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L'attuale convenzione è entrata in vigore l'1.11.83 (Legge n. 34 del 25.2.1983)


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le fate di Mindelo
Mindelo
 

Prestazioni che eroga l'Italia

·        Pensioni di Vecchiaia, Invalidità e ai Superstiti (requisiti)

·        Pensioni: come si utilizzano i contributi esteri

·        Requisiti per l'applicazione della convenzione

·        Dove presentare la domanda

·        Quali documenti presentare

·        Riscossione della pensione

·        Importo della pensione ed Integrazione al Trattamento Minimo

·        Variazione dell'importo italiano in pagamento

·        Pensione ed attività lavorativa

·        Pensione italiana ed estera: regime fiscale

·        Particolarità

·        Prestazioni in caso di Malattia

·        Prestazioni in caso di Maternità

·        Prestazioni in caso di Tubercolosi

·        Prestazioni in caso di Disoccupazione

·        Prestazioni per i familiari

·        Prestazioni in caso di Infortuni sul lavoro e Malattie Professionali

Le prestazioni citate possono essere erogate, a determinate condizioni, dai Fondi Speciali di Previdenza gestiti dall'INPS e da altri regimi speciali di assicurazione relativi a determinate categorie di lavoratori (es.: ENPALS, INPGI, INPDAI).

Prestazioni che eroga Capoverde

·        Prestazioni di Vecchiaia, Invalidità e ai Superstiti (Cenni sul sistema pensionistico)

·        Prestazioni in caso di Malattia

·        Prestazioni in caso di Disoccupazione

·        Prestazioni in caso di Infortuni sul lavoro e Malattie Professionali

 

Pensioni: come si utilizzano i contributi esteri

 

 Quando il numero dei contributi versati in Italia non è sufficiente per ottenere una pensione in regime nazionale, si opererà in regime internazionale utilizzando anche eventuali periodi contributivi esteri. In tal caso ogni Paese liquida la prestazione in base alla propria legislazione nazionale applicando due criteri fondamentali:

Il diritto alla pensione si valuta considerando la somma dei contributi versati presso entrambi gli stati contraenti purchè non sovrapposti (totalizzazione).

Ogni Stato pagherà una quota di pensione in proporzione ai propri contributi al compimento dell'età pensionabile prevista dalla propria legislazione (pro-rata)

Esempio

Nel caso in cui l'assicurato non perfezioni ugualmente il diritto a pensione e possa far valere anche contribuzione in altri Paesi convenzionati, occorrerà valutare la possibilità di sommare anche questa contribuzione (totalizzazione multipla).

Attenzione: In nessun caso si verifica il trasferimento materiale dei contributi da un Paese all'altro.

Requisiti per l'applicazione della convenzione

 
 

·        Requisito della anzianità contributiva: è possibile liquidare una pensione solo se l'assicurato può far valere in Italia almeno 52 contributi settimanali.
I contributi possono essere di qualsiasi natura: obbligatori (lavoro dipendente o autonomo), figurativi (servizio militare, malattia, maternità, cassa integrazione guadagni, disoccupazione, mobilità), da riscatto (corso legale di laurea, contribuzione omessa, contribuzione per attività svolta in Paesi non convenzionati con l'Italia), da versamenti volontari.

·        E' richiesto il requisito della cittadinanza di uno dei due Stati contraenti.

Dove presentare la domanda

I residenti in Italia devono presentare la domanda di pensione alla Sede INPS competente per territorio, anche nel caso venga richiesta la sola pensione estera. Sarà cura di tale Sede trasmettere all'Ente pensionistico estero la domanda. Per la presentazione della domanda di pensione, per la richiesta di notizie e per ogni altra eventuale necessità gli interessati possono rivolgersi anche agli Enti di Patronato e di assistenza sociale, riconosciuti dalla legge, che sono abilitati ad assistere gratuitamente i lavoratori nello svolgimento delle pratiche di natura previdenziale e assistenziale.
I residenti nella Repubblica di Capoverde devono presentare la domanda alla competente Cassa Estera. A tal fine possono parimenti avvalersi dell'assistenza gratuita degli Enti di Patronato operanti anche all'estero e degli Uffici Consolari.

Attualmente la Cassa Estera è:

INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL
PRAIA
REPUBBLICA DI CAPO VERDE

 

La presentazione della domanda in un paese diverso da quello di residenza non fa perdere il diritto alla prestazione, ma può causare un ritardo nella definizione.

 

Quali documenti presentare

 La documentazione da presentare per qualsiasi tipo di domanda di pensione in convenzione, in aggiunta a quella normalmente prevista per quelle a carico della sola assicurazione italiana, è:

·        Certificato di residenza o dichiarazione personale sostitutiva (autocertificazione)

·        Documentazione attestante il lavoro svolto all'estero

·        Domanda di prestazione compilata sul mod. IT/CV 1

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Riscossione della pensione

 Il pensionato può richiedere il pagamento della pensione in Italia o all'Estero.
Gli importi mensili compresi tra 5 Euro e 60 Euro, anche se riferiti a più pensioni italiane, sono corrisposti due volte all'anno con pagamenti anticipati semestrali.
Gli importi mensili inferiori a 5 Euro sono corrisposti una volta all'anno con un unico pagamento anticipato.

Pagamento in Italia:

Il pensionato può scegliere, tra le varie forme di pagamento previste, quella che ritiene più comoda:

·       riscossione in contanti agli sportelli bancari o postali,

·       accredito su conto corrente bancario o postale di cui è titolare,

·       riscossione tramite assegno circolare al proprio domicilio

·       tramite una persona delegata alla riscossione con delega debitamente autenticata.



 

Pagamento all'estero:

Il pensionato può richiedere all'I.N.P.S. che la sua pensione venga pagata in qualsiasi Paese estero.
Nella Repubblica di Capoverde il pagamento viene effettuato tramite l'ISTITUTO CENTRALE DELLE BANCHE POPOLARI ITALIANE (in associazione temporanea con Credito Artigiano e Credito Valtellinese) Corso Europa 18, 20122 MILANO, che utilizza come Banca estera la Societe’ Generale.
Il pagamento viene effettuato in dollari USA mediante spedizione di assegno della Chase ManhattanBank.

 

Importo della pensione ed Integrazione al Trattamento Minimo

La pensione italiana viene determinata in proporzione ai contributi versati in Italia (pro-rata) partendo da una pensione virtuale calcolata sul totale dei contributi italiani ed esteri.
Se l'importo della pensione così ottenuto, sommato alla pensione eventualmente riconosciuta da altri Stati contraenti, risulterà inferiore all'importo minimo fissato annualmente dalla legge (trattamento minimo) il pensionato ha diritto a una quota di integrazione fino a tale importo a condizione che:

·        non abbia redditi influenti

A tal fine sono da dichiarare i redditi propri e del coniuge comprese le pensioni eventualmente corrisposte dalle istituzioni estere e tutti quei redditi che, se prodotti in Italia, sarebbero assoggettabili al regime fiscale italiano. Per le pensioni con decorrenza fino al dicembre 1993 sono da dichiarare solo i redditi personali; per quelle con decorrenza successiva sono da dichiarare anche i redditi del coniuge.

·        risulti versato in Italia un numero di contributi settimanali, derivanti da lavoro effettivo, non inferiore a 520 (10 anni).

A questo scopo si considera valida anche la contribuzione figurativa accreditata in costanza di rapporto di lavoro (periodi di malattia, maternità o di cassa integrazione guadagni che si collocano nell'ambito di un rapporto di lavoro) e la contribuzione da riscatto per lavoro svolto all'estero o per omissione contributiva.
Tale requisito contributivo non è richiesto per i pensionati residenti in Italia.

I pensionati residenti in uno Stato dell'Unione Europea diverso dall'Italia, in uno stato aderente all'Accordo SEE o in Svizzera, non possono beneficiare dell'integrazione al TM in base all' applicazione del principio di Inesportabilità delle prestazioni non contributive (Regolamento CEE n. 1247/92).

Il pensionato, titolare di un pro-rata integrato al Trattamento Minimo (prestazione provvisoria) che diventa titolare di una pensione a carico di un'Istituzione estera, avrà diritto ad una quota di integrazione al T.M. solo se la somma delle due pensioni non raggiunge tale importo.

Esempio

NB: Al compimento dell'età pensionabile il titolare di anzianità in regime di convenzione internazionale che alla decorrenza originaria poteva far valere un numero di contributi italiani tali da perfezionare il diritto a pensione di vecchiaia autonoma, manterrà l'integrazione al Trattamento Minimo anche in caso di concessione di pro-rata estero, sempre che i suoi redditi lo consentano (Delibera n. 126 del 1° luglio 1988).

L'importo mensile in pagamento non può comunque essere inferiore, per ogni anno di contribuzione, ad 1/40 del T.M. vigente ("minimale" previsto dalla L. 335/95 art. 3 comma 15 e 16).

 

Variazione dell'importo italiano in pagamento

Le pensioni in regime internazionale, come tutte le altre pensioni, vengono aumentate periodicamente (perequazione) per adeguarle al costo della vita.
Al titolare di pensione in regime di convenzione internazionale integrata al T.M. che gode di pensione estera viene rideterminata, ogni anno, la quota italiana tenendo conto di un eventuale aggiornamento della prestazione estera (Legge 335/95 art. 3 comma 14). Qualora da tale rideterminazione risultino somme a debito del pensionato, è possibile il recupero di tali somme, in deroga alle norme comuni, secondo quanto disposto dall'art. 11 Legge 155/81.

Pensione ed attività lavorativa

A partire dal 1.2.1991, ai fini del cumulo pensione-retribuzione, l'attività lavorativa svolta all'estero è equiparata a quella svolta in Italia.

Nel caso di pensionati residenti all'estero le relative trattenute vengono effettuate direttamente sulla pensione italiana.

Pensione italiana ed estera: regime fiscale

Le pensioni italiane liquidate in regime internazionale, di norma, vengono tassate alla fonte (cioè dall'INPS, che agisce come sostituto d'imposta) come tutte le altre pensioni.

Il pensionato che risiede all'estero per evitare la doppia imposizione fiscale, in linea generale, può chiedere all'INPS la detassazione della pensione italiana in quanto tale reddito verrà assoggettato al regime fiscale del Paese di residenza. A tal fine dovrà presentare alla sede INPS che ha in carico la pensione, un apposito modello (Mod.EP - I /1) vidimato dall'Autorità fiscale del Paese di residenza.

Il pensionato residente in Italia che percepisce una pensione estera, in linea generale, dovrà denunciare tale reddito all'Amministrazione fiscale italiana.

Particolarità

 I periodi di contribuzione inferiori ad 1 anno, compiuti in uno stato, devono essere presi in considerazione da parte dell'Istituzione dell'altro stato solo per accertare il diritto alla prestazione e non per la misura della stessa.

E' prevista la possibilità di totalizzazione multipla.

Prestazioni di Vecchiaia, Invalidità e ai Superstiti

 

 

(Cenni sul sistema pensionistico della Repubblica di Capoverde)

Per acquisire il diritto alla pensione di vecchiaia i lavoratori devono aver compiuto 65 anni se uomini oppure 60 se donne e possano far valere almeno 3 anni di contribuzione.

Hanno diritto alla pensione di invalidità gli assicurati che nel corso dell'attività lavorativa perdano la capacità di guadagno di 1/3 o perdano la capacità di lavoro per 2/3, in presenza di 3 anni di contributi.

In caso di decesso dell'assicurato o del pensionato, la pensione ai superstiti spetta alla vedova, al vedovo o agli orfani minori di 18 anni. E' altresì prevista una sovvenzione per spese funerarie.