31/12 del 1995, avevo a mio carico già più di 18 anni di contributi INPS. La mia domanda è la seguente: Con quale metodo di conteggio andrò in pensione? Visto che compirò 35 anni di contributi il 03/06/2009 e 65 anni nel 2010 ?. Grazie In attesa di una sua risposta, le porgo i miei più cordiali saluti - 22.7.05 |
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| RISPOSTA |
La contribuzione versata o
accreditata in un paese facente parte della UE, o in un altro paese
convenzionato, è utilizzabile per raggiungere il requisito contributivo
richiesto per le varie prestazioni italiane ( 20 anni per la vecchiaia o
35 per l'anzianità). Il diritto alla pensione viene accertato, cioè, sommando tutti i periodi di lavoro svolti dall'interessato nei Paesi membri.L'importo della pensione viene determinato in proporzione ai contributi versati nel singolo Paese che liquida la pensione. Nel suo caso, agli attuali 31 anni circa di contribuzione italiana deve aggiungere i 3 anni circa di contribuzione tedesca. Il requisito per la pensione di anzianità in base alla vigente normativa che resterà in vigore fino al 31.12 2007 prevede la possibilità di accedere alla pensione di anzianità co 35 anni di contribuzione e 57 anni di età. Avendo Lei maturato 18 anni di contribuzione al 31.12.1995 la sua pensione sarà calcolata interamente con il sistema retributivo, sulla base, cioè delle retribuzioni degli ultimi 10 anni. Cordiali saluti - 23.7.05 |
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Finalamente ho trovato aiuto. Vivo nel estero, italiano non e la mia lingua ed e molto difficile ad ottenere aiuto dal INPS. Nato 1 gennaio 1937 ho una pensione di vecchiaia. E una pensione misto con lavore in italia 1995-1997 con Air Europe e ho fatto contributi al Fondo Volo che mi ho comprato una pensione nel AGO. La pensione e posibile perche ho piu di 20 anni contributi in inghilterra. Inps mi ha datto questi informazioni. media per quota A 1485.1813, media per quota B 1541.734. In 1995 i miei redditi veri erano 34013.32 euros per le 25 settimane che ho lavorato in Italia, 52 settimane per 75641.30 in 1976, 31 settimane per 40721.08 in 1997, disocupazione 19 settimane 1997 e 8 set disocupazione in 1998. per tutti le settimane assicurate in Italia. Hanno cominciato pagare le pensione in ottobre 2001, quando ho finito con lavorare in inghilterra, pero il mio 65 compleano era primo gennaio 2002. 1) Come e questo posibile. Tutto che ho trovato nel web site dice 65 e necessario per godere la pensione misto. E importante perche potrebbe effettuare il coefficiente di trasformazione per la parte contributiva della mia pensione. 2) E una pensione pro rata e questo e nel web site del INPS.
"IL CALCOLO DELLA PENSIONE IN "PRO-RATA" Pero dicono di 5 e 10 anni media. (quota A e B). Quale e corretto. 3) Finalamente puo calcolare quanto devrei avere per la parte retributiva della mia pensione (2001 o 2002) e come lo ha fatto. Vorrei ringraziarla per il Suo aiuto. 20.7.05 |
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| RISPOSTA |
In Italia sono previsti 2 tipi di
pensione: la pensione di vecchiaia al compimento dell'età pensionabile ( 60 anni per la donne e 65 per gli uomini ) e la pensione di anzianità che viene liquidata al raggiungimento della prescritta anzianità contributiva ( nel 2001 erano richiesti 35 anni di contribuzione e 56 anni di età ) e decorre dal mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Per la pensioni in convenzione con un altro Stato, l'anzianità prevista viene raggiunta sommando i periodi assicurativi dei due Stati. Per quanto riguarda la misura della pensione, ogni Stato paga in base alla contribuzione versata nel medesimo. Per il calcolo della quota A si prendono in considerazione le 260 settimane anteriori alla decorrenza della pensione. Le relative retribuzioni settimanali vanno rivalutate in base a dei coefficienti previsti dalla legge n°297 del 1982. La retribuzione media settimanale così ottenuta viene moltiplicata per il numero dei contributi maturati prima del 1° gennaio 1993. Per il calcolo della quota B si considerano le 520 settimane anteriori alla decorrenza della pensione Le relative retribuzioni si rivalutano in base al criterio previsto dalla legge n°503 del 1992 e la retribuzione settimanale media così ottenuta si moltiplica per i contributi maturati dopo il 1° gennaio 1993. Cordiali saluti - 22.7.05 |
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| Sono stata dipendente in una ditta energetica municipale poi diventata SPA ( AEM S.p.A. di milano con sede in Valtellina) andata in pensione il 1 di aprile 2005. Ho firmato la mia scelta di collocamento a riposo il 28 di febbraio 2005. La ditta ha spedito la domanda di pensione all'INDAP di Sondrio Provincia dove io risiedo e sede dove devono essere svolte le pratiche di conteggio. La sede di Sondrio ha chiesto la documentazione dei miei contributi versati dalla ditta, alla sede INPDAP di Milano essendo la ditta residente a Milano. Qusta non ha ancora provveduto a far pervenire la documentazione a Sondrio. Io stò ancora aspettando la pensione nonostante la ditta mi abbia assicurato che il mese dopo il mio esodo dal lavoro ossia il 16 di aprile avrei percepito la pensione. Io le chiedo gentilmente se ci sono dei termini di tempo entro i quali un lavoratore ha diritto di percepire la pensione. Io mi sono fatta rilasciare dalla ditta la fotocopia della ricevuta cartolina di ritorno, della raccomandata con la domanda della mia pensione all'INPDAP di Sondrio che è del 08/04/2005. Dall'ufficio INPDAP di Milano danno risposte evasive al Patronato al quale io mi sono rivolta per un aiuto. la Ringrazio anticipatamente per la risposta e gentilmente saluto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISPOSTA |
La liquidazione di una prestazione
previdenziale tardiva, rispetto ai tempi stabiliti, costituisce un
"illecito", a cui deve seguire un risarcimento del danno. Esso avviene
mediante la corresponsione degli interessi moratori e del maggior danno da svalutazione monetaria. Dal 121° giorno successivo alla domanda di prestazione decorrono gli interessi moratori ( dal 1.1.2004 del 2,5%) che vengono calcolati fino al momento dell'adempimento da parte dell'ente.Cordiali saluti - 21.7.05 |
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| sto percependo il superbonus da quasi un anno. Al momento che andrò in pensione, il conteggio del trf di questo periodo viene calcolato in base all'ammontare mensile comprensivo di superbonus o no? Grazie per una risposta 21.6.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISPOSTA |
gentile utente, daremo risposta al
suo quesito APPENA POSSIBILE, poichè SIAMO IN ATTESA DI CHIARIMENTI da
parte delle autorita' competenti - 25.6.05 RISPOSTA: L'art. 1 della legge di riforma pensionistica n° 243/2004 ha stabilito che per il periodo 2004-2007 i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano maturato i requisiti per il diritto alla pensione di anzianità possono rinunciare all'accredito contributivo e la somma corrispondente che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale venga corrisposta interamente al lavoratore. Nulla è stato stabilito per quanto riguarda il TRF in presenza di "bonus". ma gli accordi con Confindustria prevedevano che il provvedimento dovesse AVERE costo zero per la aziende PER LE QUALI non AVREBBE AVUTO ALCUNA incidenza. Quindi, nel calcolo del TFR, il "bonus" non VERREBBE preso in considerazione. Cordiali saluti (13.7.05) |
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| Salve. Sono nata il 22/07/1950 e sono stata assunta regolarmente il 1°gennaio 1969. Da allora ho sempre lavorato ininterrottamente e lavoro tuttora nel settore privato. Le chiedo se posso essere considerata 'lavoratore precoce' o comunque quando scatterà il diritto alla pensione e uale sarà la finestra d'uscita.Ringrazio in anticipo. Cordiali saluti. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISPOSTA |
Si applicano le vigenti
disposizione per i lavoratori cheabbiano maturato entro il 31.12.2007 i
requisiti di età ed anzianità contributiva previsti dall'attuale
normativa ai fini del diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità ( 35 anni di contribuzione e 57 anni di età o 39 anni di contribuzione a prescindere dall'età ) Il lavoratore può chiedere all'ente di appartenenza la certificazione del proprio diritto. A partire dal 2006 i lavoratori precoci sono parificati alla generalità dei lavoratori. La sua finestra d'uscita è 1° gennaio 2008. Cordiali saluti |
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sono nata il 22/02/1952 ed ho
iniziato a lavorare il 01/11/1969, nel febb. 1975, essendo nato il mio
primo figlio il 9/11/1974, ho chiesto l'astensione facoltativa,
contribuita allora al 30% fino a settembre 1975. Essendo una dipendente
degli ex fondi speciali, ho diritto al riconoscimento di quei mesi
sull'anzianità di servizio, come da normativa della DL 151/20012 art.
25 comma2, oppure li devo riscattare? Inoltre essendo andata in
mobilità il giorno 8/03/2004, per il raggiungimento della pensione a
quale legge devo far riferimento, ed inoltre essenso una lavoratrice
precoce ho ancora dei diritti sulla precocità? La ringrazio vivamente e
la saluto. MEME' NON SONO RIUSCITA A TROVARE LA TABELLA DELLA LEGGE 335/95 SIA PER L'ETA' ANAGRAFICA CHE PER I CONTRIBUTI DA VERSARE. ESSENDO UNA LAVORATRICE PRECOCE ED AVENDO AL 31/12/2005 1854 SETTIMANE EFFETTIVE E 53 ANNI DI ETA' RIENTRO IN QUELLA LEGGE E SE NO PERCHE? POSSO AVERE LA TEABELLA. GRAZIE. |
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| RISPOSTA |
L'astensione facoltativa è
indennizzata ( 30% della retribuzione) e coperta da contribuzione
figurativa valida anche per il diritto alla pensione di anzianità. A
decorrere dal 2006 i lavoratori precoci sono parificati alla generalità
dei lavoratori. Nel limite di 10.000 unità, si continua ad applicare la vigente normativa, ai lavoratori collocati in mobilità ordinaria ai sensi degli art. 4 e 24 della legge n°223 del 23 luglio 1991, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 1° marzo 2004 e che maturano i requisiti per la pensione di anzianità entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità. Se Lei non dovesse rientrare in questa categoria ricadrebbe nella riforma pensionistica approvata con legge 243 del 23.8.2004 che prevede la possibilità di accedere alla pensione di anzianità con 40 anni di contribuzione a prescindere dall'età o 35 anni di contribuzione e 60 anni di età elevati a 61 dal 2010. cordiali saluti I lavoratori precoci beneficiavano di un rallentamento nella gradualità del raggiungimento del requisito dei 57 anni di età anagrafica in presenza dei 35 anni di contribuzione ( nel 2005 - 35 anni di contribuzione e 56 anni di età anzichè 57 ) .A partire dal 2006 i requisiti di età e contribuzione saranno uguali per la generalità dei lavoratori dipendenti ,35 anni di contribuzione e 57 anni di età anagrafica o 39 anni di contribuzione a prescindere dall'età. Dal 1° gennaio 2008, data di entrata in vigore della riforma pensionistica, si potrà accedere alla pensione di anzianità con 35 anni di contribuzione e 60 anni di età ( elevati a 61 dal 2010 ) o 40 di contribuzione a prescindere dall'età - 18.7.05 |
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| Si desidera conoscere se commerciante iscritto presso camera di commercio con perdita di esercizio,oppure con minimali di reddito esente ,ha obbligo di versamento previdenziale.Grazie - 10.7.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISPOSTA | Solo i soggetti che esercitano l'attività di affittacamere, iscritti alla gestione speciale degli esercenti attività commerciale, non devono osservare il minimale annuo di reddito. Per tutte le altre categorie è stabilito un limite di imponibile ai fini contributivi, variabile di anno in anno, al di sotto del quale non è possibile effettuare i pagamenti. Cordiali saluti - 11.7.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sono stato implicato in una vicenda giudiziaria extralavorativa. Il mio datore di lavoro (ente pubblico non economico) mi ha immediatamente sospeso dal servizio in attesa del giudizio finale che si è concluso dopo 4 anni con un patteggiamento e il relativo licenziamento. Nel frattempo mi erogavano mensilmente il cosiddetto assegno alimentare. Considerato che mi veniva rilasciato il regolarmente il CUD, chiedo cortesemente se detto periodo di sospensione il mio ente doveva ugualmente versarmi i contributi INPS ed eventualmente se esiste la possibilità di poter riscattare il periodo mancante. Faccio presente che attualmente lavoro presso un'altra struttura regolarmente assunto. Ringrazio anticipatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISPOSTA | Per I periodi di percezione dell'assegno alimentare non è previsto il versamento di contribuzione ne' sono riscattabili. Cordiali saluti 5.7.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Egregio avvocato, questa è la mia situazione: . al 20 settembre 2005, maturerò 57 anni di età. avrò una anzianità contributiva pari a 37 anni e 7 mesi. Secondo la normativa vigente potrei chiedere il superbonus solo con decorrenza primo gennaio 2006 (prima finestra utile). Le domando: E' effettivamente quella la finestra? Se chiedessi il superbonus, che cosa deve fare l'azienda presso cui lavoro, deve continuare a versare i contributi fino a tutto dicembre, visto che il superbonus decorre da gennaio, senza che io ne abbia alcun beneficio in quei tre mesi? A questo punto non mi conviene andare comunque in pensione da gennaio e convertire da ottobre il mio rapporto di lavoro in contratto di consulenza per una cifra equivalente?: ridurrei di un minimo la pensione, quando la prenderò, per attività lavorativa svolta contemporaneamente e nel contempo beneficerei di un maggior reddito nei tre mesi che intercorrono fino al momento di ricevere la pensione. Attendo un suo consiglio e la ringrazio molto. |
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| RISPOSTA |
Avendo già maturato il requisito
contributivo dei 35 anni e compiendo i 57 anni di età entro il 30.9.2005
la finestra utile sarà 1°gennaio 2006. L'art.1 della riforma
pensionistica, approvata con legge 243 del 23.8.2004, ha stabilito che
per il periodo 2004-2007, al fine di incentivare il posticipo del
pensionamento, i lavoratori dipendenti del settore privato, che abbiano
maturato i requisiti per il diritto alla pensione di anzianità possono
rinunciare all'accredito contributivo. In conseguenza dell'esercizio
della predetta facoltà viene meno l'obbligo di versamento contributivo
da parte del datore di lavoro a decorrere dalla prima scadenza utile per
il pensionamento prevista dalla vigente normativa ( nel suo caso 1°
gennaio 2006 ) Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla
contribuzione che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente
previdenziale è corrisposta interamente la lavoratore La decorrenza del Bonus è fissata, sussistendo tutti i requisiti al 1° giorno del mese successivo alla relativa domanda. La pensione di anzianità è incumulabile con i redditi da lavoro autonomo e dipendente. Non è soggetto ad alcuna riduzione del trattamento, il titolare di pensione di anzianità, liquidata sulla base di almeno 40 anni di contribuzione, oppure con 37 anni di contributi accompagnati da 58 anni di età, Quindi Lei per poter cumulare pensione di anzianità e reddito da lavoro dovrà richiedere la pensione dopo il compimento del 58° anno di età. Cordiali saluti 4.7.05 |
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Salve...ho disperato bisogno di un
consiglio: mio padre è deceduto circa un mese fa a 55 anni, e
nell'espletare le pratiche per la pensione, che tra l'altro sarebbe
l'unica fonte di sostentamento per me e mia madre, abbiamo incontrato
una serie di problemi: all'INPS risultano soltanto 20 settimane di
contributi risalenti al 1974, più 4 settimane risalenti al 1974; in
realtà però a casa abbiamo ritrovato il libretto di lavoro dove gli anni
di lavoro risultano essere quasi 7 (dal 1974 al 1980), ma le società
presso le quali ha lavorato sono entrambe fallite senza versare una lira di contributi. Risultano poi 2 anni (2001/2002) come Co.co.co.; infine, io so con certezza che dal 2003 al maggio 2005 ha lavorato presso una società privata ma in nero. Al patronato mi hanno detto che possiamo chiedere solo l'una tantum, ma io so che dal 1996 in poi bastano 5 anni di contribuzione per la pensione ai superstiti. Forse, denunciando l'omissione contributiva dell'ultimo datore di lavoro, e poi chiedendo il ricongiungimento per gli anni da co.co.co, infine aggiungendo l'anno di servizio militare, qualcosa si può prendere... Vi prego, datemi un consiglio... Grazie. 1.7.05 |
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| RISPOSTA |
In caso di morte di un lavoratore
non ancora pensionato, è richiesto che l'assicurato, all'atto del
decesso, potesse far valere almeno cinque anni di contribuzione di cui
almeno tre anni nel quinquennio precedente la morte, oppure 15 anni in
totale. In caso di decesso senza che sussistano i requisiti contributivi per la pensione, al coniuge superstite spetta un'indennità rapportata all'ammontare dei contributi versati a condizione che risulti accreditato in favore del dante causa, nel quinquennio precedente alla morte, almeno un anno di contribuzione. La domanda per l'indennità va presentata entro un anno dalla morte, a pena di decadenza. Cordiali saluti 4.7.05 |
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