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L'attuale convenzione è entrata in vigore l'1.11.83 (Legge n. 34 del 25.2.1983) Prestazioni che eroga l'Italia · Pensioni di Vecchiaia, Invalidità e ai Superstiti (requisiti) · Pensioni: come si utilizzano i contributi esteri · Requisiti per l'applicazione della convenzione
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Dove presentare la domanda
· Quali documenti presentare · Riscossione della pensione · Importo della pensione ed Integrazione al Trattamento Minimo · Variazione dell'importo italiano in pagamento · Pensione ed attività lavorativa · Pensione italiana ed estera: regime fiscale · Particolarità
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Prestazioni in caso di Malattia
· Prestazioni in caso di Maternità · Prestazioni in caso di Tubercolosi · Prestazioni in caso di Disoccupazione · Prestazioni per i familiari · Prestazioni in caso di Infortuni sul lavoro e Malattie Professionali Le prestazioni citate possono essere erogate, a determinate condizioni, dai Fondi Speciali di Previdenza gestiti dall'INPS e da altri regimi speciali di assicurazione relativi a determinate categorie di lavoratori (es.: ENPALS, INPGI, INPDAI). Prestazioni che eroga Capoverde · Prestazioni di Vecchiaia, Invalidità e ai Superstiti (Cenni sul sistema pensionistico) · Prestazioni in caso di Malattia · Prestazioni in caso di Disoccupazione · Prestazioni in caso di Infortuni sul lavoro e Malattie Professionali
Pensioni: come si utilizzano i contributi esteri
Quando il numero dei contributi versati in Italia non è sufficiente per ottenere una pensione in regime nazionale, si opererà in regime internazionale utilizzando anche eventuali periodi contributivi esteri. In tal caso ogni Paese liquida la prestazione in base alla propria legislazione nazionale applicando due criteri fondamentali: Il diritto alla pensione si valuta considerando la somma dei contributi versati presso entrambi gli stati contraenti purchè non sovrapposti (totalizzazione). Ogni Stato pagherà una quota di pensione in proporzione ai propri contributi al compimento dell'età pensionabile prevista dalla propria legislazione (pro-rata)
Nel caso in cui l'assicurato non perfezioni ugualmente il diritto a pensione e possa far valere anche contribuzione in altri Paesi convenzionati, occorrerà valutare la possibilità di sommare anche questa contribuzione (totalizzazione multipla). Attenzione: In nessun caso si verifica il trasferimento materiale dei contributi da un Paese all'altro. Requisiti per l'applicazione della convenzione
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Requisito della anzianità contributiva: è possibile liquidare
una pensione solo se l'assicurato può far valere in Italia almeno 52
contributi settimanali. · E' richiesto il requisito della cittadinanza di uno dei due Stati contraenti.
Dove presentare la domanda I residenti in Italia devono presentare la domanda di pensione alla Sede INPS competente per territorio, anche nel caso venga richiesta la sola pensione estera. Sarà cura di tale Sede trasmettere all'Ente pensionistico estero la domanda. Per la presentazione della domanda di pensione, per la richiesta di notizie e per ogni altra eventuale necessità gli interessati possono rivolgersi anche agli Enti di Patronato e di assistenza sociale, riconosciuti dalla legge, che sono abilitati ad assistere gratuitamente i lavoratori nello svolgimento delle pratiche di natura previdenziale e assistenziale.I residenti nella Repubblica di Capoverde devono presentare la domanda alla competente Cassa Estera. A tal fine possono parimenti avvalersi dell'assistenza gratuita degli Enti di Patronato operanti anche all'estero e degli Uffici Consolari. Attualmente la Cassa Estera è: INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL La presentazione della domanda in un paese diverso da quello di residenza non fa perdere il diritto alla prestazione, ma può causare un ritardo nella definizione.
Quali documenti presentare La documentazione da presentare per qualsiasi tipo di domanda di pensione in convenzione, in aggiunta a quella normalmente prevista per quelle a carico della sola assicurazione italiana, è: · Certificato di residenza o dichiarazione personale sostitutiva (autocertificazione) · Documentazione attestante il lavoro svolto all'estero · Domanda di prestazione compilata sul mod. IT/CV 1 javascript:apri1() Riscossione della pensione Il pensionato può richiedere il pagamento della
pensione in Italia o all'Estero. Pagamento in Italia: Il pensionato può scegliere, tra le varie forme di pagamento previste, quella che ritiene più comoda: · riscossione in contanti agli sportelli bancari o postali, · accredito su conto corrente bancario o postale di cui è titolare, · riscossione tramite assegno circolare al proprio domicilio · tramite una persona delegata alla riscossione con delega debitamente autenticata.
Pagamento all'estero:
Il pensionato può richiedere all'I.N.P.S. che la sua pensione venga pagata
in qualsiasi Paese estero.
Importo della pensione ed Integrazione al Trattamento Minimo La pensione italiana viene determinata in proporzione
ai contributi versati in Italia (pro-rata) partendo da una pensione virtuale
calcolata sul totale dei contributi italiani ed esteri. · non abbia redditi influenti A tal fine sono da dichiarare i redditi propri e del coniuge comprese le pensioni eventualmente corrisposte dalle istituzioni estere e tutti quei redditi che, se prodotti in Italia, sarebbero assoggettabili al regime fiscale italiano. Per le pensioni con decorrenza fino al dicembre 1993 sono da dichiarare solo i redditi personali; per quelle con decorrenza successiva sono da dichiarare anche i redditi del coniuge. · risulti versato in Italia un numero di contributi settimanali, derivanti da lavoro effettivo, non inferiore a 520 (10 anni). A questo scopo si considera
valida anche la contribuzione figurativa accreditata in costanza di rapporto
di lavoro (periodi di malattia, maternità o di cassa integrazione guadagni
che si collocano nell'ambito di un rapporto di lavoro) e la contribuzione da
riscatto per lavoro svolto all'estero o per omissione contributiva. I pensionati residenti in uno Stato dell'Unione Europea diverso dall'Italia, in uno stato aderente all'Accordo SEE o in Svizzera, non possono beneficiare dell'integrazione al TM in base all' applicazione del principio di Inesportabilità delle prestazioni non contributive (Regolamento CEE n. 1247/92). Il pensionato, titolare di un pro-rata integrato al Trattamento Minimo (prestazione provvisoria) che diventa titolare di una pensione a carico di un'Istituzione estera, avrà diritto ad una quota di integrazione al T.M. solo se la somma delle due pensioni non raggiunge tale importo.
NB: Al compimento dell'età pensionabile il titolare di anzianità in regime di convenzione internazionale che alla decorrenza originaria poteva far valere un numero di contributi italiani tali da perfezionare il diritto a pensione di vecchiaia autonoma, manterrà l'integrazione al Trattamento Minimo anche in caso di concessione di pro-rata estero, sempre che i suoi redditi lo consentano (Delibera n. 126 del 1° luglio 1988). L'importo mensile in pagamento non può comunque essere inferiore, per ogni anno di contribuzione, ad 1/40 del T.M. vigente ("minimale" previsto dalla L. 335/95 art. 3 comma 15 e 16).
Variazione dell'importo italiano in pagamento Le pensioni in regime internazionale, come tutte le
altre pensioni, vengono aumentate periodicamente (perequazione) per
adeguarle al costo della vita. Pensione ed attività lavorativa A partire dal 1.2.1991, ai fini del cumulo pensione-retribuzione, l'attività lavorativa svolta all'estero è equiparata a quella svolta in Italia. Nel caso di pensionati residenti all'estero le relative trattenute vengono effettuate direttamente sulla pensione italiana. Pensione italiana ed estera: regime fiscale Le pensioni italiane liquidate in regime internazionale, di norma, vengono tassate alla fonte (cioè dall'INPS, che agisce come sostituto d'imposta) come tutte le altre pensioni. Il pensionato che risiede all'estero per evitare la doppia imposizione fiscale, in linea generale, può chiedere all'INPS la detassazione della pensione italiana in quanto tale reddito verrà assoggettato al regime fiscale del Paese di residenza. A tal fine dovrà presentare alla sede INPS che ha in carico la pensione, un apposito modello (Mod.EP - I /1) vidimato dall'Autorità fiscale del Paese di residenza. Il pensionato residente in Italia che percepisce una pensione estera, in linea generale, dovrà denunciare tale reddito all'Amministrazione fiscale italiana. Particolarità I periodi di contribuzione inferiori ad 1 anno, compiuti in uno stato, devono essere presi in considerazione da parte dell'Istituzione dell'altro stato solo per accertare il diritto alla prestazione e non per la misura della stessa. E' prevista la possibilità di totalizzazione multipla. Prestazioni di Vecchiaia, Invalidità e ai Superstiti
(Cenni sul sistema pensionistico della Repubblica di Capoverde) Per acquisire il diritto alla pensione di vecchiaia i lavoratori devono aver compiuto 65 anni se uomini oppure 60 se donne e possano far valere almeno 3 anni di contribuzione. Hanno diritto alla pensione di invalidità gli assicurati che nel corso dell'attività lavorativa perdano la capacità di guadagno di 1/3 o perdano la capacità di lavoro per 2/3, in presenza di 3 anni di contributi. In caso di decesso dell'assicurato o del pensionato, la pensione ai superstiti spetta alla vedova, al vedovo o agli orfani minori di 18 anni. E' altresì prevista una sovvenzione per spese funerarie.
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