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Sul “Lodo”, lo spettro della consulta Salierno Fabio |
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31/07/2008
Con l’approvazione del Senato, e’ stato dato il via libera al c.d.
“LODO ALFANO”, in realtà denominato “disposizioni in materia di
sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche
dello Stato”.
Il Disegno di legge si compone di un SOLO ARTICOLO, composto da n. 8
commi.
1. IL TESTO DEL C.D. “LODO SCHIFANI BIS” od anche “LODO
ALFANO”.
Articolo 1
2. Il precedente della Corte Costituzionale a proposito del
lodo Schifani 1. Corte Cost. Sentenza n. 24 del 13 gennaio 2004.
La sospensione dei procedimenti penali per le alte cariche dello
Stato non e’ una novita’. Essa, infatti, era stata introdotta nel
nostro ordinamento dalla legge n. 140 del 20 giugno 2003
(c.d. “LODO SCHIFANI”). Due legislature fa. Sotto il precedente
Governo Berlusconi (prima della breve pausa del governo prodiano).
La Corte Costituzionale fu chiamata in quell’occasione a
pronunciarsi in merito alla costituzionalita’ del primo Lodo
SCHIFANI (di seguito “SCHIFANI 1” od anche “LEGGE 140”) dal
Tribunale di Milano, il quale sollevo’ questione di legittimita’
costituzionale in relazione alla violazione di una serie di norme
costituzionali.
I motivi di censura sollevati dal Tribunale di Milano relativi allo
“SCHIFANI 1” furono essenzialmente i seguenti:
a) violazione dell’articolo 3 della Costituzione
(ossia del principio della eguaglianza) e
dell’art. 112 Cost. (principio dell’obbligatorieta’
dell’azione penale); stabilire, cioe’, come faceva la LEGGE
140, la sospensione indiscriminata e per un tempo indeterminato, di
ogni processo penale a carico dei soggetti rivestenti una delle
cariche istituzinali ivi indicate (Presidente della Repubblica,
Presidente del Senato e della Camera, Presidente del Consiglio dei
Ministri, Presidente della Corte Costituzionale), avrebbe
determinato un trattamento differente dei soggetti rivestenti quelle
determinate qualita’ rispetto al resto dei cittadini ed avrebbe
determinato il vulnus del principio dell’obbligatorieta’
dell’azIone penale (disponendo, al contrario, che per taluni
soggetti si sarebbe dovuto invece soprassedere all’azione penale);
b) Violazione degli articoli 68, 90 e 96 Cost.
in quanto la SCHIFANI 1 attribuisce alle persone che ricoprono una
delle suddette alte cariche dello Stato una prerogativa che non e’
invece prevista dalle citate disposizioni della Costituzione, che
verrebbero ad essere di fatto novellate per mezzo di legge
ordinaria;
c) Violazione articoli 24, 11 e 117 Cost. (violazione
del diritto di difesa).
In quella occasione, la Corte Costituzionale non affronto’ il
problema della “fonte” della norma, limitandosi a
dichiarare l’incostituzionalita’ della LEGGE 140 per la
violazione del diritto alla difesa, del diritto della parte civile
che risulterebbe danneggiata dalla sospensione sine die del
processo e per la violazione del principio di eguaglianza sancito
dall’art. 3 Cost.
La sentenza della Corte Costituzionale infatti cosi’ conclude: “La
questione e’ pertanto fondata in riferimento agli articoli 3 e 24
della Costituzione. Resta assorbito ogni altro profilo di
illegittimita’ costituzionale”.
3. I nodi del “LODO ALFANO”.
Come su Macbeth, anche sul LODO ALFANO incombe uno spettro. Quello
della Corte Costituzionale.
E’ presumibile attendersi, infatti, che, come gia’ fu per lo
SCHIFANI 1, anche la questione della costituzionalita’ dell’attuale
Lodo sara’ presto rimessa alla Corte Costituzionale, la quale sara’
quindi chiamata a pronunciarsi in merito a quelli che sono i nodi
irrisolti e le palesi contraddizioni che affliggono anche l’attuale
LODO ALFANO.
Abbiamo detto come uno dei motivi che indussero la Consulta a
dichiarare lo SCHIFANI 1 anticostituzionale, sia stata la violazione
del diritto alla difesa.
Ora, a differenza dello SCHIFANI 1, l’attuale Lodo ALFANO prevede,
al comma 2, la facolta’ per l’imputato di rinunciare in ogni momento
alla sospensione.
Il motivo della norma e’ chiaro: quello, cioe’, di evitare una nuova
declaratoria di incostituzionalita’ per il mancato rispetto del
diritto alla difesa.
In altri termini: poiche’ ora l’imputato puo’ decidere liberamente
se rinunciare o meno allo “scudo” della norma, sara’ egli a decidere
del proprio destino e, quindi, se esercitare immediatamente il
proprio diritto alla difesa ovvero posticiparlo al momento in cui
non rivesta piu’ il presupposto ruolo istituzionale.
Nell’intento del legislatore, dunque, con questa previsione il
diritto alla difesa e’ salvo.
Tuttavia la previsione apre un vulnus piu’ grande di quello
che avrebbe dovuto evitare.
Anche la Costituzione prevede infatti alcune garanzie a tutela di
particolari cariche dello Stato. Ad esempio l’articolo 90 stabilisce
il principio dell’irresponsabilita’ del Presidente della Repubblica
per gli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni (eccettuate
le ipotesi di alto tradimento o di attentato alla Costituzione).
In generale, le prerogative costituzionali, tutelano
l’istituzione e non il singolo. Ed e’ per questo che
la tutela non e’ rinunciabile nel sistema costituzionale.
La rinuncia, sotto questo profilo, e’ quindi del tutto infondata,
incomprensibile e persino illegittima.
E, sempre stando all’esempio afferente il Presidente, egli e’
tutelato nella misura in cui l’atto compiuto “avvenga
nell’esercizio delle funzioni”. E non indiscriminatamante per
qualunque atto, anche se compiuto dal singolo prima di rivestire
quel determinato ruolo istituzionale.
L’esistenza di prerogative in favore di particolari ruoli
istituzionali e’ fisiologica ed addirittura necessaria nei sistemi
democratici.
Proprio per evitare il rischio della persecuzione verso particolari
cariche istituzionali ad opera di altri poteri istituzionali (le cui
prerogative, infatti, vengono di solito bilanciate prevedendo, ad
esempio come fa l’art. 96 della Cost., per il Presidente del
Consiglio e per i Ministri, la previa autorizzazione a procedere
delle Camere che in tale sede valutano l’esistenza o meno del c.d. “fumus
persecutionis”).
Ed il punto e’ proprio questo. Il Lodo Alfano incide su prerogative
che sono regolate da fonti di rango costituzionale (art. 68, 90,
96), di fatto riscrivendone la portata ed il ruolo.
Ne consegue non solo la possibile violazione delle suddette
norme, ma anche la possibile violazione dell’art. 138 della
Costituzione in quanto la norma non e’ stata adottata con la
procedura ivi prevista.
Dalla mancata adozione di una legge costituzionale, discende
giocoforza anche la possibile violazione del principio di
eguaglianza stabilito dall’articolo 3 della Costituzione.
Proprio per i meccanismi adottati, infatti, non si tratta piu’ di
una “prerogativa” istituzionale bilanciata, ma di un “privilegio”
concesso a determinati soggetti addirittura per fatti antecedenti
all’assunzione dei rispettivi ruoli istituzionali e non piu’ legati
alla funzione od al ruolo, ma addirittura commessi nella loro vita
privata.
La norma della sospensione dei processi in favore di particolari
cariche dello Stato, avrebbe potuto dunque essere introdotta
attraverso una legge costituzionale, nell’alveo di quanto gia’
stabilisce a tale proposito l’art. 68 della Costituzione a proposito
dei membri del Parlamento, quale appropriata sedes materiae.
In conclusione : grande e’ l’incognita che pende sul Lodo Alfano.
Fabio Salierno
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8.10.2009 LA CORTE
COSTITUZIONALE DICHIARA INCOSTITUZIONALE IL LODO ALFANO PER VIOLAZIONE
DEGLI ART. 3 E 138 DELLA COSTITUZIONE:
l'articolo 138 (il mancato ricorso ad una legge costituzionale) e
l'articolo 3 (il principio d'uguaglianza fra i cittadini).
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